AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO 2 ottobre 2006
Modalita' e termini di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli uffici comunali, in relazione alle denunce di inizio attivita' presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia rilasciato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera.
Gazzetta Ufficiale N. 245 del 20 Ottobre 2006
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Soggetti obbligati alla comunicazione.
1.1 A partire dall'anno 2005 gli uffici comunali che abbiano
ricevuto denunce di inizio attivita' ed emesso atti di assenso in
materia di attivita' edilizia ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuano le comunicazioni
all'anagrafe tributaria, secondo le disposizioni del presente
provvedimento.
2. Dati oggetto della comunicazione.
2.1. Sono oggetto di comunicazione, relativamente ai soggetti
dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera:
a) i dati relativi ai permessi di costruire, agli interventi in
deroga agli strumenti urbanistici, al completamento di opere non
ultimate e alle variazioni essenziali, previsti rispettivamente dagli
articoli 10, 14, 15, comma 3 e 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;
b) i dati relativi alle denunce di inizio attivita' previste
dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni;
c) i dati relativi alle denunce di inizio attivita' previste
dall'art. 1, comma 6, legge 21 dicembre 2001, n. 443;
d) i dati relativi ai certificati di agibilita' previsti
dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modifiche.
3. Modalita' di trasmissione.
3.1. Gli uffici comunali devono trasmettere i dati richiesti di cui
al punto 2.1, utilizzando il servizio telematico Entratel o il
servizio Internet in relazione ai requisiti da essi posseduti per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche
tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Per
effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al
punto 2.1, gli uffici comunali sono tenuti ad utilizzare i prodotti
software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle
entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con
quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite
il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre
mega byte.
3.3 Le comunicazioni del punto 2.1 possono essere sostituite, in
caso di esito negativo del controllo di qualita' da parte
dell'Agenzia delle entrate, attraverso la procedura descritta nel
punto successivo.
4. Modalita' della trasmissione sostitutiva.
4.1. L'Agenzia delle entrate, a seguito dell'implementazione delle
procedure di controllo della qualita' dei dati contenuti nelle
comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno
effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all'anagrafe
tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva
della precedente.
4.2. La trasmissione di un file in sostituzione di un altro
precedentemente inviato, viene effettuata tramite la procedura di
annullamento del file precedente, prevista in ambiente Entratel o
Internet, di cui al punto 3.
5. Termini per le comunicazioni.
5.1. Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative all'anno 2005,
sono effettuate entro il 28 febbraio 2007.
5.2. Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative all'anno solare
precedente, a partire dal 2006, sono effettuate entro il 30 aprile di
ciascun anno.
6. Trattamento dei dati.
6.1. I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria
sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione
della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle
liberta' fondamentali dei contribuenti.
6.2. I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi
nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e
protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi
dell'anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di
necessita', riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali,
mediante analisi selettive che consentono l'individuazione del
contribuente in caso di avvio delle attivita' istruttorie per
l'esecuzione dei controlli fiscali.
7. Sicurezza dei dati.
7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2,
e' garantita dal sistema di invio telematico dell'anagrafe
tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio
fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato
ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in
rete e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice pin personale
dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. La riservatezza
nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un
meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la
cifratura dell'archivio da trasmettere.
7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo
dell'anagrafe tributaria e' garantita da misure che prevedono un
sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie
di sicurezza per il tempo necessario all'espletamento del controllo
fiscale.
8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
8.1. Il Garante per la protezione dei dati personali, consultato
all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi
dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, ha reso il previsto parere in data 26 luglio 2006.
9. Ricevute.
9.1. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e'
completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del
file contenente le comunicazioni.
9.2. L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle
comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del
codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le
modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato
tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato 3 al decreto dirigenziale
31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i
seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione
dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili
per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello
del corretto invio del file al-l'Agenzia delle entrate e per un
periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
9.3. Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si
considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno
dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il
servizio Entratel, in base alle modalita' descritte al paragrafo 2
dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e
successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a
fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo;
d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di
trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi
dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni
contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei
record di dettaglio trasmessi.
9.4. Gli esiti, di cui al precedente punto 9.3, sono comunicati per
via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file,
che e' tenuto a riproporre la trasmissione corretta, entro i termini
previsti. Nell'ipotesi di cui alla lettera e), al fine di poter
consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto e' in ogni
caso prorogato di trenta giorni lavorativi.
10. Precedenti tracciati per concessioni edilizie.
10.1. Con l'adempimento degli obblighi disciplinati dal presente
provvedimento, sono adempiuti altresi' quelli previsti dall'art. 1
del decreto ministeriale 19 settembre 1999, limitatamente alle
ipotesi indicate nella tabella dei provvedimenti allegata al citato
decreto con i codici R1, R2 e R3, inerenti ai beneficiari del
rilascio delle concessioni edilizie, ai relativi progettisti ed agli
atti di cessazione.
Motivazioni.
Nel contesto della lotta al sommerso e del contrasto all'evasione
nel settore immobiliare, l'art. 1, comma 332, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, integrando gli articoli 6 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, ha
istituito l'obbligo per gli uffici comunali di comunicare,
esclusivamente per via telematica, all'anagrafe tributaria i dati
contenuti nelle denunce di inizio attivita', nei permessi di
costruire e negli altri atti di assenso da essi rilasciati.
In particolare, l'interesse e' rivolto alla raccolta dei dati
riguardanti soggetti dichiaranti, direttori dei lavori, esecutori dei
lavori e progettisti, nella disponibilita' degli uffici comunali, e
nella misura strettamente necessaria ai fini dei controlli fiscali,
nonche' delle informazioni contenute negli atti sopra elencati.
Il presente provvedimento definisce le caratteristiche tecniche per
la trasmissione telematica dei dati, nonche' le specifiche tecniche
con il dettaglio delle informazioni da trasmettere.
I dati e le informazioni che i soggetti terzi hanno l'obbligo di
comunicare all'anagrafe tributaria sono utilizzate nel rispetto della
normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati personali. In
particolare, con riferimento all'identificazione ed
all'autenticazione dell'utente, la sicurezza della trasmissione dei
dati e' garantita da un meccanismo di autorizzazione a doppio
fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato
ad una password e, per usufruire di alcuni servizi erogati in rete,
in un ulteriore codice Pin personale dell'utente, non utilizzabile da
altri soggetti.
La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata
attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che
garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle
entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei
controlli, le cui operazioni sono opportunamente tracciate. I
particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei
c.d. «data warehouse», inoltre, consentono di eseguire analisi del
rischio riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di
selezionare, nel rispetto dei principi di necessita' e
proporzionalita', solo i soggetti nei cui confronti sono avviate le
attivita' istruttorie per l'esecuzione dei controlli fiscali.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
approvato con delibera del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001
(art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 332;
legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, comma 6;
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(testo unico in materia di edilizia), e successive modifiche;
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio
1998;
decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre
1973, e successive modificazioni;
decreto ministeriale 17 settembre 1999;
provvedimento del 9 luglio 2001 del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 2 ottobre 2006
Il direttore dell'agenzia: Ferrara

Allegato
omissis