MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 18 febbraio 2005
Versamento del 50 per cento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi direttamente al comune interessato.
Gazzetta Ufficiale N. 139 del 17 Giugno 2005
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
delle infrastrutture stradali, l'edilizia
e la regolazione dei lavori pubblici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici;
Visto, in particolare, l'art. 32, concernente misure per la
riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per
l'incentivazione dell'attivita' di repressione dell'abusivismo
edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti edilizi e delle
occupazioni di aree demaniali;
Visto il comma 41 del predetto articolo, il quale prevede che, al
fine di incentivare la definizione da parte dei comuni delle domande
di sanatoria per gli abusi edilizi, il 50 per cento delle somme
riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione e' devoluto ai comuni
interessati;
Visto che il secondo periodo del predetto comma stabilisce che, con
decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' di applicazione del comma stesso;
Decretano:
Una quota pari al 50 per cento della somma dovuta a conguaglio
dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi, ai sensi
dell'art. 35, comma 14, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
relativamente alla definizione degli illeciti edilizi prevista
dall'art. 32, commi da 25 a 41, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e' versata
dal richiedente la sanatoria direttamente al comune interessato
secondo le modalita' stabilite dal comune stesso.
La restante quota pari al 50 per cento della somma dovuta a titolo
di conguaglio dell'oblazione di pertinenza dell'erario e' versata con
le modalita' stabilite dal decreto ministeriale 14 gennaio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 2004, n. 14,
concernente il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione
per la definizione degli illeciti edilizi.
Roma, 18 febbraio 2005
Il Capo del dipartimento
delle infrastrutture stradali, l'edilizia
e la regolazione dei lavori pubblici
Arredi
Il Capo dipartimento
della ragioneria generale dello Stato
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