REPUBBLICA
ITALIANA
N. 348/03 Reg.
Sent.
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 4977 Reg. Gen.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione
ANNO 2002
Prima,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.4977/2002 proposto da: LEGAMBIENTE Comitato Regionale Siciliano in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Vincenzo Bontempo elettivamente dom.to in Palermo, Via M. D'Azeglio n. 27/c, presso lo studio dell'Avv. Nicola Giudice, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Fausto Calandra per mandato a margine del ricorso;
contro
il Comune di Calatafimi Segesta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per
l'annullamento
‑
del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso alla documentazione
amministrativa relativa alla:
1)
realizzazione del "Parco Mistico";
2)
progetto e planning delle strade di collegamento al parco suindicato con il
terminal della sentieristica in c.da Kaggera;
3)
progetto stralcio per la realizzazione di una strada di collegamento tra la zona
archeologica in c.da Mango, il terminal della sentieristica in c.da Kaggera e la
strada provinciale della zona archeologica di Segesta;
4)
tutti gli atti autorizzatori connessi eventualmente rilasciati dal comune o da
altri enti.
‑
nonché per l'emanazione di un ordine di esibizione dei documenti richiesti.
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Designato
relatore alla adunanza camerale del 21 febbraio 2003 il Referendario dott. Fabio
Taormina;
Udito
l'Avvocato Fausto Calandra per il ricorrente;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con
ricorso notificato il 9.12.2002, e depositato il
20.12.2002,
parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del
silenzio
rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso comunicata
alla
predetta amministrazione in data 16.10.2002.
Alla
adunanza camerale del 21.2.2003 il ricorso è stato posto in decisione.
DIRITTO
Il
ricorso in esame è fondato e deve essere accolto.
Dalla
documentazione in atti risulta che la odierna ricorrente chiese di essere
ammessa a compulsare gli atti suindicati motivando tale richiesta con i compiti
che per statuto essa è abilitata a svolgere ex lege 349/1986.
Non
risulta che l'Amministrazione intimata abbia osteso gli atti richiesti: essa, al
contrario, ha fornito una risposta interlocutoria, facendo presente che gli atti
richiesti sarebbero
stati
trasmessi "non appena, per il progetto oggettivato, sarà completato il
procedimento amministrativo".
Tale
risposta frustra proprio la precipua esigenza tenuta presente dal Legislatore:
quella di consentire l'accesso agli atti del procedimento, in costanza di
svolgimento dello stesso, sia a garanzia di esigenze di trasparenza, ex art. 22
della 1. 241/1990, che di difesa ex artt. 10 ed 11 della legge predetta.
E
che la ricorrente abbia un diritto qualificato ad ottenere l'esibizione degli
atti si evince non soltanto dal chiaro disposto dell'art. 18 della legge
349/1986, ma anche ex art. 17 co. 46 della legge 127/1997, laddove si è
statuito che:
,,,."Le
associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal
decreto 20 febbraio 1987 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto 17febbraio
1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza
delle regioni, delle province e dei comuni".
Peraltro i co. III e IV dell'art. 9 del
d. Ivo 267/2000 rafforzano tale previsione, statuendo che "Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di
competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia,
conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore
dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico
dell'associazione ".
Né sussistono elementi per
ritenere che la suindicata documentazione rientri tra quelle per le quali può
essere - eccezionalmente ‑ precluso l'accesso.
Ciò considerato ritiene il
Collegio che sia fondata la pretesa avanzata dalla ricorrente, illegittimo il
silenzio‑rifiuto serbato dall'Amministrazione (così dovendosi qualificare
la interlocutoria risposta suindicata), e che possa conseguentemente essere
emanato nei confronti del Comune di Calatafimi Segesta, che vi provvederà nel
termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla
notificazione a cura di parte della presente sentenza, l'ordine di esibizione
alla ricorrente della suindicata documentazione.
Le spese seguono la soccombenza,
secondo la liquidazione effettuata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sicilia. Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe, e per
l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione,
ed ordina alla stessa, che vi provvederà nel termine di giorni trenta dalla
comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte
della presente sentenza, di esibire alla ricorrente la suindicata documentazione
‑
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Condanna l'intimata Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive € 1.500, più I.V.A. e C.P.A., come per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa
Così
deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 21 febbraio 2003, con
l'intervento dei Sigg.ri Magistrati: ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
‑
Salvatore Veneziano
‑ Presidente Lf.
‑
Cosimo Di Paola
‑ Referendario
‑
Fabio Taormina
Referendario Estensore
Depositata
in Segreteria il 12
marzo 2003