Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Cass. Sez. III n. 11552 del 20 marzo 2023 (UP 17 nov 2022)
Pres. Ramacci Est. Aceto Ric. Domenici
Rifiuti.Reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione
L’art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 sanziona l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, qualunque esse siano, non operando la fattispecie alcuna distinzione tra prescrizioni relative ai rifiuti e prescrizioni relative ad altro; la violazione di qualunque prescrizione infrange il precetto penale e ciò sul semplice rilievo che le prescrizioni (tutte) imposte con l’autorizzazione costituiscono le condizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi cui deve essere informata la gestione dei rifiuti (art. 208, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, che richiama l’art. 178 dello stesso decreto); è infatti la gestione di rifiuti nel suo complesso che costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006) e che legittima le limitazioni alla libertà dell’iniziativa privata consentite dall’art. 41, secondo comma, Cost.; dunque è l’intera attività di impresa che rileva, dal suo inizio fino alla sua fine, non sfuggendo alla valutazione di pubblico interesse nemmeno il quomodo ed il quando della sua cessazione (arg. ex art. 208, comma 11, lett. f, d.lgs. n. 152, cit.)
TAR Lazio (RM) Sez. IIs n. 2465 del 13 febbraio 2023
Urbanistica.Principio di proporzionalità nella sanzione demolitoria
In tanto può parlarsi di sindacato di proporzionalità dell’ordinanza di demolizione dell’abuso edilizio, in quanto ricorrano entrambi i seguenti presupposti: viene in rilievo un’attività di concreta esecuzione di eventuali sentenze e/o provvedimenti amministrativi recanti l’ordine demolitorio; l’immobile abusivo è destinato ad esigenze abitative primarie del responsabile dell’illecito. Ove ricorrano tali concorrenti presupposti, può essere legittimamente invocata la necessità di un giudizio di proporzionalità tra il diritto individuale al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 della CEDU e, dall’altro lato, l’interesse pubblico alla tutela del territorio, il tutto secondo concreti fattori che l’interprete è tenuto a valorizzare, quali le personali condizioni del destinatario del provvedimento ablatorio, i tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l’attivazione del procedimento di esecuzione, la circostanza dell’illegale edificazione dell’abitazione, l’eventuale consapevolezza da parte dell’autore dell’abuso dell’illegalità dell’edificazione al momento della realizzazione della stessa, il fatto che l’amministrazione abbia concesso all’interessato un adeguato periodo di tempo per consentirgli di “legalizzare”, se possibile, la situazione, nonchè per trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative (questi due fattori - se compresenti - prevalgono sulle condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito, facendo dunque prevalere l’interesse pubblico alla tutela del territorio.
Cass. Sez. III n. 11783 del 21 marzo 2023 (UP 2 feb 2023)
Pres. Ramacci Est. Pazienza Ric. Longo
Urbanistica.Ambito di applicazione articolo 38 TU Edilizia
La procedura di “fiscalizzazione” dell’abuso edilizio prevista dall’art. 38 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, essendo finalizzata a tutelare l’affidamento di chi ha realizzato l’intervento edificatorio in base a un titolo successivamente annullato, non è applicabile agli interventi per i quali sia stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria dichiarato illegittimo dal giudice penale, in quanto in tal caso l’edificazione è avvenuta in assenza di titolo abilitativo
Le proposte in discussione a livello comunitario per ridurre imballaggi e rifiuti da imballaggio
di Gianfranco AMENDOLA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2996 del 24 marzo 2023
Urbanistica.Convenzione urbanistica e previsione di ulteriori oneri contributivi
La previsione di oneri anche maggiori di quelli astrattamente previsti dalla legge, in quanto espressione dell’autonomia privata, non inficia le convenzioni urbanistiche in termini di nullità per contrasto con le norme imperative. Questo in ragione del fatto che, da un lato, difetta nell'ordinamento una norma generale che impedisca, in sede di convenzione urbanistica, la libera erogazione di ulteriori contribuzioni rispetto a quelle fissate dalla legge, integranti, come tali, il minimo legale; dall’altro, la causa della convenzione urbanistica, ovvero l'interesse che l'operazione contrattuale è teleologicamente diretta a soddisfare, va valutata non con riferimento ai singoli impegni assunti, ma con riguardo alla oggettiva funzione economico-sociale del negozio, in cui devono trovare equilibrata soddisfazione sia gli interessi del privato che della pubblica amministrazione. In virtù del principio di autoresponsabilità, una volta assunto, in chiave convenzionale, l’impegno a corrispondere il relativo importo, lo stesso è giuridicamente dovuto, non ravvisandosi alcun contrasto con norme imperative. (Nella fattispecie, la sezione ha osservato come l'utilità che l’appellante ha ricevuto dall'operazione riguardata nel suo complesso, anche attraverso la cessione onerosa a terzi del diritto di costruire il complesso immobiliare concesso dall'amministrazione, ben giustifichi gli impegni assunti dalla società in sede convenzionale).
Consiglio di Stato Sez. IV n. 2207 del 2 marzo 2023
Urbanistica.Titolo abilitativo ed esercizio autotutela
In generale l’amministrazione non ha alcun obbligo di pronunciarsi sulle istanze rivoltele da un privato il quale solleciti l’esercizio dell’autotutela su un provvedimento già emanato, e di conseguenza il provvedimento con cui l’amministrazione stessa si limiti a puntualizzarlo non è autonomamente impugnabile, trattandosi di atto meramente confermativo della norma di legge, che ove si potesse impugnare consentirebbe l’elusione del termine di decadenza per presentare ricorso. Questa regola non vale però in casi in cui l’amministrazione, pur non essendovi obbligata, abbia ritenuto effettivamente di riesaminare, con un’apposita istruttoria, il precedente provvedimento, e all’esito abbia ritenuto ugualmente di confermarlo
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