Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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TAR Campania (NA) Sez. V n.275 del 10 gennaio 2024
Protezione civile.Situazione di pericolo e poteri del sindaco
L'art. 54 (Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale), comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che: "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire o di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Spetta, quindi, al Sindaco valutare l'esistenza di una situazione di grave pericolo, vale a dire il rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana; la valutazione, di carattere eminentemente tecnico, va compiuta sulla base di pareri acquisiti ed accertamenti tecnico - scientifici effettuati in sede istruttoria, di cui si deve dar conto nella motivazione del provvedimento. L'esito di tali accertamenti tecnico - scientifici deve condurre con sufficiente grado di attendibilità a ravvisare come sussistente un nesso causale tra la situazione fattuale come riscontrata e una possibile lesione della pubblica incolumità, non potendosi richiedere, per l'urgenza che connota il momento, che si pervenga ad un giudizio di certezza della derivazione causale degli eventi.
Cass. Sez. III n. 5478 del 7 febbraio 2024 (UP 18 gen. 2024)
Pres. Ramacci Est. Mengoni Ric. Fiorentino
Rifiuti.Reato di deposito incontrollato
Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, può avere natura permanente, nel caso in cui l'attività illecita sia prodromica al successivo recupero o smaltimento dei rifiuti, caratterizzandosi invece come reato di natura istantanea con effetti eventualmente permanenti, nel caso in cui l'anzidetta attività si connoti per una volontà esclusivamente dismissiva del rifiuto, che esaurisce l'intero disvalore della condotta.
Corte costituzionale n. 16 del 15 febbraio 2024
Oggetto: - Ambiente - Pesca - Norme della Regione Puglia - Tutela della fauna marina dei ricci di mare - Divieti, riferiti al mare territoriale della Puglia, relativi al prelievo, alla raccolta, alla detenzione, al trasporto, allo sbarco e alla commercializzazione degli esemplari di riccio di mare e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni - Denunciata limitazione di diverse attività relative ai ricci di mare in maniera diversificata rispetto al resto del territorio nazionale - Contrasto con l'attribuzione allo Stato della competenza riguardante la generale disciplina della pesca e l'apposizione di sospensioni o limitazioni in conformità (tra le quali il fermo pesca) con quanto previsto a livello europeo, in chiave di protezione ambientale delle risorse ittiche.
Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
Consiglio di Stato Sez. II n. 736 del 23 gennaio 2024
Sviluppo sostenibile. Impianti fotovoltaici e tariffe incentivanti
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. t), d.m. 6 agosto 2010, si definisce «soggetto responsabile» colui che risponde «[…] dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti». Se il soggetto che chiede gli incentivi dimostra di essere responsabile dell’impianto cui gli stessi devono accedere, seppure non ancora intestatario dell’autorizzazione unica per mancata voltura, che peraltro, a riprova della mera formalità dell’adempimento, gli è stata rilasciata non appena richiesta, al “disallineamento” formale non corrisponde un vero e proprio “disallineamento” sostanziale capace di legittimare la decadenza, ovvero addirittura l’annullamento d’ufficio del provvedimento accordato. Peraltro affinché un soggetto possa ottenere una polizza fideiussoria a copertura dei costi di smantellamento dell'impianto a fine vita, è necessario che dimostri di essere il titolare di tale impianto. Il mancato deposito di una polizza fideiussoria può essere motivo di revoca dell’autorizzazione rilasciata, ma il fisiologico deposito della stessa dopo l’avvenuto trasferimento della titolarità dell’autorizzazione non può essere valutato come causa del c.d. disallineamento così da considerare il pagamento dei benefici incentivanti avvenuto medio tempore come illegittimo.
Cass. Sez. III n. 6840 del 15 febbraio 2024 (UP 21 dic. 2023)
Pres. Galterio Est. Reynaud Ric. Di Ciocco
Caccia e animali.Nozione di esercizio venatorio
Nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere.
Consiglio di Stato Sez. IV n. 1349 del 9 febbraio 2024
Rifiuti.Termovalorizzatore
L’art. 4, della direttiva n. 98 del 2008, rubricato “Gerarchia dei rifiuti”, al paragrafo 1, prevede che: “1. La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e e) smaltimento”. L’art. 3 della medesima direttiva, al n. 15 definisce il «recupero» come “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero”. L’allegato II, tra le operazioni di recupero, contempla “R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (…)”; e, in nota, precisa “(…) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:….”. L’art. 179 del d.lgs. 152 del 2006 dispone, al primo comma, che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: “a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento”. Il secondo comma dispone che nel rispetto della gerarchia, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono “il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica”. Da quanto precede emerge che è la stessa direttiva europea di riferimento a contemplare espressamente, nell’ambito della gerarchia dei rifiuti, la possibilità del loro recupero come combustibile per la produzione di energia, attraverso impianti di incenerimento rispondenti a determinati parametri di efficienza energetica, nella specie non contestati. La realizzazione di un inceneritore può rappresentare un intervento necessario proprio per dare attuazione al suddetto principio di gerarchia, riducendo il conferimento in discarica di rifiuti mediante il loro recupero come combustibile per la produzione di energia, con l’effetto di ridurre anche l’impatto ambientale derivante dal trasporto dei rifiuti indifferenziati finalizzato al loro smaltimento in discarica.
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