Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 5241 del 11 giugno 2024
Ambiente in genere.Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale-PAUR
Il PAUR non sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati rilasciati all'interno della conferenza di servizi, ma (pur presentando una propria autonomia sul piano effettuale), più limitatamente, li ricomprende.Il PAUR rappresenta un quid pluris rispetto alla VIA, ma, allo stesso tempo non ha la capacità di sostituire i singoli provvedimenti autorizzativi, che si limita a ricomprendere al suo interno.
Cass. Sez. III n. 26537 del 5 luglio 2024 (CC 21 mar 2024)
Pres. Ramacci Rel. Zunica Ric. D'Innocenzo
Urbanistica.Momento di consumazione del reato
Il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l’attività edilizia illecita, e il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta “ex auctoritate”, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell’opera, o nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l’accertamento e sino alla data del giudizio.
Consiglio di Stato Sez. VI m. 5104 del 7 giugno 2024
Elettrosmog.Criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile
Il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio. Le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni. Alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura ecc.), mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (prescrizione di distanze minime, da rispettare nell’installazione degli impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificamente connesse all’esercizio degli impianti stessi, di ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido nonché di immobili vincolati ai sensi della legislazione sui beni storico-artistici o individuati come edifici di pregio storico-architettonico, di parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi). Ne deriva che la scelta di individuare un’area specifica ove collocare gli impianti, anche se in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato, non può ritenersi condivisibile, costituendo un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito). A ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, come ritenuto dalla giurisprudenza, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio.
Cass. Sez. III n. 26539 del 5 luglio 2024 (CC 4 apr 2024)
Pres. Sarno Rel. Andronio Ric. PM in proc. D'Antoni
Urbanistica.Subordinazione sospensione condizionale alla demolizione
Subordinata la sospensione condizionale della pena all’esecuzione da parte del condannato dell’ordine di demolizione e scaduto il termine concesso all’interessato per osservare il provvedimento concessivo del beneficio, la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione determina inevitabilmente la revoca della sospensione condizionale della pena in quanto, all’inutile scadere del termine previsto per adempiere, il giudice dell’esecuzione, accertato l’avvenuto inadempimento dell’obbligo, deve revocare il beneficio; revoca che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità maturata prima del termine di scadenza dell’obbligo di adempiere alla demolizione; con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità in proposito, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che, prima della scadenza del termine concesso al condannato per adempiere, lo abbiano reso impossibile
Consiglio di Stato Sez. IV n. 5154 del 10 giugno 2024
Ambiente in genere. Autonomia tra VIA ed AIA
Il rilascio della V.i.a. non consente di ritenere “autorizzato” il progetto, in caso di mancato rilascio dell’A.I.A. Una valutazione di impatto ambientale negativa preclude, infatti, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale, poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto positiva. Il giudizio espresso in sede di VIA può essere superato nel procedimento AIA, trattandosi di procedimenti preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, tali da legittimare l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi. Inoltre, la circostanza che la valutazione di impatto ambientale e quella sull'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale tendano a formare un 'unicum' non impedisce l'impugnazione separata dei relativi atti (e, quindi, l'autonomia dei due procedimenti), in quanto, se il materiale tecnico è comune, rimangono diversi gli effetti giuridici dei provvedimenti finali. Il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale e quello per il rilascio dell’AIA sono, infatti, preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi e possono avere quindi un'autonoma efficacia lesiva, che impone l'impugnazione separata dei rispettivi provvedimenti conclusivi.
Cass. Sez. III n. 24246 del 19 giugno 2024 (UP 18 gen 2024)
Pres. Ramacci Rel. Macrì Ric. Buonpasso
Beni ambientali.Elemento soggettivo del reato paesaggistico
L’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici, con la pena dell’art. 44, lett. C), d.P.R. n. 380 del 2001. Pertanto, l’elemento psicologico non è escluso dall'ignoranza dell’esistenza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la Pubblica Amministrazione prima di intraprendere un'attività rigorosamente disciplinata dalla legge
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