Pres. Onorato Est. Ianniello Ric. Monetti
Acque. Demanio pubblico
La qualificazione di tutte le acque come appartenenti al demanio pubblico, salvo limitatissime eccezioni, ribadita dall' art. 1 del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, è stata da ultimo confermata dall'art. 144 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
Ne consegue che anche alle aste fontanili resta ancora applicabile l'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, non abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, che anzi lo richiama espressamente all'art. 115, sostanzialmente riproducente l'art. 41 dell'abrogato D. Lgs. n. 152 del 1999 e che prevede comunque il divieto di copertura di qualunque corso d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 27/04/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00393
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 033698/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MONETTI SEBASTIANO, N. IL 13/04/1936;
avverso ORDINANZA del 30/06/2006 TRIBUNALE
di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Dr. IANNIELLO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G. che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con due diverse istanze presentate il 18
maggio 2006 Monetti Sebastiano ha chiesto al Tribunale di Milano, quale
giudice dell'esecuzione, la dichiarazione di estinzione dei reati di
cui alla sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. da tale Tribunale il 17
novembre 2004, divenuta irrevocabile il 5 ottobre 2005, di applicazione
all'imputato della pena concordata (condizionatamente sospesa), con
l'ordine di demolizione delle opere abusive.
Si trattava di sentenza emessa in un
procedimento stralciato da altri e concernente per ciò che
riguarda il ricorrente i seguenti reati:
a - reato di cui al R.D. 25 luglio 1904, n.
523, art. 96, lett. c), f) e g) e D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 41 (in
relazione alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 374, all. F) per avere
effettuato in Milano la copertura (tombinatura) con scatolato in
calcestruzzo e successivo interramento del fontanile Facchetti e di
parte del fontanile Canabagno; la modifica degli argini del fontanile
Facchetti con terra di riporto con conseguente deflusso delle acque nel
fontanile Gandola e chiusura del passaggio del Facchetti al di sotto
del Gandola;
deviazione del fontanile Facchetti verso
via Aterno; lo sradicamento di un albero di alto fusto all'incrocio dei
due fontanili, nonché della vegetazione e di alberi di alto
fusto sulle sponde e nei pressi dei due fontanili, con successivi
deculturazione e sbancamento dell'area;
b - reato di cui alla L. 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 20, per aver compiuto le opere descritte al capo a), oltre
alla platea in calcestruzzo propedeutica per l'esecuzione di plinti di
fondazione, in assenza di concessione edilizia, previa disapplicazione
di quella esistente, rilasciata sulla base di una falsa
rappresentazione dello stato dei luoghi.
L'istante aveva chiesto la revoca della
sentenza col relativo ordine di demolizione da sospendere nel frattempo
(sospensione ottenuta in limine litis), ritenendo che il reato di cui
al capo a) fosse stato depenalizzato, in quanto: 1) il D.Lgs. n. 152
del 2006, art. 175, lett. u) aveva abrogato la L. n. 36 del 1994, che
all'art. 1, dichiarando pubbliche tutte le acque, rendeva applicabili
alle aste fontanili (canali di irrigazione) tutte le norme a tutela
delle acque pubbliche e loro alvei; 2) l'art. 134 del medesimo decreto
aveva stabilito che "l'inosservanza delle disposizioni relative alle
attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia
di cui all'art. 94 è punita con la sanzione amministrativa"
e infine, 3) l'art. 115, sostitutivo del R.D. n. 523 del 1904, art. 96,
nell'attribuire alle regioni il potere di disciplinare gli interventi
di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti
nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda non farebbe riferimento,
come anche l'allegato 1 alla parte 3a del decreto, ai corpi idrici
minori e quindi ai canali di bonifica e di irrigazione.
Poiché il capo b) di imputazione presuppone il capo a), la
revoca della sentenza dovrebbe riguardare anche tale imputazione. Con
ordinanza del 30 giugno 2006, il Tribunale di Milano, quale giudice
dell'esecuzione, ha respinto le due istanze indicate, revocando
altresì il decreto di sospensione dell'ordine di demolizione
contenuto nella sentenza del 2004.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per
cassazione il difensore di Sebastiano Monetti, legale rappresentante
della s.c. a r.l. Sapmi, deducendo la violazione del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, parte terza e allegati, che abrogando la L. n. 36 del
1994, il D.Lgs. n. 152 del 1999 e tutte le norme incompatibili, avrebbe
escluso ogni tutela penale in ordine ai fontanili e alle relative aste:
il giudice dell'esecuzione avrebbe eluso tale quesito, dilungandosi
nella illustrazione della normativa presa in esame dal giudice che gli
aveva applicato la pena ex art. 444 c.p.p. e allora vigente, senza
rispondere alla deduzione che tale normativa incriminatrice non
esisteva più. Ribadisce che il nuovo T.U. del 2006 non
accorderebbe più alcuna tutela ai fontanili. Del resto, dato
che tale decreto prevede, al citato art. 134, per le acque potabili
solo sanzioni amministrative, sarebbe assurdo che rimanessero invece le
sanzioni penali per i fontanili (relativi alle acque di irrigazione).
Si tratterebbe di corpi idrici non significativi, categoria prevista
dal nuovo T.U. negli allegati.
Il ricorrente conclude pertanto chiedendo
l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Inoltre il ricorrente chiede la sospensione
dell'ordine di abbattimento, in considerazione della presentazione da
parte sua, nelle more del processo che portò alla sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti del 2004, di un
progetto in variante approvato dal Comune col rilascio di permesso di
costruire del 16 gennaio 2004, la cui legittimità
è tuttora sub indice. Nelle conclusioni scritte, il P.G.
presso questa Corte deduce l'infondatezza del ricorso, sostenendo che
comunque non sarebbe abrogato la L. n. 47 del 1985, art. 20, che il
reato di cui alla R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, sub f), non
è stato abrogato ne' dal D.Lgs. n. 152 del 1999 ne' dal
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 175. Inoltre l'art. 137 di quest'ultimo
decreto legislativo riproduce le previsioni del D.Lgs. n. 152 del 1999,
art. 59.
Anche l'istanza di sospensione dell'ordine
di demolizione non sarebbe fondata, non essendo sufficiente la pendenza
di una procedura amministrativa per tale risultato.
Il ricorso è infondato.
Con riferimento alla richiesta di
estinzione dei due reati menzionati, la tesi difensiva sviluppata in
relazione al reato di violazione dell'art. 96 del R.D. n. 523 del 1904
fonda infatti sul dato, secondo cui, a seguito dell'abrogazione ad
opera del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 175, lett. u) della L. n.
5 gennaio 1994, n. 36, che, qualificando, all'art. 1, comma 1, come
pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee, rendeva
applicabile anche alle aste fontanili (canali di bonifica e
irrigazione) la normativa di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, art.
96, lett. c), f) e g), la cui violazione era sanzionata penalmente a
norma del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 41, in relazione alla L.
20 marzo 1965, n. 2248, art. 374, sarebbe scomparsa dalla disciplina
vigente dal 2006 una tutela particolare anche penale per le aste
fontanili. Al riguardo va viceversa rilevato che la qualificazione di
tutte le acque come appartenenti al demanio pubblico, salvo
limitatissime eccezioni, ribadita dal D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238,
art. 1, è stata da ultimo confermata dal D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, art. 144.
Ne consegue che anche alle aste fontanili
resta ancora applicabile il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 96, non
abrogato dal D.Lgs. n. 152 del 2006, che anzi lo richiama espressamente
all'art. 115, sostanzialmente riproducente il D.Lgs. n. 152 del 1999,
art. 41 e che prevede comunque il divieto di copertura di qualunque
corso d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica
incolumità. Nè è possibile trarre
argomento decisivo contro tale conclusione dal fatto della
depenalizzazione della fattispecie penale relativa alle acque potabili
di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 94, ad opera dell'art. 134 del
medesimo decreto, che renderebbe incompatibile la persistenza del reato
in esame relativamente a quelle non potabili, in considerazione
comunque del particolare rilievo economico delle aste fontanili
soprattutto nelle regioni del nord, come ampiamente osservato
dall'ordinanza impugnata per escluderne l'inclusione in categorie a
tutela minore. La richiesta di estinzione è poi
manifestamente infondata nella parte in cui è diretta nei
riguardi del reato di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20,
trasfuso senza soluzione di continuità nel vigente D.Lgs. 6
giugno 2001, n. 380, art. 44 e in nessun modo influenzatale
dall'eventuale abrogazione dell'altro reato per il quale il ricorrente
è stato condannato.
Infine, il ricorrente aveva chiesto la
sospensione dell'ordine di abbattimento delle opere abusive di cui alla
sentenza citata del 17 novembre 2004 sino alla definizione del processo
n. 15043/05 R.G.N.R. e 2528/05 R.G. GIP di Milano originato dal
rilascio da parte del Comune di Milano del permesso di costruire in
variante sul luogo indicato, sulla base dell'ipotesi accusatoria
secondo cui tale rilascio sarebbe viziato da false attestazioni di
sostegno da parte del Monetti.
Al riguardo, l'ordinanza impugnata ha
correttamente ritenuto di non disporre la richiesta sospensione (totale
o parziale dell'ordine), valutando come seria e attendibile sulla base
degli atti - dai quali emergono anche provvedimenti giudiziali in
proposito (decreto di sequestro preventivo, quello di rigetto
dell'istanza di revoca dello stesso e successiva ordinanza del
Tribunale di riesame di rigetto del ricorso avverso tale ultimo decreto
del G.I.P.) - l'accusa secondo la quale il permesso di costruire in
sanatoria sarebbe stato rilasciato al Monetti sulla base di false
attestazioni di sostegno da parte sua, per le quali è
tuttora in corso il relativo procedimento penale. Va infatti in
proposito rilevato che la richiesta sospensione non è
prevista da alcuna norma del codice di rito in relazione alla pendenza
di un procedimento amministrativo di sanatoria e può essere
tutt'al più disposta, secondo la giurisprudenza di questa
Corte (cfr. Cass., sez. 3^, 11 marzo 2003 n. 11051), nella materia
considerata solo in caso di positiva valutazione di una imminente
soluzione della procedura in senso favorevole all'imputato.
Concludendo, il ricorso va respinto, con la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 27
aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007