Cass. Sez. III n. 41677 del 30 dicembre 2025 (UP 26 nov 2025)
Pres. Ramacci Rel. Battistini Ric. Cuomo
Acque.Mancanza dell'Autorizzazione Unica Ambientale e reato di cui all'art. 137 dlv 152-2006

In materia di tutela penale dell'ambiente, lo scarico di acque reflue industriali in assenza della prescritta Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui al d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, integra il reato previsto dall'art. 137, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,,. Nonostante il d.P.R. n. 59/2013 non contenga un apparato sanzionatorio autonomo, l'AUA non costituisce un titolo abilitativo inedito, bensì uno strumento di semplificazione procedurale che incorpora i titoli settoriali previsti dalla normativa sostanziale vigente,. Ne consegue che l'obbligatorietà del provvedimento unico, sancita dal richiamo ai requisiti e alle finalità del Testo Unico Ambientale, giustifica l'applicazione delle sanzioni penali ivi previste per la mancanza del titolo autorizzatorio allo scarico, restando l'AUA il titolo necessario per la legittima conduzione dell'attività


RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Locri ha ritenuto Pasquale Cuomo responsabile del reato di cui all'art. 137, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per avere, nella qualità di titolare di un autolavaggio sito in Monasterace, raccolto le acque reflue industriali di tale attività in tre pozzetti di decantazione e uno di ispezione ed effettuato lo scarico delle stesse direttamente nella rete fognaria e lo ha condannato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia.
2.1 Con unico motivo il ricorrente denuncia omessa applicazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. pen. "circa l'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso contestato nel capo 1) previsto e punito dall'art. 137, comma 1, DLG 152/2006."
,. Deduce, in particolare, dopo aver riportato il passo della sentenza impugnata in cui si legge che il Cuomo al momento del controllo non esibiva l'autorizzazione unica ambientale per lo scarico richiesta dagli operanti, che per la mancanza di tale autorizzazione il d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 non prevede sanzioni, che l'attività economica dell'imputato non richiedeva tale autorizzazione, che anche nel caso in cui fosse stata richiesta l'autorizzazione unica ambientale il d.P.R. n. 59 del 2013 non prevede alcuna sanzione e che in presenza di una specifica disciplina regolatrice della materia non poteva essere applicata la norma incriminatrice di cui all'art. 137, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso è in parte generico e in parte infondato. 
Occorre, in primo luogo, rilevare che la difesa non ha contestato la sussistenza e la commissione da parte del Cuomo della condotta di scarico di acque reflue industriali, provenienti dall'attività di autolavaggio, direttamente nella rete fognaria,. Deve, poi, ritenersi del tutto generica la censura per la quale nel caso concreto non sarebbe prevista l'autorizzazione unica ambientale poiché il ricorrente non ha indicato le ragioni per le quali l'attività del Cuomo non rientrerebbe in quelle contemplate nell'art. 1 del d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. L'ulteriore doglianza circa l'assenza di sanzione penale per la mancanza dell'autorizzazione unica ambientale è infondata. L'autorizzazione unica ambientale (AUA), disciplinata dal d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, è un provvedimento, rilasciato a istanza di parte, che sostituisce, incorporandole in un unico titolo, diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore, oltre ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione ambientale che possono essere individuati da regioni e province autonome. In particolare, per quel che rileva nel caso in esame, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. cit. "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...",. Nei casi individuati da tale disposizione l'AUA è obbligatoria e, in tal senso, questa Corte ha già affermato che «L'obbligatorietà dell'AUA è del resto resa evidente dal fatto che il legislatore utilizza la locuzione "i gestori... presentano" e non "possono presentare", quindi il "presentano" non può che essere inteso come "devono presentare",. In tal senso, la circolare MinAmbiente 7 novembre 2013 ha fornito, seppur con ritardo, una interpretazione ufficiale in merito al co. 2 dell'art. 10 del D.P.R. n. 59/2013, precisando che il verbo servile ("può") ivi riportato sta ad indicare "il discrimine temporale a partire dal quale deve ritenersi vigente il nuovo regime" (Sez. 3, n. 23483 dell'1/07/2020, Vitiello, non massimata sul punto). Vi è da aggiungere che deve condividersi l'ulteriore argomentazione espressa nella circolare sopra indicata a sostegno della natura obbligatoria dell'AUA alla scadenza del primo dei titoli abilitativi da essa sostituito, salvo che non ricorrano le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 59 del 2013, con cui è stato ritenuto che: «L'effetto "sostitutivo" ricollegato dall'ordinamento al rilascio dell'AUA rispetto ai titoli abilitativi ricompresi nel suo ambito...[...]...rende obbligatoria la sua richiesta, pena la frustrazione delle finalità di semplificazione dell'intervento regolatorio in esame, consistente nella riduzione, in favore degli operatori (privati e pubblici) degli oneri burocratici connessi alla gestione dell'attività di impresa»,. In assenza di un coordinamento normativo tra le disposizioni sanzionatorie previste dal d.lgs. n. 152 del 2006 e il regime semplificato introdotto dal d.P.R. n. 59 del 2013 occorre stabilire, sulla base di interpretazione non contrastante con il divieto di applicazione analogica della legge penale, se rientri nella sfera applicativa dell'art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 la mancanza dell'AUA quando la stessa, come nel caso in esame, sia obbligatoria,. Non può valorizzarsi per una soluzione affermativa la circostanza che l'art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 sanzioni, genericamente, la mancanza dell'«autorizzazione» poiché il complesso delle disposizioni contenute nel titolo V di tale d. lgs. non può che riferirsi all'autorizzazione di cui all'art. 124 dello stesso decreto. Tuttavia, sulla base di quanto sopra evidenziato in merito alle finalità del d.P.R. n. 59 del 2013 e, in particolare, del tenore dell'art. 3, laddove si prevede che la presentazione della domanda di AUA debba essere effettuata da coloro che sono "assoggetti al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi...", si può ritenere che il legislatore non abbia inteso creare un nuovo titolo, sostitutivo di quelli ordinari, ma abbia creato, per esigenze di semplificazione dei vari procedimenti amministrativi, un regime, prevalentemente procedurale, che consente, nella sostanza, di ottenere i provvedimenti già disciplinati, quanto ai requisiti di rilascio e contenuto dell'autorizzazione, dalle norme in materia di ambiente,,. Tale conclusione trae ulteriore conferma dal contenuto dell'art. 4, comma 1, del d.P.R. 59 del 2013, riguardante la procedura per il rilascio dell'AUA, laddove si richiamano nuovamente le normative sostanziali di settore e, in particolare, si prevede che la domanda per il rilascio dell'autorizzazione debba essere corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2,. In conclusione, sulla base di una lettura complessiva e coordinata, piuttosto che atomistica e parcellizzata, delle disposizioni in materia può enunciarsi il seguente principio di diritto: "In caso di mancanza della prescritta autorizzazione unica ambientale (AUA), pur in assenza nel d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 di disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è applicabile la sanzione prevista dall'art. 137, comma 1, del medesimo d.lgs.".
2. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 
Così deciso il 26/11/2025.