Cass. Sez. III n. 21463 del 22 maggio 2015 (Ud 10 feb 2015)
Pres. Fiale Est. Scarcella Ric. Saibene
Acque.Scarico extratabellare e offensività della condotta

Non deve, invero, essere dimenticato che in relazione alla tipologia dei reati per cui si procede (violazione art. 137 comma 5 d.lgs. 152\06), è lo stesso legislatore ad aver espresso, prevedendo una  sanzione penale, il giudizio di disvalore penale (c.d. offensività astratta) sotteso  alla condotta vietata, donde qualsiasi tentativo da parte del giudice di valutarne l'offensività in concreto è inammissibile.  Ed invero, la violazione del divieto di  scarico extra tabellare configura  (soprattutto oggi, a seguito della modifica apportata dalla legge n. 36 del 2010 che ha ristretto l'ambito di rilevanza penalistica della violazione) un reato di pericolo presunto, che esclude ogni valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta, la cui offensività è insita, per la legge, nello stesso "non agere quod debetur" da parte del soggetto munito dell'autorizzazione allo scarico. Ed invero essa, dolosa o colposa che sia, offende l'interesse della pubblica amministrazione al rispetto delle prescrizioni indicate nel titolo abilitativo quale condizione per il regolare esercizio dell'attività autorizzata. E la sanzione penale prevista per tale violazione è giustificata dal pericolo di inquinamento dell'ambiente attraverso condotte che l'esperienza ha rivelato capaci di produrre; sicché la norma funge da ostacolo, prevenendo il rischio di una concreta offesa al bene ambiente da parte dell'esercente un'attività autorizzata che, violando, anche se colposamente, le prescrizioni dell'autorizzazione di cui è munito, potrebbe determinare un concreto pericolo di compronnissione dell'ambiente.

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