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DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n.79
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.
Gazzetta Ufficiale N. 75 del 30 Marzo 2004

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le
quali risulti assente il concessionario di derivazione o il
richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la
dismissione definitiva, tenuto conto che le stesse dighe
costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da
salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumita', nonche' la
indifferibilita' di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed
idrologiche per consentire il completamento delle attivita' di
rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe
esistenti sul territorio nazionale, nonche' per altri interventi ed
iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della
collettivita', affidati alla Protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza

1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli
iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
nonche' delle risultanze dell'attivita' di vigilanza di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione
delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe
fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata
rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto
luogo la dismissione definitiva della diga, cosi' da costituire una
condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle
disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di
una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di
sbarramento purche' risulti garantita la sicurezza del sito.
2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 e' comunicato dal
Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome e alle
autorita' di bacino territorialmente interessate, anche in relazione
al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le
autorita' di bacino segnalano al Registro italiano dighe la presenza
nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi
le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle
risultanze dell'attivita' straordinaria di ricognizione lungo i corsi
d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
2000, n. 365.

Art. 2.
Interventi urgenti per la messa in sicurezza

1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza
sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede mediante l'adozione di
ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma
4, della medesima legge n. 225 del 1992, di uno o piu' Commissari
delegati, di comprovata professionalita' tecnico-scientifica o
amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti
necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo e che
possono avvalersi anche dei Servizi integrati infrastrutture e
trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui
all'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni. Le determinazioni commissariali
sono adottate previa acquisizione del motivato parere tecnico
vincolante del Registro italiano dighe.
2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui
al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che
l'ente Registro italiano dighe puo' stipulare allo scopo. A tale fine
sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente
pari a Euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a Euro 785.000 a
decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della
legge 1° agosto 2002, n. 166, cosi' come rifinanziata
dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i
commissari delegati, sentito il Comitato di alta vigilanza di cui
all'articolo 3.
4. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: «livello
sovraregionale» sono inserite le seguenti: «non piu' di».
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.
Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano
dighe

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato
un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, verificando il
rispetto della tempistica, al fine di assicurare il piu' celere
superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato e'
composto da cinque esperti, di comprovata capacita' ed esperienza, di
cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, individuati tra il personale delle magistrature
amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori
dell'universita' e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti
dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attivita' ordinaria del
personale, senza maggiori oneri ne' deroghe al contratto collettivo.
I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono
definiti con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al
bilancio del Registro italiano dighe.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000
euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato
allo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto e con
riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente,
attivita' di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra
l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, e' autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di Euro 2,5
milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle
proprie attivita' istituzionali, collabora con il Registro italiano
dighe per l'espletamento delle attivita' di cui al presente decreto,
sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle
condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre
a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata
classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di
sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
2. Il Registro italiano dighe provvede, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, alla redazione di
norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1,
da adottarsi, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure
di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380.
3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del
concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del
soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera,
sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione delle
norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la
relativa approvazione.
4. Il Registro italiano dighe richiede, ove necessario, ai soggetti
di cui al comma 3 la redazione del progetto degli interventi per
l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per
l'approvazione tecnica di cui all'articolo 1 del decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 ottobre 1994, n. 584, sono ridotti a novanta giorni.

Art. 5.
Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile

1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le
risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio
1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio
1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla
base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di ulteriori finalita' di protezione civile per le quali
non sussiste specifica autorizzazione di spesa. Le predette somme
affluiscono al Fondo per la protezione civile.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli