Cass. Sez. III n. 24118 del 16 maggio 2017 (Ud. 28 mar 2017)
Presidente: Ramacci Estensore: Andreazza Imputato: Saligari
Scarico.Nozione e requisiti dello scarico
Per aversi "scarico", è anzitutto necessaria una fisica "immissione" in un corpo ricettore, presupposto questo, logicamente derivante, del resto, dallo stesso vocabolo "scarico", caratterizzato dalla "s" con valore privativo e da "carico" ed implicante, quindi, una condotta che comporta una operazione di "sottrazione"; ciò che, del resto, risulta confermato dalla stessa eccezione posta nella parte finale della norma che, nell'escludere, come visto, dal campo di applicazione della nozione la "restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica" di cui all'art. 114 cit., impiega significativamente il termine di "rilasci di acque".
RITENUTO IN FATTO
1. Saligari Francesco ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano in data 15/09/2015 che, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Sondrio, lo ha condannato per i reati di cui: capo a) agli artt. 124, comma 1, e 137, comma 1, del d. Igs. n. 152 del 2006 per avere effettuato, in qualità di amministratore unico della FRA.MA S.r.l., senza la prescritta autorizzazione, uno scarico di acque reflue industriali in fognatura comunale; capo b) agli artt. 192, comma 1, e 256, comma 2, del d. Igs. n. 152 del 2006 per avere depositato in modo incontrollato rifiuti pericolosi; capo c) agli artt. 279, comma 1 e 269, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 per avere sottoposto a modifica sostanziale uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera senza la prescritta autorizzazione; capo d) agli artt. 279, comma 2, e 269, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 per avere violato le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione all'esercizio di uno stabilimento che produce emissioni in atmosfera.
2. Con un primo motivo lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova ex art.168 bis c.p. per avere il Giudice assunto la correttezza della declaratoria di tardività della relativa istanza formulata dal G.i.p. in ragione dell'assenza di una norma transitoria nella I. n. 67 del 2014, introduttiva dell'istituto in esame, che consentisse l'applicabilità della messa alla prova con effetto retroattivo. Rileva, al contrario, l'illegittimità del diniego di accesso alla sospensione con messa alla prova ex art. 168 cod. pen. in un processo versante, al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, in una fase ormai successiva alla scadenza di cui all'art. 464 bis cod. proc. pen., fondato sul solo fatto che tale disposizione non era ancora in vigore al momento della presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna.
3. Con un secondo motivo lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla non condivisa dedotta genericità dei capi di imputazione ascritti formulati semplicemente ricalcando la portata precettiva delle norme asseritamente violate senza alcuna specificazione circa la condotta tenuta dall'imputato con conseguente nullità del decreto penale, della citazione a giudizio e del conseguente processo.
4. Con un terzo motivo lamenta la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché violazione di legge per avere il Giudice, in relazione al capo a) di imputazione, erroneamente asserito che il reato in esame si configura per la sola apertura di uno scarico non autorizzato essendo irrilevante l'effettiva immissione in esso del liquido. Tale interpretazione contrasta con la disposizione normativa, la quale prevede, ai fini della configurabilità del reato, l'effettiva immissione delle acque reflue industriali, circostanza, questa, che non sarebbe emersa dall'accertamento dei funzionari Arpa limitatisi a riscontrare unicamente la predisposizione allo scarico. Inoltre, nel caso di specie non sussiste alcuna prova della presenza di fattori inquinanti in ordine alla composizione delle acque di mera condensa oggetto dell'accertamento, di cui non è stata verificata neppure la natura di acque reflue industriali. Deduce altresì che lo scarico in oggetto sarebbe stato meramente occasionale, sì da essere escluso dall'ambito di operatività dell'art. 137 cit.
5. Con un quarto motivo lamenta la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui al capo b) di imputazione per avere il giudice erroneamente qualificato il fatto come deposito incontrollato ex art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 mentre, al contrario, lo stesso avrebbe dovuto essere ritenuto, ai sensi dell'art. 183 comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 152 del 2006 quale deposito temporaneo di rifiuti destinati allo smaltimento, pertanto privo di rilevanza penale, in relazione alla collocazione dei beni all'interno del capannone ove è allocato lo stabilimento di produzione di energia elettrica, sistematicamente suddivisi per tipologia e contenuti in ordinati fusti .
6. Con un quinto motivo lamenta la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di cui al capo c) di imputazione per non avere il Giudice accertato che la presenza dei due bye pass costituisse una modifica sostanziale dell'impianto, non essendo stato allegato o verificato il progetto dell'impianto, del resto non presente agli atti del fascicolo, né accertato che comunque tale modifica fosse "sostanziale".
7. Con un ultimo motivo, infine, lamenta la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al reato di cui al capo d) di imputazione per non avere il giudice potuto verificare la sussistenza del reato in particolare con riguardo al contenuto delle prescrizioni, non rinvenibile in atti; né, in assenza di prova, la violazione delle prescrizioni può essere ricavata dalla constatata presenza di materiale carbonioso sul pavimento, posto che nessun accertamento sul contenuto è stato effettuato e che detto materiale non può essere indicativo di una violazione delle prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile avendo questa Corte già ripetutamente enunciato che deve ritenersi tardiva - in assenza di una specifica disciplina transitoria - l'istanza di sospensione proposta successivamente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, pur se tale dichiarazione sia anteriore all'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 (Sez. 3, n. 27071 del 24/04/2015, dep. 26/06/2015, Frasca, Rv. 263815), essendo tra l'altro manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464 bis, comma 2, cod. proc. pen., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, in quanto trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile (Sez. 6, n. 47587 del 22/10/2014, dep. 18/11/2014, Calamo, Rv. 261255). Si è infatti precisato che esigenze di certezza del diritto impongono, al contrario, di 7 privilegiare come oggettivamente indiscutibile l'assenza, da parte del legislatore, ----Il di qualsivoglia regolamentazione transitoria, assenza che va di per sé apprezzata (tanto più in quanto, invece, per la messa alla prova nei confronti dei minorenni una disciplina transitoria venne a suo tempo adottata con l'art.30, comma 2, del d. Igs. n. 272 del 1989) e oggettivamente considerata come scelta non sindacabile fintantoché la stessa non dia luogo a conseguenze palesemente irragionevoli.
2. Anche il secondo motivo, volto a denunciare la nullità per genericità dei capi d'imputazione, è inammissibile versandosi, nella specie, in presenza di giudizio celebrato, in primo grado, nelle forme del rito abbreviato, di per sé, dunque, implicante necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa (Sez. 6, n. 13133 del 23/02/2011, dep. 30/03/2011, Alfiero e altri, Rv. 249897).
3. Il terzo motivo è anzitutto infondato laddove si contesta, con riferimento al reato di apertura di scarico senza autorizzazione, che nella specie, contrassegnata dal posizionamento di un compressore a vite per la produzione di aria compressa, si sia versato in presenza di acque reflue industriali : al contrario, la sentenza impugnata ha dato atto che, come emergente dalla relazione dell'Arpa, l'acqua di condensa che si forma nella produzione di aria compressa contiene una quantità più o meno rilevante di olio ed impurità tale da renderla particolarmente inquinante.
Lo stesso motivo è però fondato quanto alla restante censura.
La nozione di scarico contenuta nella lett. ff) dell'art. 74, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, già vigente, per effetto delle modifiche apportate dal d. Igs. n. 4 del 2008, al momento della realizzazione della condotta contestata, consiste, testualmente, in "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria...", aggiungendo poi dovere essere esclusi da detta nozione "i rilasci di acque previsti dall'art. 114".
Di qui, dunque, la necessità, resa immediatamente evidente dalla lettera della norma, che, per aversi "scarico", sia anzitutto appunto necessaria una fisica "immissione" in un corpo ricettore, presupposto questo, logicamente derivante, del resto, dallo stesso vocabolo "scarico", caratterizzato dalla "s" con valore privativo e da "carico" ed implicante, quindi, una condotta che comporta una operazione di "sottrazione"; ciò che, del resto, risulta confermato dalla stessa eccezione posta nella parte finale della norma che, nell'escludere, come visto, dal campo di applicazione della nozione la "restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica" di cui all'art. 114 cit., impiega significativamente il termine di "rilasci di acque".
Che, del resto, ai fini della sussistenza dello scarico, sia necessaria la realizzazione di un contatto fisico tra il refluo ed il corpo ricettore, è presupposto sostanzialmente esplicitato dalle pronunce di questa Corte che si sono testualmente riferite, sia pure in un regime anteriore a quello introdotto nel 2006 e modificato nel 2009 (ma già significativamente contrassegnato, nella struttura dell'allora vigente art. 2, lett. bb ), del d. Igs. n. 152 del 1999, dalla definizione di scarico come "immissione diretta"), ad un qualsiasi "versamento" di rifiuti liquidi o solidi (Sez. 3, n. 12186 del 30/09/1999, dep. 26/10/1999, Bosso, Rv. 215081) ovvero, ancor prima, a sostanza che "in qualsiasi modo e per qualsiasi causa proviene dall'insediamento e confluisce nel corpo ricettore" (Sez. 3, n. 13376 del 10/11/1998, dep. 18/12/1998, Brivio, Rv. 212541; Sez. 3, n. 10914 del 05/10/1984, dep. 06/12/1984, Baumann, Rv. 166992; Sez. 3, n. 7449 del 23/04/1990, dep. 30/05/1990, Gozza, Rv. 184429), ovvero infine, nuovamente, al "versamento di reflui" (Sez. 3, n. 6382 del 14/04/1995, dep. 31/05/1995, Mansi, Rv. 202379).
Ciò posto, va allora considerato che la sentenza impugnata, pur avendo correttamente precisato che il reato di cui all'art. 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 si consuma con l'apertura di un nuovo scarico non autorizzato, ha poi tuttavia espressamente affermato, in termini apparentemente contraddittori con la premessa, l'irrilevanza, ai fini dell'integrazione dell'illecito nella specie contestato al capo a), della effettiva immissione di liquido di condensa nelle fognature; sicché, una tale affermazione, da un lato parrebbe dare per presupposto che, nella specie, nessuna effettiva immissione vi sia stata e, dall'altro, ove realmente così fosse, appare non compatibile con i principi appena ricordati sopra.
4. Il quarto motivo, volto a sostenere, con riguardo al reato contestato al capo b), la configurabilità dell'ipotesi del deposito temporaneo, è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata posto in rilievo, in ogni caso, richiamando la relazione dell'Arpa, il mancato rispetto del termine di anni uno richiesto, tra gli altri, dall'art. 183, comma 1, lett. bb ) n.2, del d. Igs. cit., per la configurabilità della fattispecie invocata, derogatoria rispetto alla disciplina sui rifiuti senza che sul punto il ricorso abbia mosso rilievi di sorta.
5. Il quinto motivo, incentrato, quanto al reato di cui al capo c), sulla pretesa insussistenza della modifica sostanziale dello stabilimento, è fondato. La sentenza ha sostanzialmente dato per implicito che i bypass rilevati nella specie abbiano rappresentato una modifica sostanziale dell'impianto di emissioni sì da rendere necessaria, secondo quanto previsto dall'art. 269, comma 8, del d. Igs. cit., una richiesta di autorizzazione senza tuttavia spiegare la ragione di ciò e la riconducibilità della fattispecie all'interno della nozione fornita dall'art. 268, comma 1, lett. m bis) stesso d.lgs., in tal modo dandosi luogo ad una motivazione apparente.
6. E' infine fondato anche l'ultimo motivo. Premesso infatti che l'addebito rivolto all'imputato è quello di avere violato, nell'esercizio dello stabilimento produttivo di emissioni in atmosfera, le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione senza alcun'altra specificazione, né la sentenza del Tribunale né quella della Corte territoriale contengono la necessaria indicazione in ordine al contenuto della prescrizione violata, sì che diventa non comprensibile, ai fini di valutare la motivazione circa la integrazione del reato, la ritenuta rilevanza dell'accertamento, su cui la sentenza impugnata ha posto l'accento, in ordine alla presenza di materiale particellare carbonioso molto fine.
7. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano quanto ai reati di cui ai capi a), c) e d) dell'imputazione, dovendo il ricorso essere rigettato quanto al residuo capo sub b).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a), c) e d) dell'imputazione con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2017