TAR Campania (SA), Sez. II, n. 1725, del 2 agosto 2013
Rifiuti.Illegittimità Ordinanza rimozione rifiuti senza avvio del procedimento

In base all'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006 l'ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”, rimarcando che, in questo modo, il Legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione dei potenziali destinatari del provvedimento ablatorio personale allo specifico procedimento. Ne deriva da ciò che la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento si configura attualmente come un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, e che, nella specifica materia, appaiono recessive le regole stabilite in via generale dagli artt. 7 e 21-octies della L. n. 241/1990. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01725/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01050/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1050 del 2012, proposto da: 
Regione Campania, in persona del Presidente p. t. della G.R., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Marzocchella, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, A. Salernitana N.3 c/o Avvocatura Regionale;

contro

Comune di Conza della Campania, in persona del Sindaco legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Donato Cicenia, con il quale elettivamente domicilia in Salerno, via Velia 96 c/o avv. A. Scuderi;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 18/12 del 15.2.2012 recante ingiunzione alla Regione Campania di smaltimento di rifiuti speciali (lastre di eternit – amianto) e messa in sicurezza dell'area in località Sarzano; di ogni atto connesso;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Conza della Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Con l’atto notificato il 7 aprile 2012, depositato il 24 aprile 2012, la Regione Campania impugna l’atto, in epigrafe meglio specificato, con il quale il Comune di Conza della Campania ha intimato al Genio Civile della G.R. di Avellino di provvedere ad horas alla rimozione di inerti in eternit, abbandonati da ignoti, ed alla messa in sicurezza dell’area in località Sarzano, chiedendone l’annullamento per :

-violazione d. lgs n. 152/06, l. n. 241/90 e d. lgs n. 267/200. Eccesso di potere atteso che, per giurisprudenza costante, l’amministrazione regionale non sarebbe titolata ad effettuare opere di bonifica dei siti oggetto di sversamento o accumulo inerti, di competenza dell’ente locale; a ciò aggiungasi la patente illegittimità del ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente, in carenza dei relativi presupposti; il controllo del sito, inoltre, non può che appartenere al Comune che ha l’obbligo di provvedere con i propri uomini e mezzi; il Comune, riconoscendo la carenza dei requisiti della dolo o della colpa in capo all’ente Regione, ammette che non sussisterebbero i presupposti utili a legittimare il ricorso allo strumento dell’art. 192 d. lgs n. 152/06;

- violazione d. lgs n. 152/06, l. n. 241/90 e d. lgs n. 267/200. Eccesso di potere, per le ragioni lucidamente esposte dalla Corte cost. con la sentenza n. 115 del 7.4.2011, in materia di ricorso ad ordinanze con tingibili ed urgenti, nonché dalla giurisprudenza di merito in materia di obblighi di vigilanza gravanti sull’ente;

- violazione d. lgs n. 152/06, l. n. 241/90 e d. lgs n. 267/200. Eccesso di potere, per violazione dell’indefettibile modulo partecipativo.

2.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione comunale, evidenziando in primis che l’area interessata dallo sversamento di lastre di eternit ricade nel patrimonio demaniale affidato alla regione Campania, siccome interessata dalla procedura ablatoria per la realizzazione della diga sul fiume Ofanto; l’amministrazione comunale ha intimato, con l’ordinanza n. 9 del 31.1.2012, all’Agenzia del Demanio di procedere al ripristino dello stato dei luoghi e solo su richiesta di quest’ultima che ha segnalato la titolarità delle regioni in materia di gestione e vigilanza sulle aree demaniali, ha emesso la successiva ordinanza n. 18 del 15.2.2012, peraltro anche sulla base di un preciso invito emesso dall’Asl Av, presidio di Calitri. Previa puntualizzazione che il ricorso andava proposto non alla sede del Tar Campania, bensì alla sezione staccata di Salerno, ha sollevato una serie di eccezioni di inammissibilità del ricorso, deducendo anche l’infondatezza nel merito.

3.- Con decreto presidenziale n. 15797/12 del 3 luglio 2012, il fascicolo è stato trasmesso alla sezione staccata del Tar Salerno.

4.- L’istanza di tutela cautelare risulta accolta con ordinanza n. 308/2012 del 26 luglio 2012.

5.- All’udienza del 27 giugno 2013, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.

1.- Preliminarmente il Collegio deve darsi carico delle eccezioni rassegnate dalla resistente amministrazione comunale , nella cui prospettazione, il ricorso sarebbe inammissibile per le seguenti considerazioni :

a) per mancata notifica all’avvocatura distrettuale dello Stato, necessariamente occorrente trattandosi di un’ordinanza contingibile ed urgente, adottata dal Sindaco, nella qualità di Ufficiale di Governo,

b) perché non sarebbe stata evocata in giudizio l’Agenzia del demanio, quale controinteressata necessaria, richiamata nell’ordinanza impugnata siccome destinataria della precedente ordinanza annullata per essere sostituita con quella successiva;

c) perché la Regione Campania non avrebbe impugnato nel termine di decadenza la nota prot. n. 1712 del 13.2.2012 a mezzo della quale il Sindaco procedeva all’annullamento della precedente ordinanza n. 9/2012;

d) perché la Regione Campania non avrebbe impugnato nel termine di decadenza la nota prot. n. 1821 del 26.3.2012 con la quale è stata respinta l’istanza di annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 18/2012;

e) perché non sarebbe stata evocata in giudizio la Ekoclub International Onlus che, nella qualità di soggetto affidatario di pubblica funzione di tutela dell’ambiente, aveva segnalato la presenza dei rifiuti tossici.

Le riferite eccezioni devono stimarsi infondate, atteso che :

aa) pur nell’esercizio delle funzioni statali, il Sindaco rimane incardinato presso l’ente locale, con conseguente imputazione a quest’ultimo degli effetti del provvedimento emanato all’esito di un procedimento avviato, istruito e concluso interamente all’interno dell’amministrazione statale (Cons. St. Sez. VI 12 novembre 2003 n. 7266; n. 2748 del 2012);

bb) l’Agenzia del Demanio non può ritenersi contro interessato necessario atteso che ciò che è in discussione nella presente vicenda non è la titolarità delle attività di gestione, controllo e vigilanza delle aree del demanio idrico, bensì la ricorrenza dei presupposti utili all’applicazione dell’art. 192 d. lgs n. 152/2006;

cc) le considerazioni rassegnate al punto che precede valgono anche per la nota prot. n. 1712/2012;

dd) la nota prot. n. 1821 non risulta menzionata nell’atto impugnato;

ee) neppure la Ekoclub International Onlus risulta menzionata nell’atto impugnato.

2.- Sgombrato il campo dalle rassegnate eccezioni, deve ritenersi, altresì, come inutiliter data l’eccezione di nullità della notifica, sollevata dalla Regione Campania, per non essere stato l’atto introduttivo del giudizio notificato alla sede legale della stessa, dal momento che l’amministrazione regionale si è comunque costituita e tale costituzione ha efficacia sanante.

3.- Nel merito il ricorso è fondato alla stregua della giurisprudenza in materia, anche di questa sezione che in questa sede si richiamano (ex multis n. 19 del 2012)

E’ pacifico che in tema di abbandono di rifiuti, la giurisprudenza amministrativa, già con riferimento alla misura reintegratoria prevista e disciplinata dall'art. 14 del D.lgs. n. 22/1997 (c.d. “Decreto Ronchi”), statuì che il proprietario dell'area fosse tenuto a provvedere allo smaltimento solo a condizione che ne fosse dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell'illecito abbandono di rifiuti, per aver posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo (v., tra le molte, Cons. St., sez. V, 25.1.2005 , n. 136), escludendo conseguentemente che la norma configurasse un'ipotesi legale di responsabilità oggettiva (vieppiù, per fatto altrui). La medesima giurisprudenza affermò, in particolare, l'illegittimità degli ordini di smaltimento di rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua sola qualità, ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'amministrazione procedente, sulla base di un'istruttoria completa e di un'esauriente motivazione (quand'anche fondata su ragionevoli presunzioni o su condivisibili massime d'esperienza), dell'imputabilità soggettiva della condotta.

La successiva giurisprudenza ha ritenuto che i suddetti principi a fortiori si attagliano anche al disposto dell'art. 192 del D.lgs. n. 152/2006, dal momento che tale articolo, non soltanto riproduce il tenore dell'abrogato art. 14 sopra citato, con riferimento alla necessaria imputabilità a titolo di dolo o colpa, ma in più integra il precedente precetto precisando che l'ordine di rimozione può essere adottato esclusivamente “in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”, rimarcando che, in questo modo, il Legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un'effettiva partecipazione dei potenziali destinatari del provvedimento ablatorio personale allo specifico procedimento.

Ne deriva da ciò che la preventiva, formale comunicazione dell'avvio del procedimento si configura attualmente come un adempimento indispensabile al fine dell'effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, e che, nella specifica materia, appaiono recessive le regole stabilite in via generale dagli artt. 7 e 21-octies della L. n. 241/1990.

2.- Alla stregua delle riferite considerazioni risulta evidente che :

- il Comune di Conza della Campania ha illegittimamente omesso di partecipare alla ricorrente amministrazione regionale l'avvio del procedimento, non risultando in atti alcuna comunicazione in tal senso;

- l'amministrazione civica non ha svolto, in contraddittorio con la predetta amministrazione regionale, alcuna istruttoria diretta all'accertamento dello specifico profilo di responsabilità di parte ricorrente in ordine all'illecito consumato;

- non risulta dimostrata dall'ente civico la sussistenza dell'elemento della colposa inosservanza del dovere di vigilanza e custodia che avrebbe sorretto la condotta omissiva della ricorrente.

Per tutte le suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato, non presentandosi immune dalle censure rivolte, deve essere annullato.

3.- Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)