Tutela dalle acque dall’inquinamento: “la delega alle Regioni sui sistemi individuali di trattamento”
di Luigi Fanizzi – ECOACQUE

Il presente contributo ha come argomento di discussione, la delega alle Regioni, dettate dalla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. Più specificatamente, l’individuazione dei sistemi individuali di trattamento per insediamenti, installazioni od edifici isolati che producono acque reflue domestiche.

Il summenzionato disposto legislativo (cd TUA), così come novellato dal D. Lgs. n. 4/2008, non ha previsto, infatti, alcun tipo di trattamento ne ha stabilito alcun limite da rispettare per le acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati ovvero aree, sprovviste di rete fognaria, in cui la popolazione è concentrata in misura inferiore a 2.000 abitanti equivalenti, delegando alle Regioni, appunto, l’individuazione di sistemi individuali od altri sistemi pubblici o privati, adeguati, che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi (art. 100, c. 3, TUA).

Circa l’adeguamento dei summenzionati sistemi, quindi, in forza del successivo art. 170, c. 11 del decreto, restano validi ed efficaci i criteri, le metodologie e le norme tecniche di cui alla Deliberazione del Comitato Tecnico Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento (cd C.I.T.A.I.) del 4 febbraio 1977 e successive modifiche ed integrazioni (pubblicata in G.U. n. 48 del 21 febbraio 1977).

Fermo restando, inoltre, l’assoluto divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, lo stesso decreto ha sancito, all’art. 103, c. 1, lettera a) che, per i summenzionati casi, è derogato il divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del suolo ritenendo, anzi, auspicabile per tutti gli insediamenti abitativi isolati, con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 abitanti equivalenti, il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione (vedi Figura 1), o tecnologie come i filtri percolatori od impianti ad ossidazione totale, mirato al raggiungimento dell\'obiettivo di:

 
a) rendere semplice la manutenzione e la gestione;

b) essere in grado di sopportare, adeguatamente, forti variazioni orarie dei carichi (organico ed idraulico);

c) minimizzare i costi gestionali.


Le linee generali di cui al punto 3 dell’Allegato 5 alla parte III del decreto, peraltro, individuano tali sistemi come “trattamenti appropriati” se opportunamente dimensionati, al fine del raggiungimento dei limiti della Tabella 1 del medesimo Allegato (vedi Tabella 1).

In sede di autorizzazione allo scarico, infine, l’Autorità competente fisserà il limite opportuno relativo al parametro “Escherichia coli” espresso come UFC/100mL (è consigliato un limite non superiore a 5.000 UFC/100mL).

 

Figura 1 – Impianto di fitodepurazione a phragmites australis.
Insediamento
Abitanti
equivalenti

Corpo ricettore

Sistema di
trattamento
Sistema di
smaltimento

Limiti previsti

Riferimenti normativi

Acque reflue domestiche da insediamenti, installazioni od edifici isolati

 
 
 
0 ÷ 50
 
 
 
Suolo
 
 
Vasche settiche di tipo Imhoff
 
 
 

Dispersione mediante subirrigazione

o pozzi assorbenti
 
(*)
 
Allegato 5

Deliberazione del C.I.T.A.I. del 4.2.1977

Acque reflue domestiche da aree urbanizzate con edifici di tipo residenziale e servizi non servite da reti fognarie

 
 
 
 

50 ¸ 2.000

 
 
 
 
Suolo
 

Lagunaggio o fitodepurazione o tecnologie come filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale

 
 
(**)
 

Tab. 1, Allegato 5 del D. Lgs. del 3.4.2006, n. 152

 
Allegato 5

Indicazioni generali di cui al p.to 3

 

(*) Un sistema di trattamento individuale del tipo Imhoff, configurato su un tempo di ritenzione idraulica > 2,5 h, sulla portata di punta, comporta le seguenti riduzioni percentuali specifiche:

hCOD = 40 %; hBOD5 = 35 %; hSS = 60 %.

(**) Devono inoltre essere rispettati, nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue industriali, i valori limite di Tab. 4, Allegato 5, D. Lgs. 152/2006.

Tabella1 - Norme ed indicazioni tecniche generali previste dalla disciplina nazionale per gli scarichi provenienti da insediamenti abitativi di consistenza inferiore a 2.000 abitanti equivalenti.

 
 

Note bibliografiche

 
[1] L. Fanizzi (2009): www.lexambiente.it