TAR Sicilia (PA), Sez. I, n. 470, del 9 luglio 2013
Elettrosmog.Legittimità sospensione autorizzazioni installazione sistema RADAR MUOS

E’ legittima la sospensione della Giunta regionale della Sicilia delle autorizzazioni per l’installazione del sistema RADAR MUOS, in virtù della priorità e dell’assoluta prevalenza del principio di precauzione (art. 3 ter d. lgs 3 aprile 2006, n. 152) nonché dell’indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi.  (segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00470/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00950/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 950 del 2013, proposto da:



Ministero Della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvoc.Distrett.Stato Palermo, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81;



contro

Giunta Regionale Siciliana, rappresentato e difeso dagli avv. Beatrice Fiandaca, Maria Mattarella, Marina Valli, con domicilio eletto presso Uff. Leg.Vo E Leg. Reg. Sicil. in Palermo, via Caltanissetta 2/E; Presidenza Della Regione Siciliana, Assesorato Regionale Territorio E Ambiente, rappresentati e difesi dall'avv. Beatrice Fiandaca, con domicilio eletto presso Uff. Leg.Vo E Leg. Reg. Sicil. in Palermo, via Caltanissetta 2/E; Comune Di Niscemi in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Nigra, con domicilio eletto presso Luca Di Carlo in Palermo, via N. Morello N.40;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Legambiente Comitato Regionale Siciliano Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado V. Giuliano, Nicola Giudice, Daniela Ciancimino, Antonella Bonanno, Marilena Del Vecchio, con domicilio eletto presso V.Giuliano Corrado in Palermo, via M.D'Azeglio 27/C; Filippo E Consorti Arena, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Papandrea, Paola Ottaviano, Nicola Giudice, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delle Delibera della Giunta Regionale Siciliana n. 61 del 5.2.2013;

- della nota ARTA n. 15513 del 29.3.2013, con la quale è stata revocata l'autorizzazione ex art.5, D.P.R. n.357/95 rilasciata, in via sostitutiva dall'Assessorato predetto in luogo e su richiesta del Comune di Niscemi, con nota n. 36783 dell'1.6.2011;

- della nota ARTA n. 15532 del 29.3.2013, con la quale è stata revocata l'autorizzazione rilasciata con nota n. 43182 del 28.6.2011;

- nonchè, ove occorra, della note ARTA n. 81/GAB, n. 82/GAB dell'11/1/2013 e della nota ARTA n. 440/GAB dell' 11.2.2013;

- nonchè, infine, di ogni altro atto c/o provvedimento presupposto, conseguenziale o comunque connesso;

per il risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito dall'Amministrazione ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati, ovvero - in estremo subordine - per la liquidazione dell'indennizzo ex art. 21 quinquies L. 7.8.1990, n. 241 e ss. mm.ii..

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giunta Regionale Siciliana e di Presidenza Della Regione Siciliana e di Assesorato Regionale Territorio E Ambiente e di Comune Di Niscemi in Persona del Sindaco P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 il dott. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

Rilevato che la pretesa di parte ricorrente ai sensi dell’art. 22 dell’Accordo BIA del 20 ottobre 1854 risulta sostanzialmente superata da clausole pattizie contenute nel Memorandum d’intesa 2 febbraio 1995, definito dalla stessa Amm.ne deducente “pilastro normativo” per il sistema Muos;

ritenuta la non attuale azionabilità di richieste sull’asserito grave danno economico (sul quale si fonda, fra l’altro, la presente istanza cautelare) per ragioni intrinseche alla stessa prospettazione di parte istante, come peraltro emerge dall’esame complessivo dei testi dei Memorandum d’Intesa 2 febbraio 1995 e sui collegamenti SATCOM nonché dalla dichiarata sottoposizione dell’Amministrazione militare statunitense alla legislazione nazionale e al rispetto della complessiva disciplina vigente in Italia;

Ritenuta, per contro, la priorità e l’assoluta prevalenza in subiecta materia del principio di precauzione (art. 3 ter d. lgs 3 aprile 2006, n. 152) nonché dell’indispensabile presidio del diritto alla salute della comunità di Niscemi, non assoggettabile a misure anche strumentali che la compromettano seriamente fin quando non sia raggiunta la certezza assoluta della non nocività del sistema MUOS;

Rilevato altresì che sussistono seri dubbi anche in ordine all’incidenza e la pericolosità del sistema in questione sul traffico aereo della parte orientale dell’Isola (aeroporti di Comiso, Sigonella e Catania);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Respinge l’istanza cautelare. .

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)