Pres. De Maio Est. Sarno Ric. Vitale ed altro
Rifiuti. Pneumatici fuori uso
Diversamente da quanto indicato nell’originaria indicazione del D.Lv. 22-1997, la nozione di rifiuti è attualmente ristretta ai soli pneumatici "fuori uso" (rimanendone invece esclusi, come noto, i c.d, pneumatici ricostruibili) ciò in quanto l'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ha disposto che "all'allegato A [del d.lgs 22/97] le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso" ed, attualmente, sia l'art. 228 che l'allegato A) - voce 16.01.03 - del d.lgs 152-2006, contemplano anch'essi nella categoria dei rifiuti unicamente i "pneumatici fuori uso".
SENTENZA N. 00173/2007
REG. GENERALE n. 028077/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
Dott. DE MAIO
GUIDO Presidente
1. Dott. FIALE
ALDO
Consigliere
2. Dott. FRANCO
AMEDEO Consigliere
3. Dott. IANNIELLO
ANTONIO
Consigliere
4. Dott. SARNO
GIULIO
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) VITALE
DOMENICO
N. IL 03/04/1939
2) LAMPITELLI
SALVATORE
N. IL 25/01/1966
avverso
SENTENZA
del 26/10/2004
TRIB.SEZ.DIST.
di MARCIANISE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere SARNO
GIULIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. W. De Nunzio che ha
concluso per rigetto del ricorso
Vitale Domenico e Lampitelli Salvatore hanno interposto appello avverso
la sentenza emessa dal giudice unico del tribunale di santa Maria Capua
Vetere, sezione distaccata di Marcianise, in data 26.10.2004, con la
quale entrambi venivano condannati alla pena di euro 1.800 ciascuno di
ammenda per il reato di cui agli articoli 110 cp, 51 co. l d lgs. n.
22/97, perché in concorso tra loro effettuavano il trasporto
e lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, nella specie
pneumatici usati, in assenza della prescritta autorizzazione. In
Marcianise il 22.8.2002.
I motivi di appello sono sostanzialmente identici.
Entrambi gli imputati infatti eccepiscono:
a) la nullità dell'impugnata sentenza per mancanza e
manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta
sussistenza del fatto reato contestato, non avendo il giudice enunciato
i fatti salienti comprovanti l'assunto accusatorio della sussistenza di
un'attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
b) l'insussistenza del reato non contemplando la normativa in vigore la
necessità di autorizzazione per l'attività di
trasporto di rifiuti posta in essere un semplice cittadino;
ed in via subordinata richiedono:
c) l'assoluzione ai sensi dell'articolo 530 capoverso cpp;
d) l'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e
la riduzione della pena in quanto eccessiva.
L'appello, in quanto proposto avverso sentenza di condanna alla sola
pena pecuniaria veniva convertito in ricorso per cassazione.
Motivi della decisione.
Il ricorso non può essere accolto.
1-2) I primi due motivi possono essere senz'altro esaminati
congiuntamente in quanto incentrati entrambi sulla
configurabilità del reato ipotizzato nel caso di specie.
Ciò posto ritiene il Collegio correttamente motivata la
conclusione cui perviene il giudice di merito che ha ritenuto entrambi
i ricorrenti responsabili per il trasporto non autorizzato di rifiuti
non pericolosi.
Evidenzia, infatti, al riguardo il tribunale che il Vitale ed il
Lampitelli, secondo la testimonianza resa dagli agenti della Polizia
municipale intervenuti, erano stati avvistati mentre conducevano e
scaricavano in prossimità di una vasca in disuso situata in
aperta campagna un rimorchio pieno di pneumatici usati, da essi
condotto in loco con un trattore in precedenza
temporaneamente parcheggiato, unitamente al rimorchio ed al carico, su
un terreno vicino chiuso con un cancello.
E' altresì corretto desumere, come ha fatto il giudice di
merito, dalle modalità stesse dell'azione - scarico in
aperta campagna - la natura di rifiuti per i pneumatici trasportati.
Ed invero proprio dalle modalità di smaltimento si
può legittimamente dedurre che i pneumatici in questione non
solo erano usati, così come affermato dal tribunale, ma, in
quanto destinati all'abbandono, andavano oramai a pieno titolo
considerati "fuori uso".
La puntualizzazione si rende necessaria continuando a fare in
realtà riferimento sia la contestazione che la motivazione a
"pneumatici usati" - evidentemente in conformità alla
originaria indicazione contenuta nel d.lgs 22/97 - laddove, invece, per
effetto di successivi interventi normativi, la nozione di rifiuti
è attualmente ristretta ai soli pneumatici "fuori uso"
(rimanendone invece esclusi, come noto, i c.d. pneumatici
ricostruibili).
Ed, invero, l'art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ha disposto
che "all'allegato A [del d.lgs 22/97] le parole: "16 01 03
pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti:
"16 01 03 pneumatici fuori uso" ed, attualmente, sia l'art.
228 che l'allegato A) - voce 16.01.03 - del lgs 152/2006, contemplano
anch'essi nella categoria dei rifiuti unicamente i "pneumatici
fuori uso".
Quanto ai restanti rilievi dei ricorrenti, occorre a monte ricordare
che l'orientamento costante di questa Corte è nel senso di
ritenere che il reato di attività di gestione di rifiuti in
assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 51 del d.lgs 5 febbraio
1997 n. 22, non ha natura di reato proprio integrabile soltanto da
soggetti esercenti professionalmente una attività di
gestione di rifiuti, ma costituisce una ipotesi di reato comune che
può essere pertanto commesso anche da chi esercita
attività di gestione dei rifiuti in modo secondario o
consequenziale all'esercizio di una attività primaria
diversa (ex plurimis Sez. 3, n. 16698 del 11/02/2004
Rv. 227956).
E ciò in relazione all'inequivocabile significato
dell'espressione "chiunque" adoperata nel primo comma dell'articolo
citato.
Tali considerazioni rimangono evidentemente valide anche alla luce
dell'art. 256 del d.lgs 152/2006 che sostanzialmente ripropone la
formulazione della norma precedente.
In relazione alla asserita occasionalità della condotta
trattasi evidentemente di censura di merito non prospettabile in sede
di legittimità.
3) Le considerazioni esposte sono assorbenti rispetto alla richiesta
assolutoria sia pure ai sensi dell'art. 530 cpv cpp.
4) Sono inammissibili, infine, le richiesta di adeguamento della pena
in sede di legittimità. Peraltro la pena stessa risulta
correttamente motivata dal giudice di merito che ben può
applicare la diminuzione di pena per le attenuanti in misura inferiore
a quella di un terzo.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
in solido delle spese processuali.
PQM
La Corte Suprema Cassazione
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il 23.1.2007