Esatta contestazione degli illeciti amministrativi  in materia di scarichi. Gli organi competenti

di Rosa BERTUZZI

In questo articolo si affronta la problematica relativa alla contestazione degli illeciti in materia di scarichi, Parte III del Testo Unico Ambientale, in particolare la titolarità dell’organo accertatore.

Si premette che non è mai consentito, da parte di un organo accertatore, procedere ad indicare all’interno del verbale di contestazione l’entità della sanzione , in quanto non è consentita l’applicazione del calcolo del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 L. 24.11.1981, n. 689 ( art. 135 , comma 3 , D.L.vo 152/2006 ) .

L’entità della sanzione viene , quindi, stabilita con ordinanza-ingiunzione dall’ente competente, quale il Comune, Provincia o Regione ( le leggi regionali stabiliscono l’ente competente ) . Nello specifico il comma 1 dispone che “In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all´irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e´ stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall´articolo 133, comma 8, per le quali e´ competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”.

 

Discusso è stato il contenuto del comma 2 dell’art. 135 D.L.vo 152/2006, il quale attribuisce in via esclusiva ai Carabinieri, al Corpo Forestale, alla Polizia e alla Guardia di Finanza la funzione di controllo in materia di inquinamento idrico; nello specifico viene sancito :” ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall’inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente ( C.C.T.A. ) .. Corpo Forestale dello Stato…”

In diversi ricorsi presentati davanti agli enti amministrativi/autorità giudiziarie competenti, i difensori sollevavano la incompetenza a contestare la violazione , quando la stessa è contestata dai funzionari ARPA, o Polizie Municipali o Polizie Provinciali, o quant’altro non espressamente indicato nella norma . Gli stessi difensori hanno chiesto , pertanto, l’annullamento del verbale di violazione . Alcuni Tribunali hanno accolto i ricorsi, annullando, quindi il relativo verbale di contestazione .

Si sono pronunciati, in tal senso, i Giudici del Palazzo della Consulta, i quali hanno dichiarato :

“ La Corte Costituzionale con sentenza n. 246 del 24 luglio 2009 censura il comma 2 dell’art. 135 D.lgs n.152/2006 per violazione delle competenze regionali in materia di individuazione dei soggetti preposti ai compiti di polizia amministrativa.”

La Corte stabilisce che l’articolo sopra richiamato limita ad indicare il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.) quale organo competente ad accertare le violazioni amministrative, comunque senza sottrarre delle loro competenze gli organi di polizia amministrativa locale. E’ importante precisare che il comma 1 del medesimo art. 135 attribuisce proprio alle Regioni la competenza ad accertare gli illeciti amministrativi e ad irrogare le relative sanzioni, prevedendo che, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.

 

Le autorità d'ambito erano già previste dagli artt. 8 e 9 della legge n. 36 del 1994 e dagli articoli da 24 a 26-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), che ne consentivano l'istituzione, da parte delle Regioni, con strutture e forme giuridiche diverse alle quali pure partecipavano necessariamente gli enti locali, come le convenzioni, i consorzi, le unioni di comuni, l'esercizio associato delle funzioni. Tali disposizioni sono state attuate dalla legislazione regionale mediante l'adozione di moduli organizzativi scelti tra quelli consentiti dalle disposizioni stesse, seppure diversamente denominati (agenzie, consorzi, autorità). La norma censurata razionalizza tale quadro normativo, superando la frammentazione della gestione del servizio idrico, nel rispetto delle preesistenti competenze degli enti territoriali. In particolare, unifica le modalità di esercizio della gestione delle risorse idriche, prevedendo espressamente il trasferimento delle relative competenze dagli enti locali all'autorità d'àmbito; autorità della quale - come visto - gli enti locali necessariamente fanno parte. Tale razionalizzazione è, dunque, avvenuta - come richiesto dalla legge di delegazione - senza privare gli enti territoriali dei poteri amministrativi loro conferiti dal d.lgs. n. 112 del 1998.

 

Qualora il verbale fosse stato accertato e contestato dalle Aziende Regionali per l’Ambiente , si sottolinea che l’ARPA esercita direttamente le funzioni già di competenza della Provincia esercitando le funzioni di controllo ambientale, di prevenzione, di vigilanza, ecc… per gli impianti di depurazione delle acque e altri scarichi di pubblica fognatura, gli scarichi di insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche fognature.

 

Bisogna inoltre sottolineare che la vigilanza in materia di acque è attribuita a tutte le forze di Polizia aventi la qualifica di Polizia Giudiziaria, e “..all’Autorità competente per il controllo…”, cioè l’Ente Pubblico e/o privato incaricato ed è effettuato ai sensi degli artt. 128 e 129 D.L.vo 152/2006. Ai soggetti sopra indicati è consentito effettuare ispezioni, prelievi essenziali all’accertamento dell’ osservanza dei valori limite d’emissione, indicate dalle prescrizioni delle autorizzazioni degli scarichi medesimi. Quando si tratta di procedimenti relativi a illeciti amministrativi, non rileva la qualità o meno di polizia giudiziaria del soggetto accertatore in quanto l’art. 14, quarto comma, della Legge n. 689/81 sancisce che “Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti” e anche l’art. 13 Legge n. 689/81 sancisce : “Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.

 

Normativa di riferimento:

 

Art. 128 D.L.vo 152/2006 (Soggetti tenuti al controllo)

1. L´autorita´ competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per gli scarichi in pubblica fognatura il gestore del servizio idrico integrato organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalita´ previste nella convenzione di gestione.

 

Art. 129 D.L.vo 152/2006 Accessi ed ispezioni

1. L´autorita´ competente al controllo e´ autorizzata a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari

all´accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti

autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico e´ tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l´accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

 

 

Art. 133 D.L.vo 152/2006 Sanzioni amministrative

1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell´effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell´articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall´autorita´ competente a norma dell´articolo 107, comma 1, o dell´articolo 108, comma 1, e´ punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l´inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all´articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.

2. Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l´autorizzazione di cui all´articolo 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l´autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e´ punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell´ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione e´ da seicento euro a tremila euro.

3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell´articolo 107, comma 1, e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

4. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettui l´immersione in mare dei materiali indicati all´articolo 109, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolga l´attivita´ di posa in mare cui al comma 5 dello stesso articolo, senza autorizzazione, e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, fino all´emanazione della disciplina regionale di cui all´articolo 112, comma 2, chiunque non osservi le disposizioni di cui all´articolo 170, comma 7, e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro.

6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, non osservi il divieto di smaltimento dei fanghi previsto dall´articolo 127, comma 2, e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a sessantamila euro.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a

trentamila euro chiunque:

a) nell´effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamento o sfangamento delle dighe, superi i limiti o non osservi le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell´impianto di cui all´articolo 114, comma 2;

b) effettui le medesime operazioni prima dell´approvazione del progetto di gestione.

8. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l´installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure l´obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui all´articolo 95, comma 3, e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a seimila euro. Nei casi di particolare tenuita´ la sanzione e´ ridotta ad un quinto.

9. Chiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell´articolo 113, comma 1, lettera b), e´ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro.

 

Art. 135 D.L.vo 152/2006 Competenza e giurisdizione

1. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all´irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio e´ stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall´articolo 133, comma 8, per le quali e´ competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorita´.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell´accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall´inquinamento provvede il Comando carabinieri tutela ambiente (C.C.T.A.); puo´ altresi´ intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato. Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all´accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l´ambiente marino e costiero.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l´autorita´ giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell´applicazione delle sanzioni amministrative.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all´articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

 

 

 

Corte costituzionale Data: 24 luglio 2009 Numero: n. 246

 

Non è fondata la q.l.c. dell'art. 135 , comma 2, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, con riferimento all'art. 117 cost., in quanto la norma non priva gli organi di polizia amministrativa locale delle loro competenze.