Cass. Sez. III n. 39186 del 4 novembre 2010 (Ud. 14 ott. 2010)
Pres. Petti Est. Petti Ric. Grismondi
Urbanistica. Realizzazione strada su preesistente sentiero

Per la costruzione o l’allargamento o la modificazione di una strada, anche qualora l’allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista o strada, è necessario il permesso di costruire , trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio

 

UDIENZA del 14.10.2010

SENTENZA N. 1549

REG. GENERALE N.42550/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dai sigg. magistrati:


Dott. Ciro Petti                                             Presidente
Dott. Agostino Cordova                                 Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi                         Consigliere
Dott. Luigi Marini                                          Consigliere
Dott. Elisabetta Rosi                                     Consigliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- Sul ricorso proposto da G. C., nata a C. il xx/ad/xx, avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 15 giugno del 2009;
- Udita la relazione svolta dal presidente dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Vito D'Ambrosio, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
- letti il ricorso e la sentenza denunciata;

osserva quanto segue


IN FATTO


La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 15 giugno del 2009, confermava quella resa in data 17 aprile del 2008 dal tribunale di Bergamo,sezione distaccata di Grumello del Monte ,con cui Gr. Ca. era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lettera c) del D.P.R. n 380 del 2001 e 181 del decreto legislativo n 42 del 2004, per avere, su un suolo di sua proprietà sito in zona vincolata, realizzato senza il permesso di costruire e senza la preventiva autorizzazione ambientale una strada lunga 230 metri e larga mediamente metri 3,50. Fatto accertato in Carobbio degli Angeli il 15 aprile del 2006.


Ricorre per cassazione l'imputata deducendo:
- la violazione dell'articolo 495 c.p.p. per la mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la corte respinto l'istanza di audizione dei testimoni da lei indicati diretti ad accertare l'esistenza di un preesistente sentiero:
- la violazione dell'articolo 44 lettera C) testo unico dell'edilizia perché la costruzione di una strada in terra battuta non rientra tra gli interventi edilizi; d'altra parte la corte aveva omesso di considerare che l'ordinanza di demolizione dell'opera pronunciata dall'autorità amministrativa era stata impugnata ed il tribunale amministrativo aveva sospeso l'efficacia dell'esecuzione e che, essendo preesistente un sentiero, l'intervento in questione rientra tra quelli di manutenzione ordinaria;
- la violazione dell'articolo 181 del decreto legislativo n 42 del 2004 per essersi l'imputata limitata ad effettuare lavori di sistemazione di un sentiero preesistente


IN DIRITTO


Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi.


Con riferimento ai primi due motivi si osserva che alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, di cui all'art. 603 comma primo cod. proc. pen., può ricorrersi solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", ossia quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza. (cfr per tutte Cass. n,3348 del 2004, n.21687 del 2003)
Nella fattispecie la prova era inutile perché, quand'anche, secondo la stessa prospettazione difensiva, si fosse dimostrata la preesistenza di un sentiero, i reati contestati non sarebbero stati esclusi perché la trasformazione di un sentiero in una strada accessibile alle auto, larga mediamente m.3,35 e lunga m 230 richiede comunque il permesso di costruire non potendo considerarsi intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Come ricordato dai giudici del merito, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr le sentenze citate nella decisione impugnata), per la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada, anche qualora l'allargamento o la modificazione avvengano su una precedente pista o strada, è necessario il permesso di costruire, trattandosi di una trasformazione edilizia del territorio.


Infondato è anche il terzo motivo perché, quando la costruzione o l'allargamento o la modificazione di una strada avvengono in zona paesisticamente vincolata, occorre, oltre che il permesso di costruire, anche l'autorizzazione paesistica, poiché viene posta in essere una trasformazione ambientale, che rende indispensabile l'intervento e la valutazione delle autorità preposte al controllo del paesaggio sotto i diversi profili urbanistico e paesaggistico ambientale.


L'assunto della ricorrente secondo cui non sarebbe occorsa l'autorizzazione ambientale, ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo n 42 del 2004 , trattandosi di opera di manutenzione che non aveva comportato un'alterazione permanente dello stato dei luoghi, è palesemente privo di fondamento.

 

E' sufficiente ricordare che il citato articolo riguarda gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili (lett. b) ovvero il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (lett. c).


Nel caso di specie, è pacifico, da un lato, che le opere civili eseguite hanno comportato un'alterazione permanente dello stato dei luoghi e, dall'altro, non riguardavano l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale


L'ordinanza con cui il tribunale amministrativo ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordine di demolizione impartito dal sindaco non esplica alcun effetto in questo procedimento trattandosi di provvedimento interlocutorio adottato in attesa dell'accertamento della natura dei lavori.


Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che la parte "abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere del pagamento delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.


P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione
- visti gli arti. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 14 ottobre del 2010


DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 4 Nov 2010