TAR Basilicata Sez. I n. 921 del 21 settembre 2016
Acque.Tribunali regionali delle Acque Pubbliche

Le controversie, relative alla determinazione sia dell’indennità provvisoria di occupazione legittima, sia dell’indennità per imposizione della servitù coattiva di carattere permanente, sia dell’indennizzo per l’occupazione appropriativa e/o abusiva senza titolo, se connesse alla costruzione o manutenzione di un’opera idraulica, spettano alla cognizione dei Tribunali regionali delle Acque Pubbliche. E ciò vale anche per le controversie relative alla quantificazione dei danni direttamente dipendenti dall’esecuzione e/o manutenzione delle opere idrauliche.

Pubblicato il 21/09/2016

N. 00921/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00797/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 797 del 2014, proposto da:
Antonietta Ferrari, rappresentata e difesa dall’avv. Antonpiero Russo, con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;

contro

-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio, nella qualità di proprietaria dell’intero demanio acquedottistico regionale;
-Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Autorità di governo del Sistema Idrico Integrato regionale, non costituita in giudizio;
-Acquedotto Lucano S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di gestore del servizio idrico integrato nell’intero territorio regionale della Basilicata in virtù della Delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 del 3.9.2002 e della successiva convenzione stipulata, rappresentato e difeso dall’avv. Carmela Grazia Rina, con domicilio eletto in Potenza Via Grippo n. 1 presso la sede legale della società;

per la condanna in solido

della Regione Basilicata, dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Basilicata e dell’Acquedotto Lucano S.p.a.:

1) “a ripristinare l’originario stato dei terreni di proprietà della ricorrente, rimuovendo dagli stessi e spostando altrove la condotta idrica su essi ubicata, denominata Acquedotto del Basento condotta maestra ramo sud-ramo nord e diramazione Avigliano-Ruoti, in quanto realizzata illecitamente e senza titolo”;

2) “a consentire alla ricorrente”, nelle more del ripristino dello stato dei luoghi, “con spese ed oneri interamente a carico” degli Enti intimati, “la realizzazione della strada di accesso al proprio fondo e di tutte le reti dei servizi necessari all’utilizzo dei fabbricati di sua proprietà (fognatura, acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.), nonché delle opere di recinzione e di sistemazione del fondo”;

3) “al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, cagionati alla ricorrente ed al suo dante causa, per effetto della costruzione dell’acquedotto e dell’occupazione del terreno di sua proprietà, dall’epoca di realizzazione dell’opera a quella definizione del presente giudizio, ed al pagamento a tal fine della somma, da quantificarsi in giudizio con l’ausilio di una consulenza tecnica, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali”;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Acquedotto Lucano S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2016 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Antonpiero Russo e Carmela Grazia Rina;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La sig.ra Antonietta Ferrari è proprietaria dei terreni foglio di mappa n. 21, particelle nn. 662 (acquistata il 10.4.1990), 697, 698, 699, 700, 701, 702, 795, 796, 797, 801, 804, 805, 808, 810, 811, 812, 813 (acquistate dal sig. Antonio Michele De Rosa il 22.2.2011), 1671, 1672 e 1673 (acquistate il 5.12.1989), siti nella Contrada del Comune di Potenza Piani del Mattino.

I predetti terreni, particelle nn. 697, 698, 699, 700, 701, 702, 795, 796, 797, 801, 804, 805, 808, 810, 811, 812 e 813, furono espropriati il 17.12.1971 dal Ministero dei Trasporti, per la realizzazione del progettato aeroporto di Potenza: poiché l’aeroporto non veniva più realizzato, il Ministero dei Trasporti con atto del 20.12.1983 dispose la retrocessione totale dei predetti terreni in favore del proprietario dell’epoca, sig. Antonio Michele De Rosa, il cui prezzo di retrocessione, inizialmente stabilito dal Ministero in £. 70.432.000, veniva rideterminato dal Tribunale di Potenza con Sentenza n. 186 del 28.2.2008 in € 8.234,20.

Nelle more del perfezionamento del procedimento di retrocessione dei suddetti terreni, acquistati dalla sig.ra Antonietta Ferrari soltanto in data 22.2.2011, con Del. n. 5 del 29.1.1988 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese approvava il progetto per la costruzione dell’Acquedotto del Basento condotta maestra ramo sud-ramo nord e diramazione Avigliano-Ruoti, e con provvedimento del 4.5.1988 il Prefetto di Potenza autorizzava la concessionaria/appaltatrice dei lavori Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A. ad occupare in via d’urgenza per due anni (cioè fino al 4.5.1990) una parte dei suddetti terreni, precisamente le particelle nn. 698, 701, 795, 796, 797 e 804, per la costruzione del predetto acquedotto, che veniva realizzato entro il citato periodo di occupazione d’urgenza, ma non veniva emanato il provvedimento di imposizione definitiva della servitù: le condotte idriche, che hanno attraversato le citate particelle nn. 698, 701, 795, 796, 797 e 804, sono state realizzate adiacentemente alla Strada comunale Piani del Mattino e nel sottosuolo per una lunghezza totale di 537,10 m., interessando una fascia di rispetto avente la superficie complessiva di 2.162 mq..

Con la concessione edilizia del 14.1.1992 e le successive varianti del 9.9.1993 e del 18.11.1994 il Comune di Potenza ha autorizzato la sig.ra Antonietta Ferrari a costruire sulle suindicate particelle nn. 1671, 1672 e 1673 (acquistate il 5.12.1989) un fabbricato rurale ed un deposito agricolo.

Al riguardo, la sig.ra Antonietta Ferrari afferma che la costruzione del suddetto acquedotto ha impedito il completamento del predetto fabbricato rurale e deposito agricolo, specificando che le citate concessioni edilizie sono state “successivamente rinnovate”, in quanto il gestore del servizio idrico integrato della Basilicata, Acquedotto Lucano S.p.A., le aveva riferito che sull’area, dove insiste l’acquedotto, non poteva essere effettuato alcun intervento, come per es. recinzione, cancello, pavimentazione, compresa la realizzazione di una strada di accesso al fondo, ed anche l’allacciamento alle reti dei servizi necessari all’utilizzo del fabbricato in costruzione (fognatura, acqua, energia elettrica, gas, telefono, ecc.), “pena la segnalazione e l’eventuale denuncia alle autorità competenti per l’interruzione di un servizio pubblico”, in quanto tali interventi erano di ostacolo all’esercizio della gestione delle condotte idriche ed alla loro manutenzione, “facendo risultare interclusi” i terreni, particelle nn. 1671, 1672 e 1673, dove deve essere costruito il fabbricato rurale.

Pertanto, la sig.ra Antonietta Ferrari ha proposto il presente ricorso, notificato l’8/10.11.2014 e depositato il 20.11.2014, con il quale sono state formulate le domanda di condanna, indicate in epigrafe.

Si è costituito in giudizio l’Acquedotto Lucano S.p.A., il quale ha:

1) eccepito la carenza di legittimazione passiva, attesocché le domande di condanna proposte potevano essere azionate “nei confronti di chi aveva commissionato l’opera, ossia l’Acquedotto Pugliese S.p.A., o in subordine di chi ne ha beneficiato, ossia la Regione Basilicata, in quanto parte del demanio Idrico regionale”;

2) sostenuto l’infondatezza del ricorso, anche perché si era formata “in via di fatto” una servitù pubblica di acquedotto, cioè “un autonomo ed antecedente titolo costitutivo”, per il lungo tempo decorso dalla realizzazione dell’opera pubblica, evidenziando anche che la Regione Basilicata avrebbe potuto emanare il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR n. 327/2001.

In data 14.6.2016 la ricorrente ha depositato la perizia, redatta il 19.9.2014 dal Geom. Paolo Giordano, il quale ha stimato in € 10,00 al mq. il valore commerciale dei terreni di cui è causa, da cui sono conseguiti gli importi di € 21.620,00 con riferimento ai 2.162 mq. della superficie asservita dall’acquedotto e di € 631.840,00 per restante superficie, dove deve essere costruito il fabbricato rurale, e degli altri terreni urbanisticamente inutilizzabili.

Con memorie del 25.6.2016 e del 6.7.2016 la ricorrente ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale, che non ammette l’usucapione delle opere pubbliche realizzate, in seguito all’adozione dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, i cui procedimenti espropriativi non si sono conclusi con l’emanazione dei provvedimenti di espropriazione definitiva entro il periodo di validità della dichiarazione di pubblica utilità e/o del provvedimento di occupazione d’urgenza.

All’Udienza Pubblica del 27.7.2016 il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, Cod. Proc. Amm., la sussistenza di seri dubbi in ordine alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di memorie.

Nessuna delle parti costituite ha presentato memoria.

Successivamente, nella Camera di Consiglio del 13.9.2016 il ricorso in esame è passato in decisione.

Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione (per una fattispecie analoga cfr. Tar Basilicata Sent. n. 443 del 22.7.2015).

Infatti, l’art. 140, lett. d), R.D. n. 1775/1933 statuisce che “appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall’art. 46 della L. n. 2359/1865” (cioè l’indennità spettante ai proprietari dei terreni “gravati di servitù” o che “vengano a soffrire un danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto”, in seguito all’esecuzione di un’opera di pubblica utilità), “in conseguenza dell’esecuzione o manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque”.

Inoltre la lett. e) dello stesso art. 140 R.D. n. 1775/1933 attribuisce alla giurisdizione esclusiva dei Tribunali delle Acque Pubbliche “le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera” idraulica eseguita dalla Pubblica Amministrazione.

Dalle predette norme si evince chiaramente che le controversie, relative alla determinazione sia dell’indennità provvisoria di occupazione legittima, sia dell’indennità per imposizione della servitù coattiva di carattere permanente, sia dell’indennizzo per l’occupazione appropriativa e/o abusiva senza titolo, se connesse, come nella specie, alla costruzione o manutenzione di un’opera idraulica, spettano alla cognizione dei Tribunali regionali delle Acque Pubbliche (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. Un. Sentenze n. 10362 del 6.5.2009 e n. 13358 del 23.5.2008).

E ciò vale anche per le controversie, come nella specie, relative alla quantificazione dei danni direttamente dipendenti dall’esecuzione e/o manutenzione delle opere idrauliche.

A quanto sopra consegue l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso in esame.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe ed indica il competente Tribunale regionale delle Acque Pubbliche ai fini della translatio judicii.

Spese compensate.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita ad opera dell’Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella Camera di Consiglio del 13.9.2016, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Referendario

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Pasquale Mastrantuono        Giuseppe Caruso
         
         
         
         
         

IL SEGRETARIO