Tribunale di Frosinone, sez. distaccata di Anagni, sent. N. 2/06 del
24.01.2006.
Acque. Scarichi inquinanti. Campionamento istantaneo
nota a cura del dott. Dario SIMONELLI
Il Campionamento istantaneo, in deroga al criterio ordinario di campionamento
medio, rappresenta un metodo idoneo e funzionale a cristallizzare un fenomeno
inquinante di breve durata.
Infatti, la norma sul metodo di campionamento dello scarico ha carattere
procedimentale e non sostanziale, sicchè non può configurarsi come norma
integratrice della stessa fattispecie: essa indica il criterio tecnico ordinario
per il prelevamento, ma non esclude che il giudice possa motivatamente valutare
la rappresentatività di un campione che, per qualsiasi causa, non sia stato
possibile prelevare secondo il criterio ordinario.
Gli esiti analitici non comunicati al trasgressore a mezzo di raccomandata a/r
ai sensi dell’art. 15 commi 1 e 4 della legge 689/81, possono essere indicati
nell’ordinanza ingiunzione ai sensi del procedimento stabilito ex art. 14 di
detta legge che prevede l’indicazione degli estremi essenziali della violazione.
La pronuncia del Tribunale di Frosinone, sez. distaccata di Anagni, segue un
ricorso proposto da un’azienda locale a seguito di verbale elevato dal Corpo
Forestale dello Stato per scarico inquinante nelle acque dell’ormai noto fiume
Sacco.
Il Giudice, accolte le eccezioni della difesa del Comune di Anagni, ha rigettato
il ricorso condannando altresì la ricorrente alla rifusione delle spese legali.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione distaccata di Anagni
Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, in persona del G.O.T.
Dott. G. Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell’opposizione a ordinanza ingiunzione n. 22235 del 21.11.03, avente N. 258
R.G. 2003
TRA
XXXXXXXX XXX srl, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa
dall’Avv. Gian Carlo Amici, elettivamente domiciliata in Anagni (Fr), Via G.
Garibaldi n. 7 in virtù di mandato posto in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
Comune di Anagni, in persona del Signor Sindaco p.t., rappresentato e difeso
dall’Avv. Fulvio De Santis ed elettivamente domiciliato in Frosinone, Via G.B.
Grappelli snc.
Resistente
All’udienza del 24.01.2006 i procuratori delle parti, dopo ampia discussione in
merito all’oggetto della causa chiedevano che il giudice trattenesse la causa in
decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.12.2003 la società xxxxxxxx xxx srl proponeva
opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 22235 del 21.11.03 emessa dal
Comune di Anagni e notificata in data 27.11.03.
La ricorrente assumeva l’illegittimità in fatto e diritto della richiamata
ordinanza ingiunzione, precisando che la stessa indicava erroneamente come
organo competente a decidere in ipotesi di opposizione ex art. 22 legge 689/81
il Giudice di Pace anziché il Tribunale. Inoltre deduceva la violazione e falsa
applicazione del d.lgs 152/99, nonché la violazione dell’art. 15 legge 689/81.
Concludeva pertanto, per la sospensione dell’ordinanza ingiunzione n. 22235 del
21.11.03 notificata il 27.11.03 perché infondata in fatto e diritto atteso che
la contestazione amministrativa è formalmente nulla per violazione di legge.
Il giudice, letto il ricorso, inaudita altera parte, sospendeva provvisoriamente
l’ingiunzione e fissava l’udienza di comparizione per il 02.03.04.
Si costituiva in giudizio il Comune di Anagni il quale contestava quando ex
adverso dedotto, eccepito e rilevato perché infondato in fatto e in diritto. In
particolare deduceva che l’errore nell’indicazione dell’autorità cui ricorrere
non costituisce vizio del provvedimento, il campionamento effettuato
dall’autorità era avvenuto nel rispetto della normativa vigente e che non vi era
stata alcuna violazione dell’art. 15 legge 689/81.
Conclusa l’istruzione, all’udienza del 24.01.2006, il giudice invitava le parti
a precisare le proprie conclusioni e a procedere alla discussione.
Si procedeva quindi alla lettura del dispositivo e al successivo deposito della
sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’errata indicazione, nel provvedimento impugnato, dell’organo giurisdizionale
davanti al quale proporre impugnativa ( nel caso in esame, l’opposizione ex art.
22 legge 689/81) non costituisce vizio potendo tale errore tutt’al più incidere
sulla decorrenza del termine per impugnare.
Sulla violazione e falsa applicazione del D.lgs 152/99 si osserva che in tema di
controllo dei reflui degli scarichi, la precedente normativa stabiliva che i
limiti indicati per le acque reflue industriali erano riferiti ad un campione
medio prelevato nell’arco di tre ore, salva la possibilità di effettuare il
campionamento su tempi più lunghi. In seguito il D.lgs 258/2000 (applicabile
alla fattispecie in esame in quanto i fatti risalgono al 23.09.03) ha
riformulato la norma, confermando come criterio ordinario il campionamento medio
nell’arco di tre ore, ma prevedendo in aggiunta che l’autorità preposta al
controllo può con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare
il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a
rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze.
L’eventuale inosservanza del metodo di campionamento non è assoggettata ad
alcuna sanzione, sicchè, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, è
lasciata all’autorità amministrativa procedente e in ultima istanza al giudice
la valutazione della razionalità del metodo adottato, in relazione alle
caratteristiche del ciclo produttivo e alle modalità temporali dello scarico,
nonché la valutazione della attendibilità delle analisi. Infatti, la norma sul
metodo di campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non
sostanziale, sicchè non può configurarsi come norma integratrice della stessa
fattispecie: essa indica il criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ma
non esclude che il giudice possa motivatamente valutare la rappresentatività di
un campione che, per qualsiasi causa, non è stato potuto prelevare secondo il
criterio ordinato. Viene applicata, pertanto, una metodica flessibile, in quanto
accanto al criterio ordinario, prevede la possibilità di criteri derogatori in
relazione alle specifiche esigenze del caso concreto, quali quelle derivanti
dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, dalle
caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico così come dal tipo di
accertamento, la cui valutazione spetta all’autorità amministrativa di controllo
nonché, in sede processuale, al giudice penale (in tal senso si veda Cass. Sez.
III, n. 32996 del 05.08.03, L., rv. 225547).
Nel caso di specie occorre quindi stabilire se sussistevano motivi per
giustificare il prelievo istantaneo e se comunque questo può ugualmente essere
ritenuto rappresentativo dello scarico e quindi idoneo a provare il superamento
dei valori tabellari.
Dal verbale di contestazione redatto dal Corpo Forestale dello Stato emerge che:
“dall’uscita dello scarico della ditta in questione, che svolge attività di
lavanderia, tintoria e stireria a livello industriale, ubicato a valle dello
stabilimento, sul lato sinistro del fiume Sacco, fuoriusciva schiuma in
quantità, con caratteristico odore di sapone, che aveva invaso il letto del
fiume fino alla sponda opposta. I verbalizzanti procedevano quindi al prelievo
di un campione previo avviso alla parte nella persona del Sig. xxxxxxxx xxxxxxxx
che, in qualità di direttore amministrativo, invitava a presenziare al
campionamento il Sig. xx xxxx xxxxxx, dipendente della ditta xxxxxxxx xxx srl.
Lo stesso interveniva con ritardo e poiché l’ulteriore attesa avrebbe potuto
pregiudicare i risultati dell’accertamento, il sottoscritto personale provvedeva
ad effettuare il prelievo di un campione istantaneo.”
Il motivo indicato dagli agenti accertatori a giustificazione del prelievo
immediato è proprio contenuto nella stessa dichiarazione e cioè quello temporale
nel senso che l’ulteriore attesa avrebbe potuto pregiudicare i risultati dello
stesso accertamento.
Occorre infatti ribadire che gli agenti, giunti sul posto, avevano notato che le
acque reflue presenti nel fiume Sacco producevano una notevole quantità di
schiuma, dall’odore anomalo, che aveva determinato la copertura continua della
superficie del corso d’acqua fino all’opposta sponda. E’evidente come gli
accertatori, di fronte ad una simile visione, volessero verificare
nell’immediatezza e pertanto ancora alla presenza di questo fenomeno (schiuma e
odore anomalo) l’effettiva ed attuale situazione delle acque in prossimità dello
scarico della ricorrente.
Inoltre, risulta provato che lo scarico oggetto di campionamento apparteneva
alla ditta xxxxxxxx xxx srl e che non vi erano altre immissioni da parte di
terzi, come confermato a verbale dalla stessa parte interessata.
Pertanto si ritiene che il prelievo effettuato nell’immediatezza sia
comprensibile e giustificabile e, in ogni caso, comunque rappresentativo dello
stato di fatto dello stesso scarico e quindi idoneo a provare il superamento dei
valori tabellari, così come successivamente emerso dall’esame eseguito dal
laboratorio ARPA di Frosinone.
Infine, sulla violazione dell’art. 15 legge 689/81, si precisa che in tema di
tutela delle acque dall’inquinamento non è applicabile il procedimento di
revisione delle analisi, di cui all’art. 15 l. 24 novembre 1981 n. 689 in quanto
presupposto per l’analisi di revisione è che il campione prelevato sia
inalterabile per un congruo periodo di tempo, requisito da escludere nei
campioni degli scarichi, soprattutto di quelli tratatti, le cui caratteristiche
variano a seconda dello stadio della reazione chimica o biochimica in atto (Cass.Pen.
sez. III, gennaio 2003 n. 15170). In ogni caso, qualora per l’accertamento della
violazione siano compiute analisi di campioni, nel caso in cui i relativi
risultati non siano stati comunicati a mezzo di lettera raccomandata, ai sensi
dell’art. 15 commi 1 e 4, legge 689/81, la contestazione (ordinanza ingiunzione)
deve essere effettuata nell’osservanza del procedimento stabilito dall’art. 14
di detta legge e, pertanto, deve contenere gli estremi essenziali della
violazione, quali risultanti dalle analisi compiute sul campione.
Nella specie si ritiene che la parte resistente, con l’ordinanza qui impugnata,
abbia correttamente e sufficientemente comunicato gli estremi essenziali della
violazione, nonché i risultati a cui si era giunti all’esito dell’esame di
laboratorio atteso che era stato comunicato che gli esiti analitici da parte del
laboratorio avevano evidenziato il superamento dei limiti tabellari di cui
“all’allegato 5” del D.lgs 152/99 e successive modifiche per il paramentro COD
riscontrato per un valore pari a 283 a fronte del limite massimo per lo scarico
in acque superficiali pari a 160 e per la presenza di materiali grossolani che
dovrebbero essere assenti.
Per i motivi qui rappresentati il ricorso non risulta fondato e pertanto non può
essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, definitivamente
pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- Rigetta il ricorso;
- Revoca la sospensione della provvisoria esecuzione dell’ordinanza ingiunzione
disposta con decreto in data 02.03.2004;
- Condanna la xxxxxxxx xxx srl, in persona del proprio rapp.te p.t., al
pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune di Anagni, in persona del
Sindaco p.t., che vengono liquidate in € 2.000.00 di cui 200.00 per spese, €
1.000,00 per competenze ed € 800,00 per onorari, oltre al rimborso forfetario,
iva e cpa come per legge.
Anagni, 24.01.2006
Il Giudice
(Dott. G. Piro)