 Ancora sul Sistri: dualità, l’apparente potenza del produttore, disposizioni rilevanti, il sistema informatico e le sanzioni (parte prima)
Ancora sul Sistri: dualità, l’apparente potenza del produttore, disposizioni rilevanti, il sistema informatico e le sanzioni (parte prima)
di Alberto Pierobon
Dualità della tracciabilità e la signoria (teorica) del produttore rispetto ai soggetti gestori
La fondamentale disposizione del comma 4, dell’art. 177, del codice ambientale viene richiamata, tra altre norme (1), dall’art. 188-bis del medesimo codice riguardante il “controllo della tracciabilità dei  rifiuti”, il cui comma 1 così esordisce “In attuazione di quanto  stabilito all’art. 177, comma 4, la tracciabilità dei rifiuti deve  essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione  finale”. La ratio della tracciabilità si sposta quindi dall’originaria finalità di ordine  pubblico o della lotta alla eco criminalità, alla verifica della  gestione ambientale, ovvero sotto il profilo della pericolosità per la  salute e pregiudizio per l’ambiente (vedasi: rischi, inconvenienti,  danneggiamenti).
Il comma successivo dell’art. 188-bis, richiama un sistema duale di gestione:
- il Sistri;
- il sistema cosiddetto “cartaceo”: registri, formulario (artt. 190 e 193).
Il comma terzo conferma (vista la suddetta dualità) che chi aderisce al Sistri non è tenuto agli obblighi cartacei di cui sopra. Correlativamente il comma quarto afferma che chi non aderisce al Sistri adempie agli obblighi dei registri e dei formulari come disciplinati (artt. 190 e 193). Insomma si “cementificano” questi due alternativi sistemi di tracciabilità, anche se il Sistri fa diventare il sistema cartaceo piuttosto che alternativo, “residuale” rispetto a quello informatico.
Più che frutto di una evoluzione degli strumenti “cartacei” (2), il Sistri è piuttosto una specie di  loro“calco” (3),  anche se in una forma più elaborata dei dati che viaggiano nell’ambito  della gestione dei rifiuti, si tratta però di una gestione “normativa”  più ampia rispetto al sistema cartaceo, ma ancora di una gestione che  non rispecchia la realtà fattuale.
Però  un forte elemento positivo, a nostro avviso, è costituito dalla  consacrazione della “signoria” del produttore dei rifiuti. Gli altri  soggetti della gestione (raccoglitore-trasportatore;  commerciante/intermediario; impianto intermedio e/o finale, eccetera)  vengono visti come dei “passaggi” di un percorso pianificato dal  produttore, non più dagli altri soggetti (4).  Come sappiamo, i produttori di rifiuti (salvo rare eccezioni, a seconda  delle dimensioni aziendali e delle professionalità ivi presenti) per la  soluzione al problema dei propri rifiuti seguivano (e seguono) le  indicazioni di consulenti, di fornitori, degli uffici appalti ed  acquisti. Insomma, quel che i produttori “deliberavano” era frutto di  altrui scelte altrui (persino, talvolta, per il codi ce CER da  attribuire ai rifiuti, per i contenitori da collocare, per le modalità  del servizio, per lo avvio allo smaltimento o al recupero,eccetera). 
Ora  questo cambiamento come potenziamento del ruolo del produttore (nella  conoscenza e nella gestione del rifiuto) sembra riequilibrare la  situazione prassificata dianzi cennata. Continuiamo però a pensare come  questo potenziamento rimarrà solo di forma, il ruolo di regista sarà  condotto dai (o continuerà con i fili  dei) gestori.
Prova ne sia che le modifiche del sistema Sistri  tendono a recuperare il ruolo dei gestori rispetto al produttore.
Insomma,  i gestori continueranno a condizionare (anche nella qualificazione,  qualità/quantità, passaggi dei rifiuti) il produttore (anche  collusivamente con la dirigenza o con altri).
Le lamentazioni grandemente echeggiate dai media dei produttori circa l’avvento del Sistri (5)  sono sacrosante ove riferite allo indubbio, forte, condizionamento  organizzativo, ai costi indotti per la riorganizzazione e la formazione  del personale, ai tempi impiegati per adempiere esattamente le  prestazioni richieste, eccetera. 
Però l’idea del Sistri di riportare  la pianificazione della gestione rifiuti al produttore, comporta il  ripristino di un circuito informativo e della tracciabilità che illumina  (più intensamente, coinvolgendo meglio questo soggetto nella gestione)  tutto il percorso del rifiuto sin dal suo originarsi (cioè in sede  pianificatoria/decisionale risalente addirittura alla produzione  dell’attività complessiva (6)).  Tutto rientrerebbe, teoricamente, in mano al solo soggetto che  veramente dovrebbe decidere (nel rispetto della norma) dove avviare per  il trattamento i propri rifiuti, mentre gli altri soggetti dovrebbero,  come dire…. limitarsi “fare il loro lavoro” di gestori, non  quello  (oggigiorno confuso) di “commercianti” di servizi e di rifiuti ( 7).
Inoltre, sempre per il comma terzo (secondo periodo e successivi) dell’art. 188-bis durante il trasporto effettuato da enti o imprese, i rifiuti sono  accompagnati dalla copia cartacea della Scheda di movimentazione Sistri.  Ancora, il registro cronologico e le Schede movimentazione Sistri “sono  rese disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne  faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del  soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di  registrazione o di movimentazione dei rifiuti” salvo che per le  discariche (dove vanno conservate a tempo indeterminato e consegnate  all’autorità autorizzante al termine dell’attività) (8).
L’art. 188 ter “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)” indica  i soggetti obbligati (comma 1, ma anche comma 4) e quelli che possono  volontariamente aderire (comma 2), aprendo ai soggetti che potranno  essere obbligati previa decretazione ministeriale (comma 5), oltre alle  modalità semplificate per i produttori di rifiuti pericolosi (comma 9),  ma pure stabilendo al comma 10 che “Nel caso di produzione accidentale  di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta  di adesione al Sistri entro tre giorni lavorativi dall’accertamento  della pericolosità dei rifiuti”. L’accidentalità diventa quindi un  momento di attenzionamento per il controllo pubblicistico, cioè l’evento  atipico potrebbe rilevare come una forma di fuga di gestione rifiuti,  oppure come un evento dannoso, oltre la produzione di rifiuti fuori  dallo schema gestionale “normativizzato” (proprio perché qui siamo in un  ambito che fuoriesce dal prevedibile e dal probabilistico, e pertanto,  non controllabile) temibile per l’ambiente, oppure per altri fini (vedi  danno ambientale, eccetera).
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(1) L’art. 177 viene richiamato da: l’art. 178-bis (responsabilità estesa del produttore, comma 1, lett. d),  ove assicura R e S come da artt. 177 e 179; l’art. 179 (criteri e  priorità gestione recupero) al comma 2 nel rispetto, tra altro, del cit.  art. 177; l’art. 180 (prevenzione produzione rifiuti) comma 1-bis;  l’art. 181 (riciclaggio e recupero di rifiuti) comma 3 (MATTM decreti  per recupero con modalità 177/4); l’art.187 (divieti di miscelazione di  RP) comma 2, lett. a),  autorizzazioni possibili in deroga al comma 1 purché 177/4; comma 3:  rispetto 177/4; art. 188(raccolta e trasporto) commi 1 e 4 (177/4); art.  188-bis (controllo tracciabilità rifiuti) comma 1 attuazione art.177/4; art.  193(trasporto) comm a 12; art. 199 (piani regionali) comma 1 principi e  finalità art. 177; art. 208 (autorizzazione unica per nuovi impianti S e  R) comma 4, lett. “b” valutazioni compatibilità progetto da Conferenza  Servizi; art. 214 (semplificata….) comma 1 e comma 11 combustibili  (entrambi: 177/4); art. 216-bis (oli usati) comma 4; art.228 (pneumatici fuori uso) comma 1 (177/1). 
L’art. 177, comma 4, viene spesso tirato in ballo, vedasi: art. 188, comma 4; art. 208, comma 4, lett. b); art. 214, comma 1; art. 214, comma 11. La tracciabilità (art. 188-bis) sarebbe attuativa dell’art. 177, comma 4. 
(2) Cfr. S. Pallotta, Manuale delle sanzioni amministrative ambientali,  Rimini, 2011, p. 252. Invero l’evoluzione presuppone un dato di  partenza (il cartaceo) e il suo cambiamento, la sua trasformazione, la  sua complessificazione (il Sistri), su questo siamo tutti d’accordo.  Occorre poi sgombrare il campo da giudizi di valore per i quali (secondo  il senso comune) l’evoluzione sarebbe, di per sé, un cambiamento in melius;  in altre parole occorre piuttosto entrare nel merito di questa  complessificazione, rapportandola alla realtà. Occorre una scuola dei  fatti. Certo è che il Sistri non sussume il dato di partenza del regime  cartaceo, facendolo invece – come accennato - coesistere in certe  situazioni, oppure mantenendolo ,però embricandolo col Sistri, eccetera.
(3) Cioè del sistema cartaceo che, peraltro, si embrica con quello Sistri,  soprattutto nelle deroghe, semplificazioni, eccetera, ovvero in quelle  situazioni di eccezione che “mostrano” meglio la regola Sistri.
(4) Che sono sempre stati i veri “artefici” (creatori) della gestione del  rifiuto (se non del rifiuto stesso una volta appropriatesene).
(5) Da ultimo si veda, solo per limitarci al quotidiano Il Sole 24 Ore: in data 11 maggio 2011 A. Galimberti, Primo assalto informatico per il Sistri; in data 12 maggio 2011 A. Galimberti, Un terzo delle imprese fallisce il click day Sistri; in data 13 maggio 2011 A. Galimberti, Le imprese all’attacco sul Sistri; in data 18 maggio 2011 A. Galimberti, Sul Sistri prove di trattativa tra aziende e ministero; in data 19 maggio 2011 A. Galimberti, Il governo non cede sul Sistri; in data 20 maggio 2011 di N. Picchio-A. Galimb erti, Le imprese: sul Sistri serve il rinvio,  dove si riporta che “il 90% delle aziende ha denunciato disfunzioni di  ogni genere durante la prova programmata di stress del sistema  ministeriale: inutilizzabilità dei dispositivi informatici forniti dal  ministero […] ore e ore di impossibilità di accedere al sistema ,  interruzioni nei collegamenti, procedure lunghissime anche per portare  in fondo adempimenti che oggi, senza Sistri, vengono svolti in  pochissimi minuti”.
(6) Per esempio, nel caso di una impresa di produzione di prodotti dalla  quale si originano rifiuti. Cioè la programmazione imprenditoriale delle  attività aziendali finalizzate alla produzione incorpora anche quella  dei rifiuti, non può essere vista come autonoma. 
(7) Questa commercializzazione dei soggetti gestori è segno del drammatico  cambiamento economico dei nostri tempi, esulceratosi con la schizofrenia  vieppiù verificatasi tra il sistema produttivo e quello commerciale,  ovvero con lo spostamento dei tassi di accumulazione o di profitto, dal  sistema produttivo alla rendita finanziaria. La recente (perdurante)  crisi è confermativa di questa tendenza che tende ad “avvita” l’attuale  modello di sviluppo economico, se non a imporgli un altro paradigma di  sviluppo, con ripartizione di risorse in senso spaziale e temporale  (intergenerazionale), a tacer d’altro.
(8) Sempre per le discariche “fermo restando quanto disposto dal decreto  legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il registro cronologico deve essere  conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della  discarica” (ultimo periodo del comma 3 dell’art. 188-bis).
Pubblicato su Gazzetta enti locali on line - Maggioli del 30 maggio 2011
 
                    




