Trib. Civ. Reggio Emilia Sez.II 28 novembre 2013
Est.Marini
Acque.Scarico responsabilità e delega
La responsabilità in tema di superamento dei limiti nello scarico deve essere esclusa quando esiste un soggetto delegato competente.
Il Tribunale civile di Reggio Emilia, con la sentenza, sez. II, 28 novembre 2013, ha accolto il ricorso n. 8382/2008 del Condominio Corte Gonzaga e di Cristina Denti contro il Comune di Reggio Emilia per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Reggio Emilia n. 20864 del 30 settembre 2008 con la quale veniva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 101, comma 2°, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. a causa del cattivo funzionamento del proprio “impianto biologico a fanghi di attivi di trattamento di reflui”, verificato dall’A.R.P.A. Emilia-Romagna (verbale n. 45/2007).
Il Condominio Corte Gonzaga faceva invano presente fin dalla contestazione l’aver incaricato una Ditta specializzata e adeguatamente dotata di professionalità e mezzi per il mantenimento in efficienza dell’impianto di depurazione condominiale.
Il Giudice civile reggiano ha accolto le tesi difensive.
Infatti, è innanzitutto presente il carattere dell’imprevedibilità: “la ditta incaricata ha rilevato che la concentrazione abnorme sarebbe determinata da un accumulo di sostanza organica nell’impianto a seguito di un intasamento del pozzetto di ingresso la cui liberazione ha determinato un afflusso eccessivo di fluidi e una conseguente ed inevitabile maggiore difficoltà del depuratore di smaltimento; da un punto di vista tecnico, non sarebbe stato possibile l’inserimento di batteri prima che fosse stata ripristinato un corretto rapporto tra ossigeno e materiale, dal momento che essi avrebbero potuto attivarsi solo in ambiente aerobico”.
{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/Reggioemilia2013.pdf|590|800}