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SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 15 maggio 2003 (1) «Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Art. 5 - Trattamento delle acque reflue urbane - Mancata identificazione delle aree sensibili» Nella causa C-419/01, avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo proceduto all'individuazione delle aree sensibili solo in alcune regioni del suo territorio, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40),

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LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e C. Gulmann, dalla sig.ra F. Macken (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs,

cancelliere: sig. R. Grass,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 gennaio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 23 ottobre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo proceduto all'individuazione delle aree sensibili solo in alcune regioni del suo territorio, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 5 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva»).

Contesto normativo

 
2.
Ai sensi del suo art. 1, la direttiva concerne la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali. Essa ha lo scopo di proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dallo scarico di acque reflue.
3.
L'art. 2 della direttiva definisce le «acque reflue urbane» come «acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento».
4.
L'art. 5, nn. 1 e 2, della direttiva dispone quanto segue:

«1. Per conseguire gli scopi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri individuano, entro il 31 dicembre 1993, le aree sensibili secondo i criteri stabiliti nell'allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più spinto di quello descritto all'articolo 4 al più tardi entro il 31 dicembre 1998 per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10 000 a.e [abitante equivalente]».

5.
A norma dell'art. 19, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 30 giugno 1993 ed informarne immediatamente la Commissione.

Fase precontenziosa

6.
Con lettera 16 aprile 1997, la Commissione ha chiesto al governo spagnolo di essere informata dei provvedimenti adottati per adempiere agli obblighi di cui agli artt. 5, 11 e 13 della direttiva. Non avendo ottenuto risposta, la Commissione le ha inviato, il 7 agosto 1997, una lettera di diffida.
7.
Con varie lettere, inviate alla Commissione tra il 24 novembre 1997 ed il 2 luglio 1998, il governo spagnolo ha spiegato che l'indicazione delle aree sensibili situate nelle acque continentali appartenenti ai bacini idrografici intracomunitari rientrava nella competenza dell'amministrazione statale, mentre le comunità autonome procedevano alla designazione delle acque sensibili presenti sia nelle acque continentali intracomunitarie che nelle acque costiere. Inoltre, esso ha trasmesso varie informazioni relative al recepimento di determinate disposizioni della direttiva e alla data in cui il recepimento avrebbe dovuto essere effettuato nelle varie comunità autonome.
8.
Ritenendo che, nonostante tali informazioni, il Regno di Spagna non avesse adottato tutti i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 5, 11 e 13 della direttiva, la Commissione, l'11 dicembre 1998, ha inviato al governo spagnolo un parere motivato, accordandogli un termine di due mesi per conformarvisi.
9.
Il governo spagnolo ha risposto al parere motivato l'8 giugno 1999, sostenendo che, per quanto riguarda la designazione delle aree sensibili, quattro Comunità autonome (la Galizia, le Isole Baleari, la Catalogna e l'Andalusia) avevano già provveduto all'individuazione di esse nelle regioni costiere, che in altre due (le Asturie e le Canarie) non vi erano aree sensibili e che le Comunità autonome di Valencia e dei Paesi Baschi le avrebbero designate prossimamente.
10.
Ritenendo che la violazione dell'art. 5 della direttiva persistesse, la Commissione ha proposto il presente ricorso, con il quale chiede alla Corte di accogliere le sue richieste e di condannare il Regno di Spagna alle spese. Il governo spagnolo chiede che il ricorso sia respinto e che la Commissione venga condannata alle spese.

Nel merito

11.
La Commissione sottolinea che il suo ricorso verte solamente sull'inadempimento relativo all'art. 5 della direttiva, che obbliga gli Stati membri ad individuare la aree sensibili entro il 31 dicembre 1993, e non più, come nella fase precontenziosa, su quello relativo agli artt. 11 e 13 di tale direttiva.
12.
Essa sostiene che, alla luce delle informazioni fornite dalle autorità spagnole, l'individuazione delle aree sensibili in Spagna è compito dell'autorità statale o delle comunità autonome. Così, la designazione delle aree sensibili situate nelle acque continentali appartenenti ai bacini idrografici intracomunitari rientra nella competenza dell'amministrazione statale, mentre le comunità autonome procedono alla designazione delle acque sensibili presenti sia nelle acque continentali intracomunitarie che nelle acque costiere.
13.
Secondo la Commissione, la designazione relativa alle acque rientranti nella competenza dell'amministrazione statale è stata effettuata con decisione 25 maggio 1998, pubblicata nel BOE 30 giugno 1998, n. 155, pag. 21761, che le è stata notificata con lettera 2 luglio 1998.
14.
Inoltre, le Comunità autonome di Andalusia, di Murcia, di Galizia e di Cantabria, a parere della Commissione, hanno designato le aree sensibili che le riguardano, ne hanno pubblicato i nomi nel loro bollettino ufficiale e ne hanno informato la Commissione.
15.
Per contro, altre comunità autonome non avrebbero designato le aree situate nelle acque rientranti nelle loro competenze.
16.
Per quanto riguarda, in primo luogo, le acque continentali intracomunitarie, la Commissione sostiene che la Comunità autonoma di Catalogna non ha provveduto all'individuazione delle aree sensibili del bacino idrografico intracomunitario rientrante nella sua competenza.
17.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, le acque costiere, la Commissione afferma che le Comunità autonome di Catalogna, delle Baleari, dei Paesi Baschi, di Valencia, delle Asturie e delle Canarie, nonché le città autonome di Ceuta e di Melilla, non hanno proceduto all'individuzione delle aree sensibili ai sensi dell'art. 5 della direttiva.
18.
Pertanto la Commissione ritiene che, avendo omesso di procedere all'individuazione delle aree sensibili delle coste spagnole, ad eccezione di quelle delle Comunità autonome di Andalusia, di Murcia, di Galizia e di Cantabria, il Regno di Spagna ha violato l'art. 5 della direttiva.
19.
Il governo spagnolo individua le Comunità autonome che includono parti del litorale: si tratta delle Comunità autonome di Galizia, di Asturia, di Cantabria, dei PaesiBaschi, della Catalogna, di Valencia di Murcia, di Andalusia, delle Baleari e delle Canarie, nonché delle città autonome di Ceuta e di Melilla.
20.
Il governo spagnolo rileva che la Commissione ha riconosciuto che le Comunità autonome di Andalusia, di Murcia, di Galizia e di Cantabria hanno designato le aree sensibili situate nelle loro acque costiere.
21.
Per quanto riguarda le Comunità autonome dei Paesi Baschi, di Catalogna, di Valencia, delle Baleari e delle Canarie, nonché la città autonoma di Ceuta, il governo spagnolo afferma che, in sostanza, la designazione delle aree sensibili avverrà prossimamente.
22.
A tal riguardo è sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata attuazione di una direttiva entro il termine prescritto (sentenza 28 novembre 2002, causa C-392/01, Commissione/Spagna, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 9).
23.
Pertanto occorre accogliere il ricorso per quanto riguarda le comunità autonome menzionate al punto 21 della presente sentenza e la città autonoma di Ceuta.
24.
Per contro, per quanto riguarda la città autonoma di Melilla e la Comunità autonome delle Asturie, il governo spagnolo contesta il motivo sollevato, in quanto le autorità di Melilla non hanno poteri sulle acque marittime territoriali e nella Comunità autonoma delle Asturie non sono presenti aree sensibili.
25.
Su questi punti, dal momento che la Commissione non ha depositato alcuna replica, non è possibile trarre una conclusione definitiva.
26.
Ora, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito di un ricorso per inadempimento in forza dell'art. 226 CE, spetta alla Commissione provare l'asserito inadempimento nonché fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l'esistenza dell'inadempimento (v., segnatamente, sentenze 23 ottobre 1997, causa C-159/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5815, punto 102 e 29 maggio 2001, causa C-263/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-4195, punto 27).
27.
Di conseguenza occorre dichiarare che, non avendo proceduto all'individuazione delle aree sensibili del bacino idrografico intracomunitario della Comunità autonoma di Catalogna e delle acque costiere delle Comunità autonome dei Paesi Baschi, di Catalogna, di Valencia, delle Baleari e delle Canarie, nonché della città autonoma di Ceuta, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 5 della direttiva. Per il resto il ricorso è respinto.

Sulle spese

28.
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto sostanzialmente soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo proceduto all'individuazione delle aree sensibili del bacino idrografico intracomunitario della Comunità autonoma di Catalogna e delle acque costiere delle Comunità autonome dei Paesi Baschi, di Catalogna, di Valencia, delle Baleari e delle Canarie, nonché della città autonoma di Ceuta, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell'art. 5 della direttiva del Consiglio, 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 maggio 2003.