TAR Campania (NA), Sez. VIII, n. 5884, del 19 dicembre 2013
Urbanistica.Impugnazione del permesso di costruire

La possibilità d’impugnare una concessione edilizia o permesso di costruire decorre, nei confronti dei terzi, dalla piena consapevolezza del provvedimento autorizzativo, la quale si perfeziona da quando è percepibile la lesività dell'opera realizzata, ossia da quando venga conosciuto il contenuto specifico del titolo abilitativo o del progetto assentito ovvero da quando detta opera si trovi in fase avanzata o di completamento e riveli, così, in modo certo e inequivoco le sue caratteristiche essenziali e la sua eventuale non conformità alla disciplina urbanistica.(Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05884/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01548/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2012, proposto da: 
Franca Silvana Corrado, Maria Celone, rappresentate e difese dagli avv. Michele Romaniello, Eduardo Romano, con domicilio eletto presso Eduardo Romano in Napoli, p.zza Trieste e Trento, n. 48;

contro

Comune di Aversa, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Nerone, con domicilio eletto presso Giuseppe Nerone in Napoli, via Cesario Console, n. 3;

nei confronti di

4M Immobiliare s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso Fabrizio Perla in Napoli, via Santa Brigida, n. 39;

per l'annullamento

CONCESSIONE EDILIZIA N.146/2000 DEL 21.11.2000; DIA PROT. N. 23764/03; PERMESSI DI COSTRUIRE N. 133/2004, N. 263/2005, N. 20/2012.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Aversa e di 4M Immobiliare s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 27 marzo 2012 e depositato il 5 aprile 2012, Corrado Franca Silvana e Celone Maria impugnavano, chiedendone l’annullamento: - la concessione edilizia n. 146 del 21 novembre 2000, rilasciata dal dirigente della Ripartizione Urbanistica, programmazione e ambiente del Comune di Aversa in favore di D’Alessio Marianna e D’Alessio Antonio; - la d.i.a. del 17 luglio 2003, prot. n. 23764, in variante alla concessione edilizia n. 146 del 21 novembre 2000; - i permessi di costruire n. 133 del 16 settembre 2004 e n. 263 del 19 dicembre 2005, rilasciati dal dirigente del Settore Edilizia privata del Comune di Aversa, in variante alla concessione edilizia n. 146 del 21 novembre 2000 ed alla d.i.a. del 17 luglio 2003, prot. n. 23764; - la determinazione del dirigente del Settore Edilizia privata del Comune di Aversa del 2 febbraio 2006, recante la sospensione sine die dell’efficacia degli anzidetti titoli abilitativi edilizi; - il permesso di costruire in variante n. 20 del 26 gennaio 2012, rilasciato dal dirigente dell’Area Pianificazione e gestione del territorio, Settore Edilizia privata, del Comune di Aversa in favore della 4M Immobiliare s.r.l., in variante al permesso di costruire n. 263 del 19 dicembre 2005; - tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra cui, segnatamente, le note del Comune di Aversa, prot. n. 33285, del 27 settembre 2000, prot. n. 32897, del 14 settembre 2004, la voltura dei rilasciati titoli abilitativi edilizi in favore della 4M Immobiliare s.r.l., prot. n. 5635, del 9 giugno 2011.

2. Avverso i suindicati titoli abilitativi edilizi, aventi per oggetto la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni sul fondo limitrofo alle unità immobiliari in proprietà delle ricorrenti, ubicato in Aversa, alla via Riverso, identificato in catasto al foglio 8, particella 246, nonché ricadente in zona classificata C/2 dal vigente programma di fabbricazione, venivano rassegnate censure così rubricate: 1) violazione e falsa applicazione del programma di fabbricazione del Comune di Aversa; assenza di piano di lottizzazione; difetto di istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione del programma di fabbricazione del Comune di Aversa; inesistenza del lotto minimo; carenza dei presupposti; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; 3) e 5) violazione e falsa applicazione del programma di fabbricazione del Comune di Aversa; violazione degli indici di edificabilità territoriale; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 1444/1968; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, errore sui presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti; ingiustizia e irragionevolezza manifesta; 4) difetto assoluto di attribuzione; nullità assoluta; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, errore sui presupposti, difetto di motivazione, travisamento dei fatti; ingiustizia e irragionevolezza manifesta; 6-8) violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 15 del d.p.r. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione del piano regolatore del Comune di Aversa; 9) violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 380/2001; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 60, della l. n. 662/1996; violazione e falsa applicazione della deliberazione del consiglio comunale di Aversa n. 4 del 24 gennaio 2001; 10) violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990; difetto di motivazione; eccesso di potere per assenza di attività istruttoria; inveritiera rappresentazione dello stato dei luoghi; inesistenza dei presupposti; sviamento.

In estrema sintesi, si lamentava che: - nella zona classificata C2 dal programma di fabbricazione, il progetto controverso non avrebbe potuto essere assentito in via diretta, senza la preventiva approvazione di uno strumento attuativo; - a norma del richiamato programma di fabbricazione, l’area di intervento non avrebbe ragguagliato la superficie minima edificabile (pari a mq 1.000), in quanto avrebbe dovuto da essa decurtarsi una porzione da cedere gratuitamente al Comune per standards urbanistici; - la mancata cessione dell’anzidetta porzione avrebbe comportato un’alterazione dei parametri urbanistici di zona; - la sua ‘monetizzazione’ sarebbe stata, in ogni caso, deliberata non già dal consiglio comunale, ma da un organo (dirigenziale) all’uopo incompetente; - l’amministrazione intimata non avrebbe verificato l’avvenuta saturazione della capacità edificatoria del comparto, emergente dalla sua sopravvenuta classificazione, ad opera dell’adottato piano regolatore generale, in parte come zona B1 (satura) e in parte come zona G (servizi di interesse urbano e di quartiere); - i gravati titoli abilitativi edilizi sarebbero decaduti, i lavori con essi assentiti non essendo stati avviati entro il prescritto termine annuale, essendo, altresì, stati ingiustificatamente sospesi sine die e, ancora, non essendo stati ultimati entro il prescritto termine triennale; - l’amministrazione intimata avrebbe, inoltre, approvato varianti progettuali agli originari titoli abilitativi edilizi, senza avvedersi che questi erano ormai decaduti e senza tener conto che il nuovo strumento urbanistico generale era frattanto entrato in vigore in vigore; - la d.i.a. del 17 luglio 2003, prot. n. 23764, contemplando una traslazione dell’edificio progettato, avrebbe integrato una variante essenziale, assoggettata al regime abilitativo del permesso d costruire e, comunque, non autorizzabile, dacché in contrasto con la zonizzazione invalsa con l’adottato piano regolatore generale; - nel progetto approvato col permesso di cotruire n. 20 del 26 gennaio 2012 non sarebbero stati fedelmente rappresentato lo stato di fatto e il sottotetto.

3. Costituitisi sia il Comune di Aversa sia la contro interessata 4M Immobiliare s.r.l., eccepivano l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, del quale richiedevano, quindi, il rigetto.

4. All’udienza pubblica del 20 novembre 2013, la causa veniva trattenuta in decisione.

5. In rito, il Collegio ritiene di dover accreditare l’eccezione di irricevibilità sollevata da parte resistente con riguardo all’impugnazione della concessione edilizia n. 146 del 21 novembre 2000, della d.i.a. in variante, prot. n. 23764, del 17 luglio 2003, dei permessi di costruire in variante n. 133 del 16 settembre 2004 e n. 263 del 19 dicembre 2005, della determinazione dirigenziale del 2 febbraio 2006.

5.1. Ed invero, le ricorrenti non possono dolersi soltanto ora, a distanza di oltre un decennio dal rilascio della concessione edilizia n. 146 del 21 novembre 2000, – a discapito della primaria esigenza di stabilità degli atti amministrativi e di certezza delle sottese situazioni di diritto pubblico, assicurata dalla previsione del breve termine decadenziale di impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338) – della illegittimità della stessa e dei successivi titoli abilitativi, emessi in sua variante.

5.2. Al riguardo, il Collegio non ignora che il dies a quo per gravare una concessione edilizia o permesso di costruire decorre, nei confronti dei terzi, dalla piena consapevolezza del provvedimento autorizzativo, la quale si perfeziona da quando è percepibile la lesività dell'opera realizzata, ossia da quando venga conosciuto il contenuto specifico del titolo abilitativo o del progetto assentito ovvero da quando detta opera si trovi in fase avanzata o di completamento e riveli, così, in modo certo e inequivoco le sue caratteristiche essenziali e la sua eventuale non conformità alla disciplina urbanistica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2002, n. 2668; sez. IV, 8 luglio 2002, n. 3805; sez. V, 23 settembre 2005, n. 5033; sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5394; sez. IV, 31 ottobre 2006, n. 6465; 12 febbraio 2007, n. 599; sez. V, 24 agosto 2007, n. 4485; sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6342; sez. V, 4 marzo 2008, n. 885; sez. VI, 9 febbraio 2009, n. 717; sez. IV, 29 maggio 2009, n. 3358; 18 giugno 2009, n. 4015; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 3 settembre 2008, n. 10036; sez. III, 18 settembre 2008, n. 10354; Salerno, sez. II, 3 ottobre 2008, n. 2823; TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, 6 aprile 2009, n. 432; TAR Piemonte, Torino, sez. I, 26 marzo 2009, n. 795; 5 giugno 2009, n. 1601; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 8 febbraio 2008, n. 225; 23 gennaio 2009, n. 168; TAR Toscana, Firenze, sez. II, 30 dicembre 2008, n. 4451; TAR Trentino Alto Adige, Trento, 16 dicembre 2009, n. 305; TAR Liguria, Genova, sez. I, 26 marzo 2010, n. 1235).

5.3. Ora, dal tenore del permesso di costruire in variante n. 20 del 26 gennaio 2012 emerge che, nel sopralluogo del 23 novembre 2011 (le cui risultanze sono riportate nella nota del 6 dicembre 2011, prot. n. 43679), “il fabbricato risultava già configurato planovolumetricamente, seppure al grezzo e con strutture già realizzate”.

Nel contempo, la nota del Comune di Aversa, prot. n. 40855, del 6 dicembre 2011 riferisce che i tecnici comunali all’uopo incaricati, nel corso del richiamato sopralluogo del 23 novembre 2011, “hanno proceduto a misurare l’ingombro del corpo di fabbrica e le distanze dai confini”.

Infine, con del 14 maggio 2012, depositata in giudizio dalla controinteressata, il direttore dei lavori ha attestato che “lo stato di avanzamento dei lavori … è pari all’80%, in quanto risultano realizzate tutte le opere di costruzione dell’immobile”, fatte salve quelle di pitturazione, di montaggio degli infissi, di sistemazione esterna e di allacciamento ai pubblici servizi.

E’ evidente, dunque, che, già alla data del sopralluogo del 23 novembre 2011, i lavori avevano raggiunto un livello sufficientemente avanzato di esecuzione, risultando ultimata almeno la struttura dell’edificio assentito (completato, poi, all’80% a distanza di circa soli sei mesi), così da renderne ictu oculi percepibili le caratteristiche essenziali e, quindi, la potenziale lesività.

Ciò, vieppiù, tenuto conto che la tardività dell’impugnazione di un titolo abilitativo edilizio deve essere valutata rapportandola al concreto svolgersi della specifica vicenda (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. III, 28 aprile 2011, n. 666) e che, nel caso in esame, le censure rassegnate dalle ricorrenti, per il relativo contenuto – ossia in quanto volte a contestare l’autorizzabilità di interventi senza preventiva approvazione di un piano attuativo, la disponibilità della superficie minima edificabile (c.d. lotto minimo), la mancata cessione di aree da destinare a standards urbanistici, la localizzazione delle opere e il ritardo nel loro avvio e nella loro ultimazione: cfr. retro, sub n. 2 –, avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente proposte già a partire dalla realizzazione della sagoma del fabbricato controverso.

Conseguentemente, il gravame esperito avverso la concessione edilizia n. 146 del 21 novembre 2000, la d.i.a. in variante, prot. n. 23764, del 17 luglio 2003, i permessi di costruire in variante n. 133 del 16 settembre 2004 e n. 263 del 19 dicembre 2005, la determinazione dirigenziale del 2 febbraio 2006 si rivela tardivo, dacché notificato (in data 27 marzo 2012) oltre lo spirare del termine decadenziale di 60 giorni ex art. 29 cod. proc. amm., decorrente (almeno) dal 23 novembre 2011, allorquando sono da reputarsi perspicuamente manifestate le caratteristiche essenziali delle opere assentite e, quindi, acquisita dai nominativi in epigrafe la piena conoscenza della loro lesività.

5.4. E’ appena il caso di soggiungere, a suffragio della rilevata tardività, che – come dedotto dalla controinteressata – le ricorrenti sono socie della Prince Park s.c.r.l. e che, per il tramite dell’accessi da quest’ultima esperito il 10 giugno 2011, erano rese verosimilmente avvedute dello specifico contenuto degli anzidetti titoli abilitativ edilizi.

6. Ciò posto, residua come tempestiva la sola impugnazione del permesso di costruire n. 20 del 26 gennaio 2012, al quale risultano, tuttavia, rivolte censure esplorative, generiche e inconferenti (dacché intese a far valere l’omessa rappresentazione grafica della ‘situazione di fatto’ e del sottotetto) rispetto al suo oggetto (costituito dalla variante ad opere già assentite – e, quindi, già graficamente rappresentate – in sede di permesso di costruire n. 263 del 19 dicembre 2005, consistenti, segnatamente, nella “diversa perimetrazione del piano terra destinato ad autorimessa”, nonché nel frazionamento di tre unità abitative).

7. In conclusione, alla stregua di quanto sopra, il ricorso in epigrafe deve essere in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto.

8. Quanto alle spese di lite, esse devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi, a carico della parte ricorrente, in complessivi € 3.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 1.500,00, in favore, rispettivamente dell’amministrazione resistente e della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando:

- in parte dichiara irricevibile e in parte respinge il ricorso in epigrafe;

- condanna Corrado Franca Silvana e Celone Maria al pagamento, in solido tra loro, delle spese ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 1.500,00, in favore, rispettivamente, del Comune di Aversa e della 4M Immobiliare s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Olindo Di Popolo, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)