Corte di Giustizia (Quarta Sezione) sent. 11 settembre 2003
«Inadempimento di uno Stato - Art. 5 della direttiva 79/923/CEE - Qualità delle acque destinate alla molluschicoltura - Programma per ridurre l'inquinamento»
Nella causa C-67/02,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Shotter, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D. O'Hagan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
LA CORTE (Quarta Sezione)
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs,
cancelliere: sig. R. Grass,
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 28 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non adottando programmi per tutte le acque destinate alla molluschicoltura in conformità all'art. 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (GU L 281, pag. 47; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della detta direttiva.
2.
- L'art. 4 della direttiva dispone che:
«1. Gli Stati membri procedono ad una prima designazione delle acque destinate alla molluschicoltura entro due anni dalla notifica della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono in seguito procedere a designazioni complementari.
3. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque, in particolare in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8».
- 3.
- L'art. 5 della direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro sei anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da essi fissati conformemente all'articolo 3, nonché alle osservazioni contenute nelle colonne G ed I dell'allegato».
- 4.
- L'Irlanda ha trasposto la direttiva adottando, il 18 luglio 1994, i Quality of Shellfish Waters Regulations (regolamento sulla qualità delle acque destinate alla molluschicoltura) (SI 1994, n. 200). Con la medesima normativa essa ha altresì proceduto alle designazioni ai sensi dell'art. 4 della direttiva. Ne consegue che l'Irlanda doveva stabilire i programmi di cui all'art. 5 entro sei anni da tale data.
- 5.
- Conformemente alla procedura prevista all'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver invitato l'Irlanda a presentare le sue osservazioni, le ha inviato, con lettera 25 luglio 2001, un parere motivato, invitandola a stabilire i programmi di riduzione dell'inquinamento di cui all'art. 5 della direttiva entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere. Poiché dalle informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità irlandesi in seguito a tale parere è risultato che l'Irlanda non aveva adottato tutte le misure necessarie a conformarsi alle disposizioni della direttiva relative alla determinazione dei programmi previsti al detto art. 5, la Commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso.
- 6.
- Con il suo ricorso la Commissione sostiene che l'Irlanda, non adottando programmi per tutte le acque destinate alla molluschicoltura, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 5 della direttiva.
- 7.
- Con il suo controricorso il governo irlandese non contesta l'inadempimento addebitatogli. Richiama tuttavia l'attenzione sui progetti di programma elaborati dalle autorità competenti e chiede alla Corte di sospendere il procedimento affinché la Commissione possa esaminarli.
- 8.
- Con la sua replica la Commissione, confermando il proprio ricorso contro l'Irlanda, fa valere che, ad ogni conto, tali progetti non sono conformi ai requisiti posti dalla direttiva.
- 9.
- Con la sua controreplica l'Irlanda non nega di non avere stabilito alcun programma in conformità all'art. 5 della direttiva. Essa sostiene di essere intenzionata a rivedere i progetti di programmi tenendo conto delle preoccupazioni espresse dalla Commissione.
- 10.
- Sul punto occorre ricordare che, per costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 6 giugno 2002, causa C-177/01, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5137, punto 13).
- 11.
- Orbene, da quanto precede risulta che, al termine del periodo fissato dal parere motivato, l'Irlanda non aveva stabilito nessun programma di riduzione dell'inquinamento ai sensi dell'art. 5.
- 12.
- Il ricorso proposto dalla Commissione va pertanto considerato fondato.
- 13.
- Si deve quindi dichiarare che l'Irlanda, non adottando programmi per tutte le acque destinate alla molluschicoltura in conformità all'art. 5 della direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di quest'ultima.
Sulle spese
- 14.
- Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Irlanda, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non adottando programmi per tutte le acque destinate alla molluschicoltura in conformità all'art. 5 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di quest'ultima.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 settembre 2003.