Antisismica. Il singolare documento della Conferenza Regioni – Province autonome.
di Massimo GRISANTI
Nella seduta del 19 aprile 2018 la Conferenza delle Regioni – Province autonome ha approvato il documento prot. 18/45/SRFS/C4 con il quale, a seguito delle sentenze n. 56040/2017 e n. 190/2018 della Suprema Corte di Cassazione penale, si invita il Governo a modificare il Testo unico dell’edilizia in guisa, evidentemente, da evitare che nelle zone sismiche 3 debba operarsi a mezzo della preventiva autorizzazione sismica da rilasciarsi da parte del personale tecnico degli Uffici regionali del Genio Civile.
A corroborazione dell’istanza richiamano il Parere n. 234 reso dalla Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 16.11.2005, nella quale viene affermato – senza alcun appiglio normativo positivo, a dire il vero – che le zone sismiche 3 e 4 sono da considerare a bassa sismicità ai sensi e per gli effetti degli articoli 93 e 94 del d.P.R. 380/2001: “(…..) riguardo all’applicazione del comma 1, dell’art. 94, del D.P.R. n. 380/2001 (legge n. 64/74, art. 18), questa Sezione ritiene che le zone attualmente classificate 3 e 4 debbano essere ricomprese tra quelle considerate a ‘bassa sismicità’, per le quali deve applicarsi unicamente il comma 1, dell’art. 93, del D.P.R. 380/01 (ex art. 17 legge 64/74), che prevede che chiunque intenda procedere a costruzioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico”.
La Conferenza Regioni – Province autonome dimentica che la questione era stata già “risolta” dal legislatore statale con le disposizioni dell’art. 16 del decreto legge n. 63/2013, convertito dalla legge n. 90/2013, ove al comma 1-bis viene affermato che le zone sismiche 1 e 2 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 sono ad alta pericolosità. Quindi, non potendo ragionevolmente direttamente passare dalla pericolosità alta a quella bassa, ne sovviene che la zona sismica 3 è a media pericolosità: a cui doversi applicare l’art. 94 T.U.E.
Non vi è chi non veda, in conclusione, che ciò che le Regioni e le Province autonome auspicano non è un chiarimento, bensì un interpretazione autentica con valenza di sanatoria surrettizia, in un ambito materiale, quale quello della sicurezza delle costruzioni, che riconoscono essere di esclusiva competenza legislativa, quindi anche regolamentare, dello Stato.
Insomma, le Regioni e le Province autonome chiedono al Governo di emanare un condono edilizio che, sanando le loro irresponsabilità, consentano la sanatoria delle nullità contrattuali del beni compravenduti, quindi di essere sollevate indenni da responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
Un condono edilizio à la carte. Presidente della Repubblica On. Mattarella permettendo (v. sentenza n. 101/2013 della Corte costituzionale, di cui fu estensore).
Navigando verso un futuro ove le pubbliche amministrazioni devono essere per davvero sul medesimo livello di responsabilità dei Cittadini, ecco che la Casta dei pubblici dipendenti comunali, vergognandosi di dire le cose fino in fondo come stanno, chiedono un trattament speciale, orwelliano.
In ultimo, ma non per ultimo, è bene consigliarli ad integrare la richiesta fatta al Governo in modo che anche le costruzioni venute ad esistenza in zona sismica 4 senza il deposito progetto ex art. 93 T.U.E. trovino pace giuridica. Perché l’ha detto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: nelle zone sismiche 4 i progetti dovevano, e devono, essere depositati (e senza deposito le opere non potevano essere iniziate, quindi sono abusive).
Non ho ricordo di aver visto, nella “ligia” Toscana, un progetto relativo ad immobili posti o da costruirsi in zona sismica 4 che sia stato depositato al Genio Civile all’indomani dell’entrata in vigore della O.P.C.M. n. 3274/2003. Nelle altre regioni?
E gli Uffici regionali del Genio Civile della Toscana pensano che nelle zone sismiche 4 dal 2003 ad oggi non vi sia stata attività edilizia?
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