MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 2 maggio 2006
Definizione dei limiti esterni dell'estuario, area di transizione tra le acque
dolci e le acque costiere alla foce di un fiume, ai sensi dell'articolo 74,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Gazzetta Ufficiale N. 107 del 10 Maggio 2006
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in
particolare, l'art. 74, comma 1, lettera e);
Considerato che ai fini della delimitazione dei limiti esterni
verso il mare dell'estuario si rende necessario condurre apposito
studio, da effettuare in varie condizioni stagionali e con il
coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali;
Decreta:
1. L'estuario e' l'area di transizione i cui limiti sono ricompresi
tra le acque dolci cosi' come definite dall'art. 74, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo n. 152/2006 e le acque costiere, a loro
volta definite dall'art. 74, comma 1, lettera c), del medesimo
decreto legislativo.
2. Nell'area di transizione dei limiti dell'estuario, di cui al
precedente comma 1, sono a loro volta ricomprese le acque di
transizione, cosi' come definite dal-l'art. 74, comma 2, lettera e),
del decreto legislativo n. 152/2006.
3. Entro diciotto mesi dalla emanazione del presente decreto,
l'ICRAM - Istituto di ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare, coordina un apposito studio, effettuato in varie condizioni
stagionali congiuntamente alle Autorita' di Bacino Distrettuale di
cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006,
all'APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici, e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, da
condurre in prossimita' delle foci a mare dei corpi idrici
superficiali, cosi' come definite dall'art. 74, comma 2, lettera h),
del decreto legislativo n. 152/2006 esteso a tutto il territorio
nazionale inteso a delimitare l'estuario di cui al comma 1 del
presente decreto, sottoponendone i risultati al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede alla
relativa approvazione.
4. Lo studio di cui al precedente comma 3 dovra' tenere in conto:
a) il moto ondoso, le maree e le correnti marine;
b) le caratteristiche geomorfologiche dei fondali delle acque
costiere;
c) le caratteristiche chimico-fisiche delle acque costiere e
marine e delle acque dolci apportate al mare;
d) le portate medie dei corpi idrici interessati ed il relativo
trasporto solido.
5. Fino all'approvazione di cui al precedente comma 3 restano
confermati i limiti di cui all'art. 74, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo n. 152/2006.
6. Il presente decreto e' inviato per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale
www.comdel.it
Roma, 2 maggio 2006
Il Ministro: Matteoli