COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 14 marzo 2003
Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera n. 131/2002. (Deliberazione n. 11/03).
Gazzetta Ufficiale N. 157 del 09 Luglio 2003
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la propria delibera 19 dicembre 2002, n. 131, con la quale
sono state dettate direttive per la determinazione delle tariffe dei
servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2002;
Considerata l'opportunita' di estendere anche agli ATO che non
hanno presentato i programmi stralcio nel corso del 2001, la
possibilita' di usufruire degli incrementi di cui al punto 2.3 della
delibera 4 aprile 2001, n. 52 e che quindi occorre procrastinare di
un anno il periodo temporale di riferimento;
Considerato che il mancato perfezionamento della delibera n.
131/2002 entro i previsti termini non consente ai gestori di
presentare le istanze tariffarie entro il termine del 1° aprile di
cui al punto 3.2 della delibera precitata e che quindi occorre
fissare un nuovo termine per adeguare le tariffe;
Considerato che, al fine di evitare onerosi conguagli a carico
degli utenti, e' necessario ripartire nel corso dell'anno gli aumenti
tariffari previsti dalla precitata delibera n. 131/2002;
Delibera:
1. Il punto 2.4 della delibera n. 131/2002 e' cosi' sostituito:
2.4. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n.
388/2000.
Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui
all'art. 141 della legge n. 388/2000 si applicano le disposizioni di
cui al punto 1 della delibera 15 novembre 2001, n. 93 (Gazzetta
Ufficiale n. 30/2002).
Per le autorita' d'ambito, che nel 2001 non hanno presentato i
suddetti programmi, e' previsto un aumento cumulato delle tariffe di
fognatura e depurazione dell'arco temporale 2001-2006 secondo le
stesse modalita' di cui alla richiamata delibera n. 52/2001.
Sono stabiliti, altresi', incrementi per investimenti, previsti
nell'anno 2002, nel caso in cui gli interventi stessi non siano
inseriti all'interno dei piano stralcio di cui alla legge n.
388/2000. L'aumento e' fissato nella misura massima dell'1,5% qualora
il volume degli investimenti sia pari ad almeno 1/6 del fatturato;
per i volumi inferiori si procede per interpolazione lineare.
2. Il punto 3.2 e' cosi' sostituito:
3.2. Decorrenza degli aumenti.
Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive
di cui ai citati punti 1 e 2 saranno applicati dal 1° luglio 2002. I
nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione,
verranno trasmessi alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competenti per la relativa attivita' di verifica entro il
30 giugno 2003. I relativi conguagli verranno ripartiti, nell'arco
dell'anno, in almeno due soluzioni di pari importo.
Roma, 14 marzo 2003
Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
4 Economia e finanze, foglio n. 347