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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 8 febbraio 2005
Autorizzazione all'organismo di classifica ABS per la certificazione in materia di sistemi antivegetativi applicati alle navi, in attuazione del regolamento (CE) n. 782/2003 e relativo accordo sulle modalita' di espletamento delle attivita' di certificazione.

Gazzetta Ufficiale N. 70 del 25 Marzo 2005

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IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
per la navigazione e il trasporto marittimo
e interno del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti

Vista la Convenzione internazionale sul controllo dei sistemi
antivegetativi nocivi sulle navi (Convenzione AFS), adottata a Londra
il 5 ottobre 2001 nella conferenza diplomatica svoltasi presso
l'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), non ancora entrata
in vigore;
Viste le «Linee guida per la visita e la certificazione dei sistemi
antivegetativi applicati alle navi», adottate dall'IMO con
risoluzione MEPC 102/48 dell'11 ottobre 2002;
Visto il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 aprile 2003 concernente il divieto di uso di vernici
antivegetative a base di composti organostannici che agiscono come
biocidi attivi sulle navi battenti bandiera o operanti sotto
l'autorita' di uno Stato membro dell'Unione e sulle navi in entrata o
uscita dai porti di uno Stato membro, entrato in vigore il 10 maggio
2003;
Considerato che l'ABS (American Bureau of Shipping) e' organismo
riconosciuto ai sensi della direttiva Comunitaria 94/57/CE del
Consiglio del 22 novembre 1994 relativa alle disposizioni e alle
norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite
di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime, modificata da ultimo dalla direttiva
2001/105/CE e dalla direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;
Considerato l'esito favorevole della valutazione dei requisiti
tecnico-professionali e organizzativi posseduti dall'ABS effettuata
dall'Amministrazione ai fini del rilascio, con dd.dd. in data
7 agosto 2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
dell'autorizzazione e dell'affidamento per l'espletamento dei compiti
di cui agli allegati al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
Vista l'istanza in data 10 aprile 2003 con la quale l'ABS ha
chiesto l'autorizzazione ad espletare i compiti di ispezione e
controllo propedeutici al rilascio nonche' al rilascio delle
certificazioni in attuazione del predetto Regolamento comunitario, e
in conformita' alla menzionata convenzione internazionale;
Ritenuta la necessita', al fine della tutela dell'ambiente marino,
di ottemperare agli obblighi derivanti agli Stati membri dell'Unione
europea dal citato regolamento (CE) n. 782/2003;

Decreta:

Art. 1.
L'ABS e' autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e
controllo propedeutici al rilascio, nonche' il rilascio stesso, per
conto dell'Amministrazione, delle certificazioni in materia di
sistemi antivegetativi applicati alle navi in attuazione del
Regolamento (CE) n. 782/2003 e in conformita' della Convenzione
Internazionale AFS adottata a Londra il 5 ottobre 2001, dopo la sua
entrata in vigore.

Art. 2.
Le attivita' di cui all'art. 1 e relative modalita' sono
specificate nell'accordo sottoscritto tra Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e l'ABS, accordo che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Roma, 8 febbraio 2005

p. Il direttore generale per
la protezione della natura
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
Cosentino
p. Il direttore generale
per la navigazione e il trasporto
marittimo e interno del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Caliendo

Accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica
italiana ed ABS (American Bureau of Shipping)

Il presente accordo viene stipulato tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti della Repubblica italiana (di seguito
indicati per brevita' «Amministrazione») e l'ABS (American Bureau of
Shipping).
Premesso che:
a) l'ABS e' organismo riconosciuto conformemente alle
disposizioni della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre
1994, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi
che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per
le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
b) l'ABS e' stato autorizzato all'espletamento dei compiti di
ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonche' al rilascio,
per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'allegato 1
al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificato nel
relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;
c) all'ABS sono stati affidati i compiti di ispezione e
controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei
certificati di legge di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 3
agosto 1998, n. 314, come specificato nel relativo decreto
dirigenziale datato 7 agosto 2001;
d) il 5 ottobre 2001 e' stata adottata da una conferenza
diplomatica svoltasi sotto l'egida dell'Organizzazione Marittima
Internazionale (IMO) la Convenzione internazionale sul controllo dei
sistemi antivegetativi nocivi sulle navi (di seguito indicata per
brevita' «convenzione AFS»);
e) la convenzione AFS prevede il rilascio di un «certificato
internazionale del sistema antivegetativo» (di seguito indicato per
brevita' «certificato AFS»);
f) la convenzione AFS entrera' in vigore soltanto 12 mesi dopo
la sua ratifica da parte di almento 25 Stati che rappresentino almeno
il 25% del tonnellaggio mondiale;
g) il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti organostannici
sulle navi (di seguito indicato per brevita' «regolamento CE») vieta
a decorrere dal 1° luglio 2003 l'applicazione o riapplicazione sulle
navi di sistemi antivegetativi a base di composti organostannici che
agiscono come biocidi;
h) il regolamento CE richiede che a decorrere dal 1° luglio
2003 le navi siano sottoposte a ispezione e certificazione prima di
essere messe in servizio per la prima volta o quando sono modificati
o sostituiti i sistemi antivegetativi;
i) il regolamento CE definisce come «periodo interinale» il
periodo che inizia il 1° luglio 2003 e termina alla data di entrata
in vigore della Convenzione AFS,
si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1.
Soggetti

Sono parti del presente accordo il Ministero dell'ambiente e del
territorio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
l'ABS.

Art. 2.
Oggetto

1. Costituiscono oggetto del presente accordo l'autorizzazione
all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al
rilascio dei certificati nonche' al rilascio dei certificati di
seguito indicati:
a) certificato internazionale del sistema antivegetativo ai
sensi delle disposizioni del regolamento CE e conforme al modello
riportato nell'allegato II del regolamento CE stesso, nel periodo
interinale;
b) certificato internazionale del sistema antivegetativo
rilasciato ai sensi della convenzione AFS, dopo l'entrata in vigore
della convenzione AFS stessa.
2. L'ABS puo' rilasciare i certificati di cui al comma 1 solo per
le navi in classe e per le quali ha rilasciato i certificati oggetto
di autorizzazione ed ha svolto i compiti di ispezione e controllo ai
fini del rilascio dei certificati oggetto di affidamento, di cui
rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, e come specificato nei decreti dirigenziali datati
7 agosto 2001.

Art. 3.
Compensi per il rilascio dei certificati

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra l'ABS e
i soggetti che richiedono le attivita' oggetto del presente accordo.
Art. 4.
Obblighi dell'ABS nell'espletamento delle attivita' di ispezione e
controllo ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 2
1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 2,
l'ABS si impegna a far svolgere il servizio:
a) ad ispettori che prestino la loro attivita' alle esclusive
dipendenze dell'ABS mediante un rapporto contrattuale di lavoratore
dipendente che escluda la possibilita' di svolgere altre attivita'
che configurino un conflitto di interessi; oppure
b) alle dipendenze di altri organismi di classificazione con il
quale dell'ABS abbia un accordo, a condizione che detti ultimi
organismi siano stati riconosciuti.
2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori di cui all'art. 4,
comma 1, lettera b), del presente accordo sono vincolate al sistema
di qualita' dell'ABS.
3. L'ABS nell'espletamento dell'attivita' di cui all'art. 2 del
presente accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica
delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attivita' di Port State
Control, laddove richiesto, ed a riferire all'Amministrazione.

Art. 5.
Obblighi di informazione

1. L'ABS fornira' all'Amministrazione, con frequenza semestrale,
l'elenco dei certificati AFS rilasciati ai sensi dell'art.2 del
presente accordo ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal
senso concordato tra l'Amministrazione e l'ABS, con semplice scambio
di corrispondenza.
2. L'ABS accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le
norme, istruzioni, moduli e rapporti richiesti per l'esecuzione
dell'attivita' oggetto del presente accordo.
3. Le norme, istruzioni, moduli e rapporti saranno redatti in
lingua italiana e inglese.
4. L'ABS si impegna ad istituire un collegamento telematico
attivo 24 ore su 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso
dei dati relativi all'attivita' oggetto del presente accordo.
5. L'ABS accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe
praticate per l'esercizio dell'attivita' di certificazione di cui al
presente accordo, nonche' le eventuali variazioni ed aggiornamenti.

Art. 6.
Interpretazioni ed equivalenze

L'ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti
applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di
sostituzioni di requisiti richiesti per lo svolgimento delle
attivita' oggetto del presente accordo sono prerogativa
dell'Amministrazione e collabora con propri esperti alla loro
definizione, quando richiesto dall'Amministrazione.

Art. 7.
Controlli

1. Lo svolgimento da parte dell'ABS dell'attivita' di cui al
presente accordo viene verificata periodicamente
dall'Amministrazione, anche disponendo ispezioni particolareggiate a
campione delle navi certificate ai sensi del presente accordo.
2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate
all'Amministrazione dall'ABS sulla base dei costi effettivi sostenuti
per l'effettuazione dei controlli stessi.

Art. 8.
Durata

1. Fatta salva la facolta' dell'Amministrazione di sospendere
l'autorizzazione quando ritenga che i compiti di cui all'art. 2 non
vengano svolti dall'ABS con efficacia ed in modo soddisfacente, il
presente accordo ha durata indeterminata.
2. Ciascuna delle parti puo' recedere dal presente accordo dando
un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle
parti puo' comunicare per iscritto la propria intenzione di
modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo.

Art. 9.
Responsabilita'

L'ABS e' direttamente responsabile delle certificazioni emesse,
oggetto del presente accordo, secondo le norme dell'ordinamento
giuridico italiano.
Art. 10.
Interpretazione dell'accordo
Il presente accordo viene interpretato e regolato in conformita'
alla normativa vigente nello Stato italiano.

Art. 11.
Foro competente

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del
presente accordo ove non possa essere risolta mediante accordo
bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma.
2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:
l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio in via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma e
l'ABS presso la propria sede presso l'Edificio Millo, via al porto
Antico 16128 Genova.
Roma, 8 febbraio 2005

p. Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Firmato

p. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Firmato

p.l'ABS
Firmato