DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105) (GU n.144 del 24-6-2014 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2014

 

 

 

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea. (14G00105) 
 Vigente al: 25-6-2014  

OMISSIS

CAPO II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA
AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA
AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

                               ART. 9 
 
(Interventi urgenti per l 'efficientamento energetico  degli  edifici
                 scolastici e universitari pubblici) 
 
  1. A valere sul Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  1110,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  nel  limite  di  trecentocinquanta
milioni di  euro,  possono  essere  concessi  finanziamenti  a  tasso
agevolato ai soggetti pubblici competenti ai  sensi  della  normativa
vigente  in  materia  di  immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti
all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche'  di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM),
al  fine  di  realizzare  interventi  di  incremento  dell'efficienza
energetica degli edifici scolastici e universitari negli  usi  finali
dell'energia, avvalendosi della  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.
quale soggetto gestore del predetto fondo. 
  2. I finanziamenti a  tasso  agevolato  di  cui  al  comma  1  sono
concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. 
  3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si  applica
la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  17  novembre
2009. 
  4. Il fondo di cui al comma l puo' altresi' concedere finanziamenti
a tasso agevolato a fondi  immobiliari  chiusi  costituiti  ai  sensi
dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi
sul  patrimonio  immobiliare  pubblico  per  l'efficienza  energetica
dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i
fondi  immobiliari  chiusi  presentano  i  progetti  di  investimento
dimostrando la convenienza economica e  l'efficacia  nei  settori  di
intervento. 
  5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e
4  avviene  sulla  base  di  diagnosi   energetica   comprensiva   di
certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente. 
  6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire  un
miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di
almeno  due  classi  in  un  periodo  massimo  di  tre   anni.   Tale
miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di  un  organismo
tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8.  La  mancata
produzione di  idonea  certificazione  attestante  la  riduzione  del
consumo energetico determina la  revoca  del  finanziamento  a  tasso
agevolato. 
  7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo non potra' essere superiore a venti anni. Per gli interventi
di  efficienza  energetica  relativi   esclusivamente   ad   analisi,
monitoraggio, audit,  diagnosi,  certificazione  e  progettazione  la
durata massima del finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo
del finanziamento non puo' essere superiore a  cinquecentomila  euro.
L'importo di ciascun  intervento  non  puo'  essere  superiore  a  un
milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli  impianti
e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e  alla
q,   lalificazione   energetica   a   pieno   edificio,   comprensivo
dell'involucro. 
  8. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e  con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione  e
di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di  cui  al  presente
articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione  dei  fondi  e
delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4  al
fine della compatibilita' delle stesse con gli equilibri  di  finanza
pubblica. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica. 
  10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente  articolo,  e'
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri  anche  mediante  apposita  struttura  di
missione, alle cui attivita' si  fa  fronte  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
                               ART. 10 
 
(Misure straordinarie  per  accelerare  l'utilizzo  delle  risorse  e
l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del  rischio  idrogeologico  nel  territorio  nazionale  e   per   lo
svolgimento  delle  indagini  sui  terreni  della  Regione   Campania
                     destinati all'agricoltura) 
 
  1. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
Presidenti della regioni subentrano relativamente  al  territorio  di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli  accordi   di   programma   sottoscritti   tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  le  regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e nella titolarita'  delle  relative  contabilita'  speciali.  I
commissari  straordinari  attualmente   in   carica   completano   le
operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per  lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.
In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente  della  regione
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  sentito  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al 
  quale  spettano  i  poteri  indicati  nel  presente  articolo  fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento. 
  3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine  finale  del
30 aprile 2014, sono  ultimati  entro  trenta  giorni  dall'effettivo
subentro. 
  4. Per le attivita'  di  progettazione  degli  interventi,  per  le
procedure di affidamento dei lavori, per le  attivita'  di  direzione
dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di
carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi  inclusi  servizi  e
forniture, il Presidente della  regione  puo'  avvalersi,  oltre  che
delle strutture e degli uffici  regionali,  degli  uffici  tecnici  e
amministrativi dei comuni,  dei  provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi  di
bonifica e delle autorita'  di  distretto.  Le  relative  spese  sono
ricomprese nell'ambito degli incentivi per la  progettazione  di  cui
all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. 
  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  il  Presidente
della  regione  e'  titolare  dei  procedimenti  di  approvazione   e
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e  cura  tutte  le
attivita' di competenza delle  amministrazioni  pubbliche,  necessari
alla realizzazione degli  interventi,  nel  rispetto  degli  obblighi
internazionali e di  quelli  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea. 
  6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi  del  comma  5  sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento     abilitativo     necessario     per     l'esecuzione
dell'intervento,  comporta  dichiarazione  di  pubblica  utilita'   e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti  di  pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti  salvi  i  pareri  e  gli  atti  di
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta  giorni  dalla
richiesta,  decorso  inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente
provvede comunque alla conclusione  del  procedimento,  limitatamente
agli interventi individuati negli accordi  di  programma  di  cui  al
comma 1. 
  7. Ai fini delle attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di  cui  al
comma 1, fermo  restando  il  numero  degli  uffici  dirigenziali  di
livello  generale  e  non  generale  vigenti,  l'Ispettorato  di  cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
e' trasformato in una direzione generale individuata dai  regolamenti
di organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  e,  pertanto,  l'Ispettorato  e'  soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge
n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture  anche  vigilate»
a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto  2009,  n.  140»
sono sostituite dalle seguenti: «una direzione  generale  individuata
dai regolamenti di organizzazione del Ministero  nel  rispetto  della
dotazione  organica  vigente  che  subentra   nelle   funzioni   gia'
esercitate dall'Ispettorato generale». 
  8. Al fine di preordinare un risparmio di spesa,  all'articolo  17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  secondo
periodo, le parole: «almeno uno e'» sono sostituite  dalle  seguenti:
«uno puo' essere». 1 soggetti 
  titolari dei corrispondenti  incarichi  alla  data  di  entrata  in
vigore  dei  presente  decreto  conservano  l'incarico   dirigenziale
generale fino alla data di cessazione dello stesso. 
  9. Fermo restando  il  termine  del  31  dicembre  2014,  stabilito
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali  o
regionali entro il  30  giugno  2014  sono  completati  entro  il  31
dicembre 2015. I Presidenti delle  regioni  provvedono,  con  cadenza
almeno trimestrale, ad aggiornare  i  dati  relativi  allo  stato  di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento  in  un
sistema 077 line specificate  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e deI mare. 
  10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 23  febbraio  2010,  n.  49,  dopo  le  parole:  «di  cui
all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)». 
  11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate  al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio
idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con
il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  A  tal  fine  la
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  puo'  avvalersi  di  apposita
struttura di missione, alle cui attivita'  si  fara'  fronte  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  12. Al decreto-legge 10 dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta
giorni  successivi  all'emanazione   del   decreto   medesimo»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «da  svolgere,  secondo   l'ordine   di
priorita' definito nei  medesimi  decreti,  entro  i  novanta  giorni
successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dei  predetti
decreti peri terreni classificati, sulla base delle  indagini,  nelle
classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi centottanta  per
i restanti terreni. Con i medesimi  decreti,  puo'  essere  disposto,
nelle more dello svolgimento delle indagini dirette,  il  divieto  di
commercializzazione dei prodotti  derivanti  dai  terreni  rientranti
nelle classi di rischio piu'  elevato,  ai  sensi  del  principio  di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento  (CE)  n.  178/2002
del 28 gennaio 2002, del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»; 
  b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:  «6.1.
Le indagini di cui al presente articolo possono  essere  estese,  nei
limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione   vigente,   con
direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione  Campania,  ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi  del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto  di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui al comma 5.  Nelle  direttive  di  cui  al  presente  comma  sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui  terreni  di
cui al primo periodo e la  presentazione  delle  relative  relazioni.
Entro i quindici giorni  dalla  presentazione  delle  relazioni  sono
emanati i decreti di cui al comma 6.»; 
  c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e'  inserito  il  seguente:
«5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva  del  Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro  per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  nella
concessione di contributi  e  finanziamenti  previsti  dai  programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita  priorita'
assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue  e  di  bonifica
finalizzati a privilegiare l'uso 
  collettivo della  risorsa  idrica,  in  sostituzione  del  prelievo
privato di acque da falde superficiali e profonde nelle  province  di
Napoli e Caserta.» 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                               ART. 11 
 
(Misure urgenti per la protezione di  specie  animali,  il  controllo
delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operativita' del Parco
nazionale delle  Cinque  Terre,  la  riduzione  dell'inquinamento  da
sostanze ozono lesive contenute nei  sistemi  di  protezione  ad  uso
antincendio  e  da  onde  elettromagnetiche,  nonche'  parametri   di
              verifica per gli impianti termici civili) 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare promuove intese e accordi con  i  Ministri  competenti,  con  le
regioni e con altri soggetti pubblici  e  privati  titolati,  per  lo
sviluppo e l'attuazione di piani d'azione  per  la  conservazione  di
specie di particolare interesse a rischio di  estinzione,  anche  per
adempiere  tempestivamente  alle  direttive   ed   atti   d'indirizzo
dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche'  alla
Strategia  Nazionale  per  la   Biodiversita',   adottata   in   base
all'articolo 6  della  Convenzione  Internazionale  sulla  Diversita'
Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124. 
  2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n.  125,  dopo  le  parole:  «e  rimborsi  spese»,  sono
aggiunte le seguenti: «, fatti salvi  gli  oneri  di  missione.  Agli
oneri   derivanti   dall'applicazione   del    precedente    periodo,
quantificati  in  euro  ventimila   annui,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione, a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, dell'autorizzazione di spesa  recata  dall'articolo
6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179». 
  3. All'articolo 12  della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'
aggiunto,  in  fine,  il   seguente   comma:   «Nei   casi   in   cui
l'amministrazione fa eseguire  le  misure  necessarie  ai  sensi  del
secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti
del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico
stesso quando, in relazione all'evento, si  dimostri  il  dolo  o  la
colpa grave del medesimo.». 
  4. Al fine di conseguire con immediatezza i  necessari  livelli  di
operativita' e  consentire  lo  svolgimento  stabile  delle  primarie
funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema  di
salvaguardia  degli  ecosistemi  naturali  e  di   promozione   della
sostenibilita',   nella   specifica   cornice    di    vulnerabilita'
territoriale messa a rischio da  ricorrenti  eventi  alluvionali,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
proprio decreto da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  ne   nomina   il
direttore, scegliendolo  in  una  terna  motivatamente  proposta  dal
Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione
effettuata avuto riguardo alle attitudini,  alle  competenze  e  alle
capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico
incarico. Alla  selezione  possono  partecipare  dirigenti  pubblici,
funzionari  pubblici  con  almeno  dieci  anni  di  anzianita'  nella
qualifica nonche' esperti anche tra coloro che  abbiano  gia'  svolto
funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno  due
anni. Il  presidente  dell'ente  parco  stipula  col  direttore  cosi
nominato un contratto di diritto privato di durata  non  superiore  a
cinque anni. Il  direttore,  se  dipendente  pubblico,  e'  posto  in
aspettativa senz'assegni  dall'amministrazione  di  appartenenza  per
tutta la durata dell'incarico. 
  5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I  di  cui  all'allegato  1  al
presente decreto; 
  b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente  «2-bis.
Il termine di sei mesi di cui al comma  precedente  e'  differito  di
ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti
sostanze  controllate,  di  cui  all'articolo  3,   punto   4),   del
regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre  2014,
ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dello sviluppo economico, indicando  l'ubicazione  dell'impianto,  la
natura e la quantita'  della  sostanza  secondo  il  formato  di  cui
all'allegato I al presente decreto.». 
  6. All'articolo 14, comma  8,  lettera  d),  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, le  parole:  «apposito  decreto  dirigenziale»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «uno  o  piu'  appositi   decreti
dirigenziali». 
  7. Agli  adempimenti  relativi  all'integrazione  dei  libretto  di
centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo  284,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  8. All'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, relativa al  Parco  nazionale  dello  Stelvio,
partecipa anche la Regione Lombardia. 
  9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 285 
 
                     (Caratteristiche tecniche) 
 
  1.  Gli  impianti  termici  civili  di  potenza  termica   nominale
superiore al valore di soglia devono  rispettare  le  caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte
pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i  programmi
di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla  vigente  normativa  possono
imporre  ulteriori  caratteristiche  tecniche,  ove   necessarie   al
conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di  qualita'
dell' aria.». 
  10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata  in  vigore
della presente disposizione, sono  stati  autorizzati  ai  sensi  del
titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e che, a partire da tale data, ricadono  nel  successivo  titolo
II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II  entro  il
1° settembre 2017 purche' sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano
dotati di elementi  utili  al  risparmio  energetico,  quali  valvole
termostatiche   e/o    ripartitori    di    calore.    Il    titolare
dell'autorizzazione produce, quali atti  autonomi,  le  dichiarazioni
previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa  parte  quinta  nei
novanta   giorni   successivi   all'adeguamento   ed   effettua    le
comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi  stabiliti.  Il
titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288, 
  11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Restano  altresi'  fermi
gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
  12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il
comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Nel  caso  delle  specie
alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1,  comma
3, e'  finalizzata  ove  possibile  all'eradicazione  o  comunque  al
controllo delle popolazioni.». 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                               ART. 12 
 
(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la  trasparenza
degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per  la
                 programmazione unitaria 2007/2013) 
 
  1. All'articolo  7,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,
sono apportatele seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «  Ai
fini  del  contenimento  della  spesa  pubblica   e   dell'incremento
dell'efficienza  procedimentale,  il  numero   dei   commissari   che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  14
maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a  quaranta,  inclusi  il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma
di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi
settori di congruente attivita', all'atto  della  nomina,  di  almeno
cinque anni.»; 
  b) al comma 1, iI secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
procede, con proprio decreto, a  ripartire  le  quaranta  unita'  per
profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.». 
  2. Il decreto di cui al comma 1,  lettera  b),  e'  adottato  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
componenti  della  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto
ambientale, che sono in carica alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro
dei nuovi componenti nominati,  con  successivo  decreto,  secondo  i
criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b). 
  3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione  di
cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo  restando  ogni  altro  profilo  di
responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico  con
effetto dalla data dell'accertamento.  Il  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  segnala  la  violazione
all'ordine  professionale  di   appartenenza   per   le   conseguenti
determinazioni. 
  4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente  utilizzo  delle
risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi
finanziati, in tutto o in  parte,  con  risorse  dell'Unione  europea
nell'ambito del Quadro Comunitario  di  Sostegno  (QCS)  2007/2013  e
destinate dai Programmi nazionali, interregionali  e  regionali  alla
riqualificazione e messa in sicurezza di edifici  pubblici,  compresi
gli interventi  di  efficientamento  energetico  degli  stessi,  sono
attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i  poteri  derogatori  previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi
dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
 
                               ART. 13 
 
(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di  messa  in
sicurezza e per il  recupero  di  rifiuti  anche  radioattivi.  Norme
urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica  delle
aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze  armate.  Norme
                  urgenti per gli scarichi in mare) 
 
  1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 242-bis. 
 
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di  messa  in
                             sicurezza). 
 
  I.  L'operatore  interessato  a  effettuare,   a   proprie   spese,
interventi di bonifica del suolo con riduzione 
  della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori  di
concentrazione soglia di 
  contaminazione, puo' presentare  all'amministrazione  di  cui  agli
articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo  degli  interventi
programmati sulla base dei dati dello  stato  di  contaminazione  del
sito,  nonche'  del  cronoprogramma  di   svolgimento   dei   lavori.
L'operatore e'  responsabile  della  veridicita'  dei  dati  e  delle
informazioni forniti, ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  21
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2.  Per  il  rilascio  degli  atti  di   assenso   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal
progetto di bonifica l'interessato  presenta  gli  elaborati  tecnici
esecutivi  di  tali  impianti  e  attivita'  alla  regione  nel   cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle  attivita',
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  delle
discipline regionali applicabili in  materia.  Entro  novanta  giorni
dalla convocazione, la regione adotta  la  determinazione  conclusiva
che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione,  concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta
giorni  dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,   il   soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di
cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio  dell'esecuzione  della
bonifica che si deve concludere nei  successivi  dodici  mesi,  salva
eventuale proroga non superiore a sei  mesi;  decorso  tale  termine,
salvo motivata  sospensione,  deve  essere  avviato  il  procedimento
ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252. 
  3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato  presenta  il
piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli  242  o
252  al  fine  di  verificare  il   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice  suolo  per  la
specifica destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successivi
quarantacinque  giorni.  In  via  sperimentale,  per  i  procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine  di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione  si  intende
approvato.   L'esecuzione   di   tale   piano   e'   effettuata    in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente,  che  procede
alla  validazione  dei  relativi  dati   e   ne   da'   comunicazione
all'autorita'   titolare   del   procedimento   di   bonifica   entro
quarantacinque giorni. 
  4. La validazione dei risultati della  caratterizzazione  da  parte
dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori  di  concentrazione
soglia  di  contaminazione  nei  suoli,  costituisce   certificazione
dell'avvenuta bonifica del suolo.  I  costi  della  caratterizzazione
della validazione sono a carico  dell'operatore  interessato.  Ove  i
risultati della  caratterizzazione  dimostrino  che  non  sono  stati
conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione  nella
matrice   suolo,   l'ARPA   notifica   le   difformita'   riscontrate
all'operatore  interessato,  il  quale  deve  presentare,   entro   i
successivi  quarantacinque  giorni,  le  necessarie  integrazioni  al
progetto di bonifica che e' istruito  nel  rispetto  delle  procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252. 
  5. Resta fermo l'obbligo di  adottare  le  misure  di  prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di  falda,  se  necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252. 
  6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
del suolo,  il  sito  puo'  essere  utilizzato  in  conformita'  alla
destinazione  d'uso  prevista  secondo  gli   strumenti   urbanistici
vigenti, salva la valutazione di  eventuali  rischi  sanitari  per  i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti  nelle
acque di falda.». 
  2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui  agli
articoli 242 o 252 in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. I procedimenti di approvazione degli interventi  di  bonifica  e
messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definiti
secondo le procedure e i criteri di cui alla  parte  IV  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152. 
  4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 8-ter, e' inserito il seguente: 
  «8-quater. Le attivita' di trattamento delle  specifiche  tipologie
di rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo  2,  della
direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate 
  disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione
che, ferme le quantita' massime stabilite dai  decreti  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio  1998,
12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano  rispettati
tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti  dagli  atti   dell'Unione   europea   adottati   ai   sensi
dell'articolo  6,  paragrafo  2,   della   suddetta   direttiva   con
particolare riferimento: 
  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
  b) alle condizioni specifiche che devono  essere  rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
e) alle prescrizioni necessarie per assicurare che  i  rifiuti  siano
   trattati senza pericolo per la  salute  dell'uomo  e  senza  usare
   procedimenti  o   metodi   che   potrebbero   recare   pregiudizio
   all'ambiente con specifico riferimento  agli  obblighi  minimi  di
   monitoraggio; 
  d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere  tali  agli
utilizzi individuati.». 
  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche'  per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti  per  il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai  mezzi,  dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesa
militare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi'  come  individuati  con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  delle
navi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  del
naviglio dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  dello
Stato.»; 
  b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente: 
 
                            «ART. 241-bis 
 
                          (Aree Militari). 
 
  1. Ai fini dell'individuazione delle misure di  prevenzione,  messa
in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da
realizzare nelle aree del demanio destinate ad  uso  esclusivo  delle
forze  armate  per  attivita'  connesse  alla  difesa  nazionale,  si
applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di  cui  alla
Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V,  del
presente decreto. 
  2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al  comma  1  sono
determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio  sito
specifica che deve  tenere  conto  dell'effettivo  utilizzo  e  delle
caratteristiche ambientali di dette aree o  di  porzioni  di  esse  e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire,  ridurre  o  eliminare  i
rischi per la salute dovuti alla potenziale  esposizione  a  sostanze
inquinanti  e  la  diffusione  della  contaminazione  nelle   matrici
ambientali. 
  3. Resta fermo che in caso di declassificazione  del  sito  da  uso
militare a destinazione  residenziale  dovranno  essere  applicati  i
limiti di concentrazione di soglia  di  contaminazione  di  cui  alla
Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V  del
presente decreto. 
  4.  Le  concentrazioni  soglia  di  contaminazione  delle  sostanze
specifiche delle attivita'  militari  non  incluse  nella  Tabella  l
dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del  presente  decreto  sono
definite  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita'  sulla   base   delle
informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa. 
  5.  Per  le  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione   degli
interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si
puo' avvalere, con apposite  convenzioni,  di  organismi  strumentali
dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con
propria determinazione le relative modalita' di attuazione.». 
  6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al  primo  periodo,
del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, cosi' come sostituito dal  comma  5,  lettera  a),  del
presente articolo, le disposizioni recate dal  decreto  del  Ministro
della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15
aprile 2010,  n.  87,  si  applicano  anche  al  trattamento  e  allo
smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle  navi
militari da guerra, delle navi militari  ausiliarie  e  del  naviglio
dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza  e  del
Corpo delle Capitanerie di porto  -  Guardia  costiera  iscritti  nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 
  7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5  alla  Parte  Terza  del  decreto
legislativo  3  aprile  2005,  n.  152,  recante  «Valori  limiti  di
emissione in acque superficiali e in fognatura», al  parametro  n.  6
«solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota: 
  «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli  scarichi  in  mare  delle
installazioni di cui all'allegato VIII  alla  parte  seconda,  per  i
quali i rispettivi documenti di riferimento sulle  migliori  tecniche
disponibili  di  cui  all'articolo  5,  lettera  1-ter.2),  prevedano
livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.
In tal caso, le Autorizzazioni Integrate  Ambientali  rilasciate  per
l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di
emissione  anche  piu'  elevati  e  proporzionati   ai   livelli   di
produzione, comunque in conformita' ai medesimi documenti europei.». 
  8.  Per  il  carattere  di  specificita'  delle   lavorazioni   che
richiedono il trattamento di materiali e rifiuti  radioattivi,  nelle
more  dell'emanazione  delle  disposizioni   regolamentari   di   cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.  80,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  della
salute, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di
lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere  di
smantellamento e messa in  sicurezza  di  impianti  nucleari  e  sono
contestualmente  individuate  le  modalita'  atte  a  comprovare   il
possesso dei requisiti di ordine speciale  necessari  ai  fini  dell'
acquisizione della qualificazione nella predetta categoria. 
  9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
dopo le parole: «di bonifica  di  siti  d'interesse  nazionale»  sono
inserite le seguenti parole: «  ,  di  bonifica  di  beni  contenenti
amianto». 
 
                               ART. 14 
 
(Ordinanze contingibili e urgenti,  poteri  sostitutivi  e  modifiche
urgenti per semplificare il sistema di  tracciabilita'  dei  rifiuti.
Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010  -
                             C 27/2010) 
 
  1. All'articolo 191, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  le  parole:  «necessita'  di  tutela»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «necessita' ovvero di grave  e  concreto  pericolo  per  la
tutela»; 
  b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela
della  salute  e  dell'ambiente»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  garantendo  un  elevato
livello di tutela della  salute  e  dell'ambiente.  L'ordinanza  puo'
disporre la  requisizione  in  uso  degli  impianti  e  l'avvalimento
temporaneo del personale che vi  e'  addetto  senza  costituzione  di
rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri
a carico di quest'ultimo». 
  2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto  legislativo  6
aprile  2006,  n.  152,  in  via  prioritaria,   con   l'applicazione
dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi  token  usb,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. 
  3. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole:  "30  giugno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30
novembre". 
  4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare  la
gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte
di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - Causa 297/08, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e'
nominato  un   commissario   straordinario   per   la   realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al  bando  di
gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2  novembre  2010
nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione   Europea.   Il   commissario
straordinario, con i poteri di cui  all'articolo  20,  comma  4,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  all'articolo  13
del  decreto-legge  25   marzo   1997,   n.   67,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, esercita tutte  le
funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e,
in particolare, stipula il contratto con il  soggetto  aggiudicatario
in  via  definitiva  dell'affidamento  delle   concessione   per   la
progettazione, costruzione e gestione di detto  termovalorizzatore  e
provvede a tutte le altre  attivita'  necessarie  alla  realizzazione
delle opere. 
  5.  Nell'espletamento  dei  compiti   conferiti,   il   commissario
straordinario si avvale  del  Provveditorato  interregionale  per  le
opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
e degli uffici delle Amministrazioni interessate  alla  realizzazione
dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse  stanziate
per la realizzazione dell'opera. 
  6. Con il  decreto  di  cui  al  comma  1  e'  indicata  la  durata
dell'incarico del commissario straordinario, che  non  puo'  comunque
superare  i  tempi  per   l'ultimazione   dell'opera   previsti   dal
cronoprogramma approvato. 
  7. Al Commissario  straordinario  non  spetta  alcun  compenso  per
l'opera prestata in tale qualita', fermo  restando  il  compenso  per
l'eventuale direzione dei lavori che grava  sulle  risorse  stanziate
per la realizzazione dell'opera. 
  8.  Al  decreto  legislativo  n.  152   del   2006   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto  con
il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali»  sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»; 
  b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto  il  seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non
si applicano al materiale agricolo e forestale derivante  da  sfalci,
potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in  loco  delle
stesse. Di tale materiale e' consentita  la  combustione  in  piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza
del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio
per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di
residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.». 
 
                               ART. 15 
 
Disposizioni finalizzate  al  corretto  recepimento  della  direttiva
2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di  impatto
ambientale.  Procedura  di  infrazione  2009/2086  e   procedura   di
                        infrazione 2013/2170. 
 
  1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 5, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di  altri
impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o  sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle  risorse
del suolo. Ai fini della valutazione ambientale,  gli  elaborati  del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono  predisposti  con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo
93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile
2006, n.. 163»; 
  b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata; 
  c)  all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),   dopo   le   parole:
«nell'allegato IV;»  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «per  tali
progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e  delle
attivita' culturali e del  turismo  e,  per  i  profili  connessi  ai
progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  Ministero  per  io
sviluppo economico e, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni  e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per  materia,
sono definiti i criteri e le soglie da applicare  all'assoggettamento
alla  procedura  di  cui  all'articolo  20  dei   progetti   di   cui
all'allegato rsr sulla base dei  criteri  stabiliti  all'Allegato  V.
Tali disposizioni individuano, altresi',  le  modalita'  con  cui  le
Regioni e le Province autonome,  tenuto  conto  dei  criteri  di  cui
all'Allegato V e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nello  stesso
decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle  specifiche
situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data  di  entrata  in
vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo  20  e'
effettuata  caso  per  caso,  sulla  base   dei   criteri   stabiliti
all'Allegato V.»; 
  d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a  partire  dalla
data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),
le soglie  dell'allegato  IV,  ove  previste,  sono  integrate  dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto»; 
  e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',  comprese  le
motivazioni, e' pubblicato integralmente sul sito web  dell'autorita'
competente»; 
  I)  all'articolo  17,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  I) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  decisione
finale  e'  pubblicata  sui  siti  web  delle  autorita'  interessate
indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»; 
  2) al secondo periodo la parola: «anche» e' soppressa; 
  g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: • - 
  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato  sintetico
avviso  sul  sito  web  dell'autorita'  competente.  Tale  forma   di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7  ed
ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
Nell'avviso sono indicati il proponente, la  procedura,  la  data  di
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione
del progetto, la localizzazione,  una  breve  descrizione  delle  sue
caratteristiche, le sedi e le modalita' per  la  consultazione  degli
atti nella loro interezza ed i termini entro  i  quali  e'  possibile
presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli  atti  e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.  Nel  caso
dei progetti di competenza statale la  documentazione  e'  depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove  il  progetto
e' localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi  eventuali
dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato  digitale
e lo studio preliminare ambientale,  sono  pubblicati  sul  sito  web
dell'autorita' competente»; 
  h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3, La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente,
la procedura, la data di present27ione dell'istanza, la denominazione
del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto
e dei suoi possibili principali impatti  ambientali,  le  sedi  e  le
modalita' per la consultazione degli atti nella loro interezza  ed  i
termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni»; 
  i) all'articolo 32, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito
web dell'autorita' competente.»; 
  /) al punto 3) dell'Allegato II alla parte seconda e' aggiunto dopo
l'ultimo trattino il seguente: 
  « - al  trattamento  ed  allo  stoccaggio  di  residui  radioattivi
(impianti non compresi  tra  quelli  gia'  individuati  nel  presente
punto),   qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20»; 
  m)  il  punto  7-ter)  dell'Allegato  II  alla  parte  seconda   e'
sostituito dal seguente: 
  «7 -ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla  terraferma  per
lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di  cui  all'articolo
3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 
  settembre 2011, n. 162, di recepimento della  direttiva  2009/31/CE
relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»; 
  n) al punto  10),  terzo  trattino,  dell'Allegato  II  alla  parte
seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa; 
  o) il punto 17) dell'Allegato II e' sostituito dal seguente: 
  «17)  Stoccaggio  di  gas  combustibile  in  serbatoi   sotterranei
naturali in unita'  geologiche  profonde  e  giacimenti  esauriti  di
idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE  relativa  allo  stoccaggio  geologico  del  biossido   di
carbonio»; 
  p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente: 
  «h) costruzione di strade urbane di  scorrimento  o  di'  quartiere
ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie  con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»; 
  q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda e'
sostituita  dalla  seguente:  «o)  opere  di  canalizzazione   e   di
regolazione dei corsi d'acqua». 
  r) la lettera n) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente: 
  «n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli  impianti
di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita'  superiore  a
10.000 metri cubi». 
  2. Il decreto di cui all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma
1, lettera c), del  presente  articolo,  e'  adottato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, non si applicano a partire dalla data di entrata in  vigore  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio  e
del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo. 
  4. Nei  casi  in  cui  debbano  essere  sottoposti  a  verifica  di
assoggettabilita'  postuma,   anche   a   seguito   di   annullamento
dell'autorizzazione   in   sede   giurisdizionale,   impianti    gia'
autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo
tempo  ritenuta  esclusa  sulla   base   delle   soglie   individuate
nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile
2006, n.  152,  e  nella  legislazione  regionale  di  attuazione  la
procedura  di  verifica  di  assoggettabilita'  e'  svolta  a   norma
dell'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),   del   predetto   decreto
legislativo,  ferma  restando  la  prosecuzione  dell'attivita'  fino
all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorita'  competente
e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato. 
 
                               ART. 16 
 
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio.  Procedura  di   infrazione   2014/2006,   Caso   EU-Pilot
4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot  5391/13/E1TE1  -  Modifiche  al  decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  recante  attuazione   della
direttiva   2007/2/CE,   che   istituisce    un'infrastruttura    per
l'informazione territoriale nella Comunita'  europea.  Caso  EU-Pilot
                            4467/13/ENVI) 
 
  1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Non
e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei
casi previsti dall'articolo 19-bis.»; 
  b) all'articolo 4, il comma 4 e' abrogato; 
  c) all'articolo 5,  al  comma  2,  le  parole:  «di  cattura»  sono
soppresse e le  parole:  «di  cui  all'articolo  4,  comma  4»,  sono
sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo  sassello;  tordo
bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio» 
  2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio  1992,  n.157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori  dei  fucili
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati  nella  caccia
non possono contenere piu' di due cartucce.». 
  3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna  selvatica;
che non appartengano alle seguenti  specie:»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti  a  tutte  le
specie di uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato  selvatico  nel
territorio  europeo  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,   ad
eccezione delle seguenti:»; 
  b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di
specie di uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato  selvatico  nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione  europea  anche  se
importati dall'estero.». 
  4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la  parola:
«terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere  alla  rete
ai sensi dell'articolo 7 e»; 
  b) all'articolo 1, comma 3, dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «c-bis)  riguardano  un   territorio   soggetto   alla   sovranita'
italiana»; 
  c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera e)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettera b)»; 
  d) all'articolo 1, comma 7,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati  territoriali
detenuti dai comuni o per conto di essi  soltanto  nei  casi  in  cui
l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e'
espressamente previsto dalle norme vigenti.»; 
  e) all'articolo 2, comma 1, dopo  la  lettera  i)  e'  inserita  la
seguente: «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa
da un'autorita' pubblica»; 
  f) all'articolo 4; comma 1,  dopo  le  parole:  «i  metadati»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  conformita'  con  le  disposizioni   di
esecuzione adottate a livello europeo e»; 
  g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato; 
  h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «l-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo  7,  comma  1,
lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui  al  medesimo
comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformita'  alle
disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»; 
  i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del  mare,  sentita  la   Consulta   nazionale   per   l'informazione
territoriale e ambientale di cui  all'articolo  11,  per  il  tramite
della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135,   provvede   affinche'   le
informazioni,  compresi  i  dati,  i  codici  e  le   classificazioni
tecniche, necessarie per garantire la conformita'  alle  disposizioni
di esecuzione di cui al comma 1, siano  messe  a  disposizione  delle
autorita' pubbliche o dei terzi a  condizioni  che  non  ne  limitino
l'uso a tal fine.»; 
  1)  all'articolo  7,  comma  4,  le  parole:  «Il  servizio»   sono
sostituite dalle seguenti: «Un servizio»; 
  m) all'articolo 7, comma 5,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Tale  servizio  sara'  inoltre   reso   disponibile,   su
richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad  essi
relativi siano conformi alle disposizioni di  esecuzione  adottate  a
livello europeo che definiscono,  in  particolare,  gli  obblighi  in
materia di metadati, servizi di rete  e  interoperabilita',  comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
  n) all'articolo 8, comma 3, le  parole  da:  «in  coerenza  con  le
regole tecniche» a:  «legislazione  vigente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA  o  di  altra  struttura
tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai  decreti  di
cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, e  con  le  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a  livello
europeo. In caso di disallineamento delle regole  tecniche  nazionali
rispetto  alle  disposizioni  di  esecuzione   europee   si   procede
all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di  cui  al  medesimo
articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
  o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o»
sono sostituite dalla seguente: «alle»; 
  p) all'articolo  9,  comma  5,  dopo  le  parole:  «la  limitazione
dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»; 
  q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantita'
particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»; 
  r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche  degli  altri
Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai  set
di  dati  territoriali  e  servizi  ad  essi  relativi  a  condizioni
armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a  livello
europeo. I set di dati territoriali e i  servizi  ad  essi  relativi,
forniti sia ai  fini  delle  funzioni  pubbliche  che  possono  avere
ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere 
  agli obblighi informativi in virtu' della legislazione  europea  in
materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»; 
  s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Le autorita' pubbliche  forniscono,  su  base  reciproca  e
equivalente, agli organismi istituiti da  accordi  internazionali  di
cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di  dati
territoriali  e  ai  servizi  ad  essi  relativi.  I  set   di   dati
territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini  delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente  sia
al fine di  adempiere  agli  obblighi  informativi  in  virtu'  della
legislazione europea in materia  ambientale,  non  sono  soggetti  ad
alcuna tariffa.»; 
  t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole:  «del  pubblico»  sono
inserite le seguenti: «, in via permanente,»; 
  u) l'allegato IV e' abrogato. 
  5,  Sono  sempre  assicurati   la   partecipazione   del   pubblico
nell'elaborazione   e   istituzione    di    un'infrastruttura    per
l'informazione territoriale nell'Unione europea  e,  in  particolare,
l'accesso con le modalita' di cui al decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale. 
 
                               ART. 17 
 
(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010,  n.  190,  recante
attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce  un  quadro  per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino -
Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche  alla  Parte  Terza  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
         modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680) 
 
  1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in  essere
in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione«
sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e  le
caratteristiche transfrontaliere.»; 
  b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale  tenga
conto» sono sostituite con le seguenti: «che  comprenda  gli  aspetti
qualitativi e  quantitativi  delle  diverse  pressioni  e  che  tenga
conto»; 
  c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti  di  cui
all'allegato III» sono aggiunte le seguenti:  «e  segnatamente  delle
caratteristiche  fisico  chimiche,  dei  tipi   di   habitat,   delle
caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle  tabelle
1 e 2 del medesimo allegato III»; 
  d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e
integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono  aggiunte
le seguenti: «e, per  quanto  possibile,  tenuto  anche  conto  degli
impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»; 
  e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce»  e'  sostituita
con le seguenti: «elabora ed attua»; 39 all'articolo 11, comma 4,  la
parola: «avvio» e'  sostituita  con  la  seguente:  «attuazione»;  g)
all'articolo 12, comma 2, lettera a): 
  1) dopo le parole: «ricognizione dei  programmi  di  misure,»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «tenendo  conto  delle   pertinenti   misure
prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, 
  dalla normativa relativa a  standard  di  qualita'  ambientale  nel
settore della politica delle acque adottata a livello  comunitario  o
da accordi internazionali,»; 
  2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»; 
  3) dopo le parole: «decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,»
sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  relativa  alla  gestione  della
qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 116, e dalla  normativa  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore  della  politica  delle  acque  o  da
accordi internazionali.». 
  2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i
risultati  dell'attivita'   di   monitoraggio   condotta   ai   sensi
dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti
diffuse, le Autorita' competenti  individuano  misure  vincolanti  di
controllo  dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di  gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti  nell'acqua
o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione   preventiva   o   di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure  di
controllo  sono  riesaminate  periodicamente  e   aggiornate   quando
occorre.». 
  3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, e successive modificazioni,  alla  lettera  A.3.7  "Aree
protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico
delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre  2013"  sono
soppresse. 
 
OMISSIS