DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 116
Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita\' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.
GU n. 155 del 4-7-2008
          
Capo I

Disposizioni generali



                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante delega al Governo
per l\'adempimento di obblighi derivanti dall\'appartenenza dell\'Italia
alle Comunita\' europee - legge comunitaria 2006, ed in particolare
l\'articolo 1, commi 1 e 3, e l\'allegato B;
Vista la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della
qualita\' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva
76/160/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva
76/160/CEE, relativa alla qualita\' delle acque di balneazione;
Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante
attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle
acque di balneazione, nella parte relativa all\'ossigeno disciolto;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
disposizioni in materia ambientale, che prevede, tra l\'altro, agli
articoli 76 e 77, il raggiungimento di obiettivi di qualita\'
ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all\'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 marzo 2008;
Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della
Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non si e\' espressa nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell\'economia e delle
finanze, dell\'ambiente e del territorio e del mare e per i rapporti
con le regioni;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita\' e campo di applicazione

1. Il presente decreto e\' finalizzato a proteggere la salute umana
dai rischi derivanti dalla scarsa qualita\' delle acque di balneazione
anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed
integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:
a) monitoraggio e classificazione della qualita\' delle acque di
balneazione;
b) gestione della qualita\' delle acque di balneazione;
c) informazione al pubblico in merito alla qualita\' delle acque
di balneazione.
3. Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte
di esse nelle quali l\'autorita\' competente prevede che venga
praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di
balneazione.
4. Le norme del presente decreto non si applicano:
a) alle piscine e alle terme;
b) alle acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a
fini terapeutici;
c) alle acque confinate create artificialmente e separate dalle
acque superficiali e dalle acque sotterranee.


          
Capo I

Disposizioni generali



                               Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «autorita\' competente»: l\'autorita\' o le autorita\' di cui agli
articoli 3, 4, e 5, designate per garantire il rispetto delle
prescrizioni del presente decreto;
b) «permanente/permanentemente»: in relazione al divieto di
balneazione, della durata almeno di un\'intera stagione balneare;
c) «inquinamento»: la presenza di contaminazione microbiologica o
di altri organismi o di materiale/sostanza di cui agli articoli 11 e
12 e all\'allegato I, colonna A, che influiscono sulla qualita\' delle
acque di balneazione e comportano un rischio per la salute dei
bagnanti;
d) «inquinamento di breve durata»: la contaminazione microbiologica
di cui all\'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente
identificabili e che si presume normalmente non influisca sulla
qualita\' delle acque di balneazione per piu\' di 72 ore circa dal
momento della prima incidenza e per cui l\'autorita\' competente ha
stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come
indicato nell\'allegato II;
e) «stagione balneare»: il periodo di tempo compreso fra il
1° maggio e il 30 settembre di ogni anno, salvo eccezioni dovute a
motivi climatici, in cui le acque di cui all\'articolo 1, comma 3,
vengono utilizzate per la balneazione;
f) «misure di gestione»: le misure indicate di seguito
riguardanti le acque di balneazione:
1) istituzione e aggiornamento di un profilo delle acque di
balneazione;
2) istituzione di un calendario di monitoraggio;
3) monitoraggio delle acque di balneazione;
4) valutazione della qualita\' delle acque di balneazione;
5) classificazione delle acque di balneazione;
6) identificazione e valutazione delle cause dell\'inquinamento
che potrebbero influire sulle acque di balneazione e nuocere alla
salute dei bagnanti;
7) informazione al pubblico;
8) azioni volte ad evitare l\'esposizione dei bagnanti
all\'inquinamento;
9) azioni volte a ridurre il rischio di inquinamento;
10) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed
al miglioramento delle acque di balneazione;
g) «situazione anomala»: un evento o una combinazione di eventi
che impattano sulla qualita\' delle acque di balneazione nella zona in
questione e il cui verificarsi e\' previsto in media non piu\' di una
volta ogni quattro anni;
h) «serie di dati sulla qualita\' delle acque di balneazione»: i
dati ottenuti a norma dell\'articolo 6;
i) «valutazione della qualita\' delle acque di balneazione»: il
processo di valutazione della qualita\' delle acque di balneazione
utilizzando il metodo di valutazione definito nell\'allegato II;
l) «proliferazione cianobatterica»: un accumulo di cianobatteri
sotto forma di fioritura, stratificazione o schiuma;
m) «acque di balneazione»: le acque di cui all\'articolo 1,
comma 3;
n) «punto di monitoraggio»: la stazione di monitoraggio
localizzata all\'interno di ciascuna acqua di balneazione, nella quale
si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio piu\' elevato
di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.
2. I termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque
interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino
idrografico» e il termine «pubblico interessato» hanno lo stesso
significato ad essi attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni.


          
Capo I

Disposizioni generali



                               Art. 3.
Competenze statali

1. Sono di competenza statale:
a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e
coordinamento delle attivita\' connesse con la applicazione del
presente decreto;
b) l\'aggiornamento e l\'integrazione delle tabelle e delle norme
tecniche allegate, in base a nuove acquisizioni tecniche e
scientifiche o per il miglioramento della qualita\' delle acque
destinate alla balneazione;
c) l\'elaborazione dei dati di monitoraggio e la trasmissione alla
Commissione europea di tutte le informazioni previste dal presente
decreto;
d) l\'informazione al pubblico di cui all\'articolo 15.


          
Capo I

Disposizioni generali



                               Art. 4.
Competenze regionali

1. Sono di competenza regionale:
a) l\'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di
monitoraggio. Le acque di balneazione individuate sono riportate in
appositi registri per le finalita\' di cui all\'articolo 117 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
b) istituzione e aggiornamento del profilo delle acque di
balneazione, secondo le indicazioni fornite nell\'allegato III;
c) l\'istituzione di un programma di monitoraggio prima
dell\'inizio di ogni stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di balneazione di cui
all\'articolo 8;
e) la facolta\' di ampliare o ridurre la stagione balneare secondo
le esigenze o le consuetudini locali;
f) l\'aggiornamento dell\'elenco delle acque di balneazione;
g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al
miglioramento delle acque di balneazione;
h) l\'informazione al pubblico ai sensi dell\'articolo 15.
2. Le regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali secondo le modalita\' stabilite dal presente
decreto, le informazioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1,
nonche\' i risultati delle attivita\' di monitoraggio entro il
30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresi\', le informazioni
di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 entro il
1° marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere a), c), g)
ed h) del comma 1 sono trasmesse, con le medesime scadenze, anche al
Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


          
Capo I

Disposizioni generali



                               Art. 5.
Competenze comunali

1. Sono di competenza comunale:
a) la delimitazione, prima dell\'inizio della stagione balneare,
delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione
permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in
conformita\' a quanto stabilito dall\'apposito provvedimento regionale;
b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora
nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione
inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto
negativo sulla qualita\' delle acque di balneazione o sulla salute dei
bagnanti;
c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle
disposizioni di cui alle lettere a) e b);
d) l\'apposizione, nelle zone interessate, in un\'ubicazione
facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di
balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di
cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell\'articolo 15;
e) la segnalazione in un\'ubicazione facilmente accessibile nelle
immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni
di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c),
dell\'articolo 15.


          
Capo II

Qualita\' e gestione delle acque di balneazione



                               Art. 6.
Monitoraggio

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
individuano ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di
balneazione e determinano la durata della stagione balneare cosi\'
come definita dall\'articolo 2, comma 1, lettera e).
2. Le regioni e le province autonome provvedono affinche\' il
monitoraggio dei parametri indicati nell\'allegato I, colonna A, sia
effettuato secondo le modalita\' dell\'allegato VI. Il primo programma
di monitoraggio dei parametri indicati nell\'allegato I, colonna A,
avviene a decorrere dalla stagione balneare 2009. I risultati di tale
monitoraggio possono essere utilizzati per determinare la serie di
dati sulla qualita\' delle acque di balneazione di cui all\'articolo 7.
Non appena viene avviato il monitoraggio ai sensi del presente
decreto, puo\' cessare il monitoraggio dei parametri di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive
modificazioni.
3. Il punto di monitoraggio e\' fissato, all\'interno di ciascuna
acqua di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti
o il rischio piu\' elevato di inquinamento in base al profilo delle
acque di balneazione.
4. Per ciascuna acqua di balneazione e\' fissato un programma di
monitoraggio prima dell\'inizio di ogni stagione balneare e, per la
prima volta, prima dell\'inizio della stagione balneare 2009. Il
campionamento e\' effettuato non oltre quattro giorni dopo la data
indicata nel calendario di monitoraggio.
5. I campioni prelevati durante l\'inquinamento di breve durata
possono non essere presi in considerazione ai fini della valutazione
di cui all\'articolo 7 e sono sostituiti da campioni prelevati secondo
le modalita\' di cui all\'allegato IV.
6. In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio di
cui al comma 4 puo\' essere sospeso e viene ripreso appena possibile,
dopo il termine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni
in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione anomala.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali ogni sospensione del
programma di monitoraggio, indicandone le ragioni. Esse forniscono
tali rapporti entro sessanta giorni dal verificarsi dell\'evento ed il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica
tali dati alla Commissione europea al piu\' tardi in concomitanza con
la relazione annuale successiva, di cui all\'articolo 16.
8. Le regioni e le province autonome garantiscono che l\'analisi
della qualita\' delle acque di balneazione sia effettuata secondo i
metodi di riferimento specificati nell\'allegato I e le procedure di
cui all\'allegato V. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali puo\' consentire l\'applicazione di metodi o
procedure alternative, purche\' sia dimostrato che i risultati
ottenuti siano equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi
specificati nell\'allegato I e le procedure di cui all\'allegato V.
Tutte le informazioni pertinenti sui metodi o sulle procedure
applicate e sulla loro equivalenza sono trasmesse alla Commissione
europea da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
9. I risultati dei programmi di monitoraggio, eseguiti almeno con
la frequenza indicata negli allegati di cui al presente decreto, sono
trasmessi tempestivamente al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e ai comuni interessati, anche ai fini delle
disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3.


          
Capo II

Qualita\' e gestione delle acque di balneazione



                               Art. 7.
Valutazione della qualita\' delle acque di balneazione

1. La serie di dati sulla qualita\' delle acque di balneazione e\'
ottenuta dalle regioni e dalle province autonome attraverso il
monitoraggio dei parametri di cui all\'allegato I, colonna A.
2. Le valutazioni della qualita\' delle acque di balneazione vengono
effettuate:
a) in relazione a ciascuna acqua di balneazione;
b) al termine di ciascuna stagione balneare;
c) sulla base delle serie di dati sulla qualita\' delle acque di
balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre
stagioni balneari precedenti;
d) secondo la procedura di cui all\'allegato II.
3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, possono stabilire che le valutazioni
di cui al comma 2, lettera c), sulla qualita\' delle acque di
balneazione, siano riferite unicamente alle tre stagioni balneari
precedenti. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali informa preventivamente la Commissione europea, la quale deve
essere altresi\' informata anche nel caso del ripristino delle
valutazioni sulla base di quattro stagioni balneari. Il periodo di
valutazione applicato non puo\' essere modificato piu\' di una volta
ogni cinque anni.
4. La serie di dati sulla qualita\' delle acque di balneazione
utilizzati per effettuare le relative valutazioni comprende almeno 16
campioni, o nelle circostanze particolari di cui all\'allegato IV,
punto 2, 12 campioni.
5. Purche\' siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 o
qualora la serie di dati sulla qualita\' delle acque di balneazione
utilizzata per effettuare la valutazione comprenda almeno 8 campioni,
nel caso di acque di balneazione con una stagione balneare di durata
non superiore a 8 settimane, la valutazione puo\' essere effettuata
sulla base di una serie di dati relativa a meno di quattro stagioni
balneari se:
a) le acque di balneazione sono di nuova individuazione;
b) si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla
classificazione di dette acque di balneazione. In tale caso la
valutazione e\' effettuata sulla base di una serie di dati sulla
qualita\' delle acque di balneazione consistenti unicamente nei
risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche
verificatesi;
c) le acque di balneazione risultano gia\' valutate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. In
tale caso i parametri 2 e 3 di cui all\'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, sono ritenuti
equivalenti ai parametri 2 e 1 dell\'allegato I, colonna A, del
presente decreto.
6. Le regioni e le province autonome possono suddividere o
raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle
valutazioni della qualita\' delle acque di balneazione solo se dette
acque:
a) sono contigue;
b) hanno ricevuto valutazioni simili nei quattro anni precedenti
ai sensi dei commi 2, 4 e 5, lettera c);
c) hanno profili che identificano fattori di rischio comuni o
assenza degli stessi.


          
Capo II

Qualita\' e gestione delle acque di balneazione



                               Art. 8.
Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

1. A seguito della valutazione sulla qualita\' delle acque di
balneazione effettuata ai sensi dell\'articolo 7 le regioni e le
province autonome, conformemente ai criteri stabiliti nell\'allegato
II, classificano tali acque come acque di qualita\':
a) «scarsa»;
b) «sufficiente»;
c) «buona»;
d) «eccellente».
2. La prima classificazione conformemente alle prescrizioni del
presente decreto legislativo e\' completata entro la fine della
stagione balneare 2015.
3. Le regioni e le province autonome assicurano che, entro la fine
della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano
almeno «sufficienti». Esse adottano inoltre misure appropriate per
aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di
qualita\' «eccellente» o «buona».
4. Indipendentemente dal requisito generale di cui al comma 3, le
acque di balneazione possono essere temporaneamente classificate come
acque di qualita\' «scarsa». In tale caso le regioni e le province
autonome assicurano che le seguenti condizioni siano soddisfatte:
a) per ciascuna acqua di balneazione classificata «scarsa», sono
adottate le seguenti misure che hanno effetto a decorrere dalla
stagione balneare successiva alla classificazione:
1) adeguate misure di gestione, inclusi il divieto di
balneazione, per impedire l\'esposizione dei bagnanti
all\'inquinamento;
2) individuazione delle cause e delle ragioni del mancato
raggiungimento dello status qualitativo «sufficiente»;
3) adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause
di inquinamento;
4) conformemente all\'articolo 15, avvertire il pubblico
mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause
dell\'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo
delle acque di balneazione;
b) se le acque di balneazione sono classificate di qualita\'
«scarsa» per cinque anni consecutivi, e\' disposto un divieto
permanente di balneazione. Le regioni e le province autonome possono
tuttavia disporre un divieto permanente di balneazione prima della
scadenza del termine di cinque anni se ritengono che il
raggiungimento di una qualita\' «sufficiente» non sia fattibile o sia
sproporzionatamente costoso.


          
Capo II

Qualita\' e gestione delle acque di balneazione



                               Art. 9.
Profili delle acque di balneazione

1. Le regioni e le province autonome predispongono, riesaminano e
aggiornano i profili delle acque di balneazione ai sensi
dell\'allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione puo\'
riguardare una singola acqua di balneazione o piu\' acque di
balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione sono
predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011.
2. All\'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili
delle acque di balneazione, si utilizzano anche i dati ottenuti dal
monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.


          
Capo II

Qualita\' e gestione delle acque di balneazione



                              Art. 10.
Misure di gestione in circostanze eccezionali

1. Le autorita\' competenti provvedono affinche\' vengano adottate
misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza
di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente
avere, un impatto negativo sulla qualita\' delle acque di balneazione
o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l\'informazione del
pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.


          
Capo II

Qualita\' e gestione delle acque di balneazione



                              Art. 11.
Rischi da cianobatteri

1. Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un
potenziale di proliferazione cianobatterica, le regioni e le province
autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per
consentire un\'individuazione tempestiva dei rischi per la salute.
2. Le autorita\' competenti, qualora si verifichi una proliferazione
cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute,
adottano immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire
l\'esposizione dei bagnanti, di cui all\'articolo 2, comma 1,
lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).


          
Capo II

Qualita\' e gestione delle acque di balneazione



                              Art. 12.
Altri parametri

1. Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una
tendenza alla proliferazione di macroalghe o fitoplancton marino, le
regioni e le province autonome provvedono allo svolgimento di
indagini per determinarne il grado di accettabilita\' e i rischi per
la salute ed adottano misure di gestione adeguate, di cui
all\'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).
2. Le regioni e le province autonome provvedono affinche\' sia
effettuata l\'ispezione visiva delle acque di balneazione per
individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica,
gomma o altri rifiuti. Qualora si riscontri tale inquinamento, le
autorita\' competenti adottano adeguate misure di gestione, di cui
all\'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).


          
Capo II

Qualita\' e gestione delle acque di balneazione



                              Art. 13.
Cooperazione per le acque interregionali

1. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualita\'
delle acque di balneazione che coinvolge piu\' regioni e province
autonome, queste collaborano, nel modo piu\' opportuno, per attuare il
presente decreto, anche tramite l\'opportuno scambio di informazioni
ed un\'azione comune per limitare tale impatto.


          
Capo III

Scambio di informazioni



                              Art. 14.
Partecipazione del pubblico

1. Le autorita\' competenti, ciascuna per quanto di competenza,
incoraggiano la partecipazione del pubblico all\'attuazione del
presente decreto e assicurano che siano fornite al pubblico
interessato opportunita\' di informarsi sul processo di
partecipazione, e di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami,
in particolare per la preparazione, la revisione e l\'aggiornamento
delle acque di balneazione di cui all\'articolo 6, comma 1. Le
autorita\' competenti tengono conto delle informazioni acquisite.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
fornisce informazioni al pubblico attraverso il proprio sito internet
utilizzando i dati sulla balneazione inviati dalle Regioni e Province
autonome, utilizzando una tecnologia geo-referenziata. Tali
informazioni sono integrate anche dai dati ambientali.
3. Ai fini dell\'integrazione dei dati sanitari relativi allo stato
delle acque di balneazione e dei dati ambientali sui programmi di
miglioramento, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e del Ministro dell\'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, vengono stabilite le modalita\' dirette a
realizzare forme comuni di trattamento dei dati in possesso di
ciascuna amministrazione e garantirne la pubblicita\'.


          
Capo III

Scambio di informazioni



                              Art. 15.
Informazione al pubblico

1. I comuni assicurano che le seguenti informazioni siano divulgate
e messe a disposizione con tempestivita\' durante la stagione balneare
in un\'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di
ciascuna acqua di balneazione:
a) classificazione corrente delle acque di balneazione ed
eventuale divieto di balneazione di cui al presente decreto mediante
una simbologia che risponda agli indirizzi comunitari;
b) descrizione generale delle acque di balneazione, in un
linguaggio non tecnico, basata sul profilo delle acque di balneazione
predisposto in base all\'allegato III;
c) nel caso di acque di balneazione identificata a rischio di
inquinamento di breve durata:
1) avviso di acqua di balneazione a rischio di inquinamento di
breve durata;
2) indicazione del numero di giorni nei quali la balneazione e\'
stata vietata durante la stagione balneare precedente a causa
dell\'inquinamento di cui al n. 1);
3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con
divieto temporaneo di balneazione;
d) informazioni sulla natura e la durata prevista delle
situazioni anomale durante gli eventi di cui articolo 2, comma 1,
lettera g);
e) laddove la balneazione e\' vietata, avviso che ne informi il
pubblico, precisandone le ragioni;
f) ogniqualvolta e\' introdotto un divieto di balneazione
permanente, avviso che l\'area in questione non e\' piu\' balneabile con
la ragione del declassamento;
g) indicazione delle fonti da cui reperire informazioni piu\'
esaurienti, conformemente al comma 2.
2. Le autorita\' competenti, ciascuna per la propria competenza,
utilizzano adeguati mezzi e tecnologie di comunicazione, tra cui
Internet, per promuovere e divulgare con tempestivita\' le
informazioni sulle acque di balneazione di cui al comma 1, nonche\',
ove opportuno, in varie lingue, le seguenti informazioni:
a) elenco delle acque di balneazione;
b) classificazione di ciascuna acqua di balneazione negli ultimi
tre anni e il relativo profilo, inclusi i risultati del monitoraggio
effettuato ai sensi del presente decreto dopo l\'ultima
classificazione;
c) misure di risanamento di cui all\'articolo 2, comma 1,
lettera f), numero 10);
d) nel caso di acque di balneazione classificate «scarse»,
informazioni sulle cause dell\'inquinamento e sulle misure adottate
per prevenire l\'esposizione dei bagnanti all\'inquinamento e per
affrontarne le cause come prescritto nell\'articolo 8, comma 4;
e) nel caso di acque di balneazione a rischio di inquinamento di
breve durata, informazioni generali relative a:
1) condizioni che possono condurre a inquinamento di breve
durata;
2) grado di probabilita\' di tale inquinamento e della sua
probabile durata;
3) cause dell\'inquinamento e delle misure adottate per
prevenire l\'esposizione dei bagnanti all\'inquinamento e per
affrontarne le cause;
f) nel caso di acque interessate dagli inquinamenti di cui agli
articoli 10, 11 e 12, informazioni relative ai rischi per i bagnanti.
3. L\'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 e\' aggiornato e reso
disponibile ogni anno prima dell\'inizio della stagione balneare. I
risultati del monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 2 sono
resi disponibili sul sito web del Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, dalle autorita\' competenti una volta
completate le analisi.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono divulgate non appena
disponibili e comunque non oltre la stagione balneare 2012.
5. Le autorita\' competenti forniscono, se possibile, informazioni
al pubblico, utilizzando la tecnologia geo-referenziata,
presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando
segni e simboli.


          
Capo III

Scambio di informazioni



                              Art. 16.
Comunicazione delle informazioni

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
trasmette alla Commissione europea i risultati del monitoraggio e
della valutazione della qualita\' delle acque di balneazione, nonche\'
una descrizione delle specifiche misure di gestione adottate. Le
informazioni sono trasmesse annualmente, entro il 31 dicembre, per
quanto riguarda la stagione balneare precedente e, per la prima
volta, dopo l\'effettuazione della prima valutazione della qualita\'
delle acque di balneazione a norma dell\'articolo 7.
2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
notifica annualmente alla Commissione europea, prima dell\'inizio
della stagione balneare, l\'elenco di tutte le acque identificate come
acque di balneazione, incluse le ragioni di eventuali cambiamenti
rispetto all\'anno precedente. Si procede in tal senso per la prima
volta anteriormente all\'inizio della stagione balneare immediatamente
successiva al 24 marzo 2009.
3. Dopo l\'avvio del monitoraggio delle acque di balneazione ai
sensi del presente decreto, le comunicazioni inviate ogni anno alla
Commissione europea ai sensi del comma 1 continuano ad essere
trasmesse a norma del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, fino a che non e\'
possibile presentare una prima valutazione ai sensi del presente
decreto. Nel periodo summenzionato il parametro 1 dell\'allegato I del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, non
viene preso in considerazione nella relazione annuale ed i parametri
2 e 3 dell\'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470, vengono considerati equivalenti ai parametri 2
e 1 dell\'allegato I, colonna A, del presente decreto.


          
Capo III

Scambio di informazioni



                              Art. 17.
Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a
decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470,
restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente
decreto, fino all\'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.
Il parametro dell\'ossigeno disciolto non rileva ai fini del giudizio
sulla balneabilita\' ma deve essere sempre monitorato dalle strutture
tecniche che effettuano il programma di sorveglianza. Sono in ogni
caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la
prosecuzione delle attivita\' di controllo algale, sulla base delle
vigenti disposizioni e l\'informazione al pubblico.
2. Ai fini del giudizio di idoneita\' per l\'individuazione delle
zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle
indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non
rileva la valutazione dei parametri pH, colorazione, trasparenza, di
cui all\'articolo 6 e all\'allegato 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure
di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attivita\'
di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e
l\'informazione al pubblico.
3. Le regioni e le province autonome possono effettuare dalla
prossima stagione balneare il programma di monitoraggio, individuando
le aree di balneazione secondo quanto previsto dall\'articolo 7,
comma 6, e dal punto 1, lettere a) e b), dell\'allegato III, ed
individuare il punto di campionamento sulla base dell\'articolo 6,
comma 3.
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata,
alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le
condizioni di qualita\' delle acque tali da imporre il divieto di
balneazione, nonche\' degli ulteriori criteri, modalita\' e specifiche
tecniche per l\'attuazione del presente decreto anche in relazione ai
nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di
quanto non ancora definito dalla Commissione europea.


          
Capo III

Scambio di informazioni



                              Art. 18.
Disposizioni finanziarie

1. Dall\'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne\' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. All\'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto le
amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


          
Capo III

Scambio di informazioni



                              Art. 19.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi\' 30 maggio 2008
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l\'economia e
delle finanze
Prestigiacomo, Ministro
dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano


          
Capo III

Scambio di informazioni



                                                           Allegato I
(previsto dall\'articolo 2)
ACQUE INTERNE


=====================================================================
| | | | E Metodi di
| B Qualita\' | C Qualita\' | D Qualita\' | riferimento
A Parametro | eccellente | buona | sufficiente |dell\'analisi
=====================================================================
1 | | | |
Enterococchi | | | |
intestinali | | | |
espressi in | | | | ISO 7899-1 o
ufc/100 ml | 200 (*) | 400 (*) | 330 (**) | ISO 7899-2
---------------------------------------------------------------------
2 Escherichia| | | |
coli espressi| | | | ISO 9308-3 o
in ufc/100 ml| 500 (*) | 1000 (*) | 900 (**) | ISO 9308-1

(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile. Cfr.
allegato II.
(**) Basato sulla valutazione del 90° percentile. Cfr.
allegato II.

ACQUE COSTIERE E ACQUE DI TRANSIZIONE

=====================================================================
| | | | E Metodi di
| B Qualita\' | C Qualita\' | D Qualita\' | riferimento
A Parametro | eccellente | buona | sufficiente |dell\'analisi
=====================================================================
1 | | | |
Enterococchi | | | |
intestinali | | | |
espressi in | | | | ISO 7899-1 o
ufc/100 ml | 100 (*) | 200 (*) | 185 (**) | ISO 7899-2
---------------------------------------------------------------------
2 Escherichia| | | |
coli espressi| | | | ISO 9308-3 o
in ufc/100 ml| 250 (*) | 500 (*) | 500 (**) | ISO 9308-1

(*) Basato sulla valutazione del 95° percentile. Cfr.
allegato II.
(**) Basato sulla valutazione del 90° percentile. Cfr.
allegato II.


          
Capo III

Scambio di informazioni



                                                          Allegato II
(previsto dall\'articolo 2)
VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE
DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. Qualita\' scarsa.
Le acque di balneazione sono classificate di «qualita\' scarsa» se,
nella serie di dati sulla qualita\' delle acque di balneazione per
l\'ultimo periodo di valutazione (a), i valori percentili (b) delle
enumerazioni microbiologiche sono peggiori (c) rispetto ai valori
corrispondenti alla «qualita\' sufficiente» indicati nell\'allegato I,
colonna D.
2. Qualita\' sufficiente.
Le acque di balneazione sono classificate di «qualita\'
sufficiente»:
1) se, nella serie di dati sulla qualita\' delle acque di
balneazione per l\'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili
delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d)
rispetto ai valori corrispondenti alla «qualita\' sufficiente»
indicati nell\'allegato I, colonna D;
2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di
breve durata, a condizione che:
a) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la
sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per
prevenire l\'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del
caso, un divieto di balneazione;
b) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire,
ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
c) il numero di campioni scartati a norma dell\'articolo 6,
comma 6, a causa dell\'inquinamento di breve durata durante l\'ultimo
periodo di valutazione rappresentino non piu\' del 15% del totale dei
campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel
periodo o non piu\' di un campione per stagione balneare, potendo
scegliere il maggiore.
3. Qualita\' buona.
Le acque di balneazione sono classificate di «qualita\' buona»:
1) se, nella serie di dati sulla qualita\' delle acque di
balneazione per l\'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili
delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori (d)
rispetto ai valori corrispondenti alla «qualita\' buona» indicati
nell\'allegato I, colonna C;
2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di
breve durata, a condizione che:
a) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la
sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per
prevenire l\'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del
caso, un divieto di balneazione;
b) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire,
ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
c) il numero di campioni scartati a norma dell\'articolo 6,
comma 6, a causa dell\'inquinamento di breve durata durante l\'ultimo
periodo di valutazione rappresentino non piu\' del 15% del totale dei
campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel
periodo o non piu\' di un campione per stagione balneare, potendo
scegliere il maggiore.
4. Qualita\' eccellente.
Le acque di balneazione sono classificate di «qualita\' eccellente»:
1) se, nella serie di dati sulla qualita\' delle acque di
balneazione per l\'ultimo periodo di valutazione, i valori percentili
delle enumerazioni microbiologiche sono uguali a o migliori rispetto
ai valori corrispondenti alla «qualita\' eccellente» indicati
nell\'allegato I, colonna B; e
2) se le acque di balneazione sono soggette a inquinamento di
breve durata, a condizione che:
a) siano adottate misure di gestione adeguate, inclusa la
sorveglianza, sistemi di allarme rapido e il monitoraggio, per
prevenire l\'esposizione dei bagnanti mediante un avviso o, se del
caso, un divieto di balneazione;
b) siano adottate misure di gestione adeguate per prevenire,
ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
c) il numero di campioni scartati a norma dell\'articolo 6,
comma 6, a causa dell\'inquinamento di breve durata durante l\'ultimo
periodo di valutazione rappresentino non piu\' del 15% del totale dei
campioni previsti nei calendari di monitoraggio fissati per quel
periodo o non piu\' di un campione per stagione balneare, potendo
scegliere il maggiore.
(a) «Ultimo periodo di valutazione» significa le ultime
quattro stagioni balneari o, se del caso, il periodo
specificato nell\'articolo 7.
(b) Sulla base della valutazione del percentile della
normale funzione di densita\' di probabilita\' (PDF) log10
dei dati microbiologici ricavati su una particolare acqua
di balneazione, il percentile viene cosi\' ricavato:
1) prendere il log10 di tutte le enumerazioni
batteriche nella sequenza di dati da valutare (se si
ottiene un valore zero, prendere invece il log10 del limite
minimo di rilevazione del metodo analitico usato);
2) calcolare la media aritmetica dei log10 (µ);
3) calcolare la deviazione standard dei log10 (omega).
Il punto superiore del 90° percentile della funzione PDF
si ricava dalla seguente equazione: superiore al 90°
percentile = antilog (µ + 1,282 (omega)).
Il punto superiore del 95° percentile della funzione PDF
si ricava dalla seguente equazione: superiore al 95°
percentile = antilog (µ + 1,65 (omega)).
(c) Per «peggiori» si intendono valori di concentrazione
superiori, espressi in ufc/100 ml.
(d) Per «migliori» si intendono valori di concentrazione
inferiori, espressi in ufc/100 ml.


          
Capo III

Scambio di informazioni



                                                         Allegato III
(previsto dall\'articolo 4)

PROFILO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. Il profilo delle acque di balneazione di cui all\'articolo 6
contiene:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche, geografiche e
idrologiche delle acque di balneazione e di altre acque di superficie
nel bacino drenante delle acque di balneazione interessate, che
potrebbero essere una fonte di inquinamento, rilevanti ai sensi della
presente direttiva e come previsto nella direttiva 2000/60/EC;
b) l\'identificazione e la valutazione delle cause di inquinamento
che possono influire sulle acque di balneazione e danneggiare la
salute dei bagnanti;
c) la valutazione del potenziale di proliferazione
cianobatterica;
d) la valutazione del potenziale di proliferazione di macroalghe
e/o fitoplancton;
e) se la valutazione di cui alla lettera b) segnala la presenza
di un rischio di inquinamento di breve durata, le seguenti
informazioni:
previsioni circa la natura, la frequenza e la durata
dell\'inquinamento di breve durata previsto,
informazioni dettagliate sulle restanti cause di inquinamento,
incluse le misure di gestione adottate e le scadenze fissate per
l\'eliminazione di dette cause,
le misure di gestione adottate durante l\'inquinamento di breve
durata e l\'identita\' e le coordinate degli organismi responsabili
della loro adozione;
f) l\'ubicazione del punto di monitoraggio.
2. Se le acque di balneazione sono classificate come acque di
qualita\' «buona», «sufficiente» o «scarsa», il profilo delle acque di
balneazione deve essere riesaminato su base regolare, per valutare se
gli aspetti di cui al punto 1 hanno subito cambiamenti. Se
necessario, occorre aggiornarlo. La frequenza e la portata dei
riesami devono essere stabilite sulla base del tipo e della gravita\'
dell\'inquinamento. Devono comunque rispettare come minimo le
disposizioni e la frequenza specificata nella tabella seguente.

=====================================================================
Classificazione | | |
delle acque di | | {Qualita\' |
balneazione |{Qualita\' buona}| sufficiente} |{Qualita\' scarsa}
=====================================================================
I riesami devono| | |
avvenire almeno | | |
ogni | 4 anni | 3 anni | 2 anni
---------------------------------------------------------------------
Aspetti da | | |
riesaminare | | |
(lettere del | | |
punto 1) | da a) a f) | da a) a f) | da a) a f)

Nel caso di acque di balneazione classificate in precedenza di
«qualita\' eccellente», il profilo delle acque di balneazione deve
essere riesaminato e, se del caso, aggiornato solo se la
classificazione passa a «buona», «sufficiente» o «scarsa». Il riesame
deve riguardare tutti gli aspetti di cui al punto 1.
3. In caso di rilevanti lavori di costruzione o rilevanti
cambiamenti di infrastrutture nelle acque di balneazione o nelle
immediate vicinanze delle stesse, il profilo delle acque di
balneazione deve essere aggiornato prima dell\'inizio della stagione
balneare successiva.
4. Le informazioni di cui al punto 1, lettere a) e b), devono
essere indicate su una mappa dettagliata ogniqualvolta sia possibile.
5. Se l\'autorita\' competente lo ritiene opportuno possono essere
allegate o incluse altre informazioni pertinenti.


          
Capo III

Scambio di informazioni



                                                          Allegato IV
(previsto dall\'articolo 6)

MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

1. Poco prima dell\'inizio di ciascuna stagione balneare deve essere
prelevato un campione. Considerando tale campione aggiuntivo e fatto
salvo il punto 2, per ogni stagione balneare sono prelevati e
analizzati almeno quattro campioni.
2. Tuttavia, per ogni stagione balneare devono essere prelevati e
analizzati solo tre campioni in caso di acque di balneazione:
a) con una stagione balneare di durata non superiore a 8
settimane; oppure
b) situate in una regione soggetta a particolari impedimenti di
tipo geografico.
3. Le date di prelievo sono distribuite nell\'arco di tutta la
stagione balneare, con un intervallo tra le date di prelievo che non
supera mai la durata di un mese.
4. In caso di inquinamento di breve durata, e\' prelevato un
campione aggiuntivo per confermare la conclusione dell\'evento. Questo
campione non deve essere parte della serie di dati sulla qualita\'
delle acque di balneazione. Se e\' necessario sostituire un campione
scartato, deve essere prelevato un campione aggiuntivo 7 giorni dopo
la conclusione dell\'inquinamento di breve durata.


          
Capo III

Scambio di informazioni



                                                           Allegato V
(previsto dall\'articolo 6)
NORME PER LA MANIPOLAZIONE DEI CAMPIONI
PER LE ANALISI MICROBIOLOGICHE

1. Punto di campionamento.
Laddove possibile, i campioni devono essere prelevati 30 centimetri
sotto la superficie dell\'acqua e in acque profonde almeno 1 metro.
2. Sterilizzazione dei contenitori dei campioni.
I contenitori dei campioni sono:
sterilizzati in autoclave per almeno 15 minuti a 121°C, o
sterilizzati a secco a una temperatura compresa tra 160°C e 170°C
per almeno un\'ora, o
contenitori per campioni, forniti irradiati direttamente dal
fabbricante.
3. Campionamento.
Il volume del contenitore di campionamento dipende dalla quantita\'
di acqua necessaria per verificare ciascun parametro; in genere il
volume minimo e\' 250 ml.
I contenitori sono di materiale trasparente, non colorato (vetro,
polietene o polipropilene).
Per evitare la contaminazione accidentale del campione, chi
effettua il prelievo impiega una tecnica asettica per garantire la
sterilita\' dei contenitori. Se il campionamento viene effettuato
correttamente, non sono necessarie altre attrezzature sterili (come
guanti chirurgici sterili, pinze o tubo di campionamento).
Il campione e\' identificato chiaramente con inchiostro indelebile
sul contenitore e sul verbale di campionamento.
4. Stoccaggio e trasporto dei campioni prima dell\'analisi.
In tutte le fasi del trasporto i campioni di acqua sono protetti
contro l\'esposizione alla luce, ed in particolare alla luce solare
diretta.
Il campione e\' conservato ad una temperatura di 4°C circa in una
borsa frigo o, in base alle condizioni climatiche, in un mezzo
refrigerato fino all\'arrivo in laboratorio. Se il trasporto fino al
laboratorio puo\' durare piu\' di quattro ore e\' necessario conservare
il campione in frigorifero.
Il lasso di tempo che intercorre tra il campionamento e l\'analisi
e\' ridotto al minimo. Si raccomanda di analizzare i campioni nello
stesso giorno; se non fosse possibile per motivi pratici, i campioni
sono esaminati al massimo entro 24 ore. Nel frattempo sono stoccati
in un luogo buio a una temperatura di 4°C ± 3°C.