MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 18 aprile 2003
Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione.

Gazzetta Ufficiale N. 100 del 02 Maggio 2003

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta
a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in
Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;
Visti in particolare gli articoli 21, 25 e 211 della predetta
Convenzione che attribuiscono agli Stati rivieraschi, singolarmente o
congiuntamente, la facolta' di adottare misure per salvaguardare la
sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle
risorse biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e
prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e
delle coste;
Viste le conclusioni cui sono unanimamente pervenuti i Ministri dei
trasporti dell'Unione europea nel corso della 2472ª sessione del
Consiglio, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002 e le analoghe
conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 9 dicembre
2002, secondo cui il trasporto degli idrocarburi piu' pesanti deve
aver luogo unicamente mediante navi cisterna a doppio scafo e,
pertanto, gli Stati membri hanno convenuto sull'opportunita' di
adottare misure per controllare e limitare, in termini non
discriminatori ed in conformita' con il diritto internazionale del
mare, il traffico operato con navi di eta' superiore ai quindici anni
adibite al trasporto di dette tipologie di prodotti entro le
200 miglia dal loro litorale, in quanto le medesime costituiscono una
minaccia per l'ambiente marino;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e
13 dicembre 2002 che confermano l'impegno dell'Unione europea per
rafforzare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento
marino;
Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002
sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o
di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il
regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio presentata dalla
Commissione europea il 20 dicembre 2002, che, prevede, tra l'altro,
il divieto di accesso ai porti comunitari per le navi petroliere che
trasportano i prodotti petroliferi pesanti piu' inquinanti;
Visto l'art. 83 del codice della navigazione, come modificato
dall'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la facolta'
di limitare o vietate il transito e la sosta di navi mercantili nel
mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della
navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi
di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali
il divieto si estende;
Preso atto del frequente verificarsi di sinistri marittimi che
coinvolgono navi cisterna a scafo singolo adibite al trasporto di
idrocarburi pesanti, con gravi ripercussioni sull'ecosistema marino e
sulle risorse del mare.
Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la
circondano sono particolarmente vulnerabili alle minacce derivanti da
sinistri marittimi in cui possano incorrere tali navi, tenuto conto
del lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del
Mediterraneo;
Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2003,
con il quale, avvalendosi delle facolta' consentite dall'art. 83 del
codice della navigazione, come modificato, nelle more dell'adozione
delle nuove misure comunitarie di modifica del citato regolamento
(CE) n. 417/2002, sono state adottate disposizioni per il divieto di
accesso di navi cisterna a scafo singolo nei porti, nei terminali
off-shore e nelle zone di ancoraggio nazionali, disposizioni
destinate a rimanere in vigore fino alla data di entrata in vigore
della predetta normativa comunitaria;
Considerato che il dibattito tecnico svoltosi in sede comunitaria
nelle more dell'entrata in vigore del decreto 21 febbraio 2003 ha
consentito di pervenire all'elaborazione di una piu' puntuale
definizione ed individuazione delle unita' navali da assoggettare
alle disposizioni della nuova normativa dell'Unione europea e ad una
piu' chiara definizione delle caratteristiche dei prodotti
trasportati oggetto della normativa in fieri, cosi' come adottate in
sede comunitaria nel corso della sessione del Consiglio dei Ministri
dei trasporti del 27 marzo 2003;
Ritenuto di modificare le disposizioni del predetto decreto
21 febbraio 2003 al fine di introdurre le specificazioni di cui al
precedente considerato e di sostituirlo con il presente
provvedimento, confermandone l'entrata in vigore alla medesima data;
Decreta:
Articolo unico
1. Fino all'entrata in vigore di norme dell'Unione europea di
analogo effetto, e' vietato l'accesso ai porti, ai terminali
off-shore ed alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a
scafo singolo di qualsiasi nazionalita' - non dotate di tecnologie
equivalenti al doppio scafo come definite dalla regola 13.F
dell'annesso I alla Convenzione internazionale per la prevenzione
dell'inquinamento causato dalle navi del 1973, come modificata dal
protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) ne' conformi alle prescrizioni
della vigente regola 13.G del medesimo Annesso - di eta' superiore ai
quindici anni e di portata lorda superiore alle 5.000 tonnellate che
trasportano prodotti petroliferi pesanti.
2. Per «prodotti petroliferi pesanti» si intendono:
a) petroli greggi con una densita' a 15°C superiore a 900 kg/m3;
b) oli combustibili con una densita' a 15°C superiore a 900 kg/m3
o una viscosita' cinematica a 50°C superiore a 180 mm2/s;
c) bitume e catrame e relative emulsioni.
3. Del divieto di cui al comma 1 e' data informazione a tutti gli
Stati parte della Convenzione delle Nazioni unite di Montego Bay sul
diritto del mare del 10 dicembre 1982. Analoga comunicazione e' data
contestualmente all'International Maritime Organization.
4. Il decreto ministeriale 21 febbraio 2003 concernente
«Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti
nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53
del 5 marzo 2003 e' abrogato.
5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 4 maggio 2003.
Roma, 18 aprile 2003


Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi


Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli