Cass. Sez. III n. 3048 del 21 gennaio 2008 (Ud. 13/11/2007)
Pres. Postiglione Est. Mancini Ric. Gastaldello
Alimenti. Competenza giudice penale
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - DETENZIONE - Vendita di prodotti alimentari contenenti residui tossici per l\'uomo - Luogo di consumazione del reato - Giudice competente - Fattispecie: vendita da piazza a piazza.
La competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l\'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore e, quindi, dove si è concluso il contratto.
Pres. Postiglione Est. Mancini Ric. Gastaldello
Alimenti. Competenza giudice penale
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - SOSTANZE VIETATE - DETENZIONE - Vendita di prodotti alimentari contenenti residui tossici per l\'uomo - Luogo di consumazione del reato - Giudice competente - Fattispecie: vendita da piazza a piazza.
La competenza territoriale a conoscere del reato di vendita di sostanze alimentari contenenti residui tossici per l\'uomo di prodotti usati in agricoltura, realizzato attraverso la vendita "da piazza a piazza", appartiene al giudice del luogo dove la merce è consegnata al vettore e, quindi, dove si è concluso il contratto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 13/11/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 02694
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 018458/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GASTALDELLO MOSÈ, N. IL 06/01/1971;
avverso SENTENZA del 27/10/2006 TRIBUNALE di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per annullarsi la sentenza limitatamente all\'imputato GASTALDELLO, dichiarando le competenze del tribunale di Rovigo al quale vanno rimessi gli atti.
Udito il difensore Avv. PLACANICA Cesare sost. proc.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27.10.2006 il tribunale di Trento ha condannato Gastaldello Mosè alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. h) e art. 6 per avere ceduto a Volcan Roberto una partita di bieta contenente residui, tossici per l\'uomo, di prodotti usati in agricoltura (acefale) (mentre ha assolto Volcan Roberto dalla stessa imputazione con la formula perché il fatto non costituisce reato). Il tribunale ha fondato il giudizio di responsabilità sulla circostanza che non risultava che la società rappresentata dall\'imputato Gastaldello avesse mai effettuato controlli sia pure a campione sulla ditta Rezzadore Giancarlo ed Antonio che gli forniva il prodotto. A mezzo del difensore l\'imputato stesso ha proposto ricorso per cassazione continuando in primo luogo ad eccepire così come aveva fatto in tribunale la incompetenza territoriale dell\'Ufficio giudiziario di Trento a favore di quella del tribunale di Rovigo, luogo in cui aveva commercializzato il prodotto consegnandolo al vettore per la consegna all\'acquirente. Con altro motivo ricorda che lo stesso PM aveva chiesto la sua assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato e che erroneamente il giudicante aveva ravvisato una sua colpa nel non avere proceduto a controlli della merce presso il fornitore Rezzadore mentre aveva assolto l\'imputato Volcan, che da lui aveva acquistato, e ciò sul rilievo che il consorzio Coop di cui la ditta Volcan faceva parte svolgeva una attività di autocontrollo per conto dei consorziati. Orbene, rileva in proposito il ricorrente, era stato al contrario dimostrato che una società di analisi era stata da lui incaricata di procedere a controlli anche mediante prelievi a sorpresa e che il sistema di autocontrollo Coop (che all\'imputato Volcan era valsa l\'assoluzione) era finanziato dai fornitori del gruppo fra i quali egli stesso poteva annoverarsi.
Peraltro, contrariamente all\'avviso del giudicante, nessun controllo l\'imputato avrebbe potuto effettuare presso Rezzadore dal momento che questi non era un suo fornitore: egli acquistava infatti la merce presso Maggiolo a sua volta acquirente di Rezzadore. Infine, si rileva nel ricorso che l\'imputato era un grossista di modeste dimensioni e nell\'ambito di questa modesta struttura aveva posto in essere tutti i necessari controlli, così come era emerso in dibattimento, senza contare il capillare controllo posto in essere dal consorzio delle Coop di cui egli stesso era uno dei finanziatori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito saranno precisati. Con l\'ordinanza con la quale è stata respinta l\'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Trento il tribunale stesso osserva per un verso che il reato in questione si consuma nel luogo in cui è avvenuta la vendita del prodotto e per altro verso che il contratto di compravendita si perfeziona nel luogo in cui chi ha proposto la vendita ha ricevuto la accettazione della proposta, luogo, quest\'ultimo, conclude il tribunale sul punto, non conosciuto. L\'ulteriore conclusione del giudicante è che la eccezione di incompetenza deve essere respinta perché non provata. Il ragionamento non è condivisibile.
In primo luogo sul piano generale dei principi perché il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale non può costituire - come invece avviene nella proposizione della ordinanza del tribunale trentino - la sanzione, in danno di chi avanza l\'eccezione stessa, per non essere riuscito a provarla. Al relativo accertamento infatti il giudice penale deve procedere di ufficio e ben può anche di ufficio, senza dunque essere stato sollecitato dalle parti del processo, dichiarare la propria incompetenza. Il che significa che l\'accoglimento o il rigetto della eccezione non può che essere il risultato di una o una serie di argomentazioni positivamente e concretamente svolte dal giudicante. Ma il ragionamento è parimenti non condivisibile anche allorché lo si confronti con la concreta fattispecie di cui si tratta.
È invero pacifico, in fatto, che il luogo ove l\'imputato svolgeva il proprio commercio faceva parte del circondario del tribunale di Rovigo come è pure pacifico che qui la merce in questione fu consegnata al vettore per la consegna all\'acquirente di Trento. Il rapporto contrattuale de quo si configura quindi come una vendita da piazza a piazza con la conseguenza, nella specie, che esso deve considerarsi concluso nel luogo - Lusia, provincia di Rovigo - dove la merce venne consegnata dall\'imputato al vettore, con il conseguente passaggio della proprietà, in quel momento, all\'acquirente. In tal senso è l\'unanime orientamento di questa Corte Suprema come risulta fra altre da Sez. 2 civ., ord. n. 1057 del 2005 Rv 578503. L\'accoglimento di questo motivo di impugnazione comporta l\'annullamento della impugnata sentenza in quanto emessa da giudice territorialmente incompetente ed è assorbente di tutti gli altri mezzi di annullamento proposti con lo stesso ricorso. P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all\'imputato Gastaldello dichiarando la competenza del tribunale di Rovigo cui vanno rimessi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 13/11/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 02694
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 018458/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GASTALDELLO MOSÈ, N. IL 06/01/1971;
avverso SENTENZA del 27/10/2006 TRIBUNALE di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per annullarsi la sentenza limitatamente all\'imputato GASTALDELLO, dichiarando le competenze del tribunale di Rovigo al quale vanno rimessi gli atti.
Udito il difensore Avv. PLACANICA Cesare sost. proc.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27.10.2006 il tribunale di Trento ha condannato Gastaldello Mosè alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. h) e art. 6 per avere ceduto a Volcan Roberto una partita di bieta contenente residui, tossici per l\'uomo, di prodotti usati in agricoltura (acefale) (mentre ha assolto Volcan Roberto dalla stessa imputazione con la formula perché il fatto non costituisce reato). Il tribunale ha fondato il giudizio di responsabilità sulla circostanza che non risultava che la società rappresentata dall\'imputato Gastaldello avesse mai effettuato controlli sia pure a campione sulla ditta Rezzadore Giancarlo ed Antonio che gli forniva il prodotto. A mezzo del difensore l\'imputato stesso ha proposto ricorso per cassazione continuando in primo luogo ad eccepire così come aveva fatto in tribunale la incompetenza territoriale dell\'Ufficio giudiziario di Trento a favore di quella del tribunale di Rovigo, luogo in cui aveva commercializzato il prodotto consegnandolo al vettore per la consegna all\'acquirente. Con altro motivo ricorda che lo stesso PM aveva chiesto la sua assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato e che erroneamente il giudicante aveva ravvisato una sua colpa nel non avere proceduto a controlli della merce presso il fornitore Rezzadore mentre aveva assolto l\'imputato Volcan, che da lui aveva acquistato, e ciò sul rilievo che il consorzio Coop di cui la ditta Volcan faceva parte svolgeva una attività di autocontrollo per conto dei consorziati. Orbene, rileva in proposito il ricorrente, era stato al contrario dimostrato che una società di analisi era stata da lui incaricata di procedere a controlli anche mediante prelievi a sorpresa e che il sistema di autocontrollo Coop (che all\'imputato Volcan era valsa l\'assoluzione) era finanziato dai fornitori del gruppo fra i quali egli stesso poteva annoverarsi.
Peraltro, contrariamente all\'avviso del giudicante, nessun controllo l\'imputato avrebbe potuto effettuare presso Rezzadore dal momento che questi non era un suo fornitore: egli acquistava infatti la merce presso Maggiolo a sua volta acquirente di Rezzadore. Infine, si rileva nel ricorso che l\'imputato era un grossista di modeste dimensioni e nell\'ambito di questa modesta struttura aveva posto in essere tutti i necessari controlli, così come era emerso in dibattimento, senza contare il capillare controllo posto in essere dal consorzio delle Coop di cui egli stesso era uno dei finanziatori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito saranno precisati. Con l\'ordinanza con la quale è stata respinta l\'eccezione di incompetenza territoriale del tribunale di Trento il tribunale stesso osserva per un verso che il reato in questione si consuma nel luogo in cui è avvenuta la vendita del prodotto e per altro verso che il contratto di compravendita si perfeziona nel luogo in cui chi ha proposto la vendita ha ricevuto la accettazione della proposta, luogo, quest\'ultimo, conclude il tribunale sul punto, non conosciuto. L\'ulteriore conclusione del giudicante è che la eccezione di incompetenza deve essere respinta perché non provata. Il ragionamento non è condivisibile.
In primo luogo sul piano generale dei principi perché il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale non può costituire - come invece avviene nella proposizione della ordinanza del tribunale trentino - la sanzione, in danno di chi avanza l\'eccezione stessa, per non essere riuscito a provarla. Al relativo accertamento infatti il giudice penale deve procedere di ufficio e ben può anche di ufficio, senza dunque essere stato sollecitato dalle parti del processo, dichiarare la propria incompetenza. Il che significa che l\'accoglimento o il rigetto della eccezione non può che essere il risultato di una o una serie di argomentazioni positivamente e concretamente svolte dal giudicante. Ma il ragionamento è parimenti non condivisibile anche allorché lo si confronti con la concreta fattispecie di cui si tratta.
È invero pacifico, in fatto, che il luogo ove l\'imputato svolgeva il proprio commercio faceva parte del circondario del tribunale di Rovigo come è pure pacifico che qui la merce in questione fu consegnata al vettore per la consegna all\'acquirente di Trento. Il rapporto contrattuale de quo si configura quindi come una vendita da piazza a piazza con la conseguenza, nella specie, che esso deve considerarsi concluso nel luogo - Lusia, provincia di Rovigo - dove la merce venne consegnata dall\'imputato al vettore, con il conseguente passaggio della proprietà, in quel momento, all\'acquirente. In tal senso è l\'unanime orientamento di questa Corte Suprema come risulta fra altre da Sez. 2 civ., ord. n. 1057 del 2005 Rv 578503. L\'accoglimento di questo motivo di impugnazione comporta l\'annullamento della impugnata sentenza in quanto emessa da giudice territorialmente incompetente ed è assorbente di tutti gli altri mezzi di annullamento proposti con lo stesso ricorso. P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all\'imputato Gastaldello dichiarando la competenza del tribunale di Rovigo cui vanno rimessi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008