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Consiglio di Stato Sez. VI sent.2677 del 15 maggio 2003
Beni ambientali. Parchi regionali.

Consiglio di Stato Sez

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi riuniti in appello:

1) n. 1338 del 2002, proposto dal Comune di Monguzzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Francesco Romanelli e Umberto Grella di Besana Brianza, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Guido Francesco Romanelli,

contro

- il signor Egidio Proserpio e la s.a.s. Horus, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitisi in giudizio;

- la Regione Lombardia, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Achille Colombo, Viviana Fidani e Federico Tedeschini, ed elettivamente domiciliato in Roma, al largo Messico n. 7, presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini,

- il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. I, 10 dicembre  2001, n. 7880, e per la integrale reiezione del ricorso di primo grado n. 4891 del 2000;

2) n. 1385 del 2002, proposto dal Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenato e difeso dagli avvocati Guido Francesco Romanelli e Umberto Grella di Besana Brianza, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Guido Francesco Romanelli,

contro

- il signor Egidio Proserpio e la s.a.s. Horus, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitisi in giudizio;

- la Regione Lombardia, in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Achille Colombo, Viviana Fidani e Federico Tedeschini, ed elettivamente domiciliato in Roma, al largo Messico n. 7, presso lo studio dell’avvocato Federico Tedeschini,

- il Comune di Monguzzo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. I, 10 dicembre  2001, n. 7880, e per la integrale reiezione del ricorso di primo grado n. 4891 del 2000;

Visti i ricorsi in appello, con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, depositati in data 13 e16 marzo 2002;

Vista la memoria depositata in data 20 settembre 2002 nel giudizio n. 1338 del 2002;

Vista la memoria depositata dal Parco Regionale della Valle del Lambro, nel giudizio n. 1385 del 2002;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti all’udienza del 18 febbraio 2003;

Udito l’avvocato Guido Francesco Romanelli per il Comune di Monguzzo e l’avv. Abbamonte per delega dell’avv. Tedeschini;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con la delibera n. VII/601 del 28 luglio 2000, la giunta regionale della Lombardia ha approvato il piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Valle del Lambro.

Col ricorso n. 4891 del 2000, proposto al TAR per la Lombardia, il signor Egidio Proserpio e la s.a.s. Horus hanno impugnato la delibera della giunta regionale, chiedendone l’annullamento per incompetenza ed eccesso di potere.

Il TAR, con la sentenza n. 7880 del 2002, ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo ed ha annullato la delibera regionale per inadeguata motivazione.

2. Con gli appelli n. 1338 e n. 1385 del 2002, la sentenza del TAR è stata impugnata dal Comune di Monguzzo e dal Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro, i quali hanno chiesti che, in riforma della sentenza gravata, sia integralmente respinto il ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, che ha aderito alle conclusioni formulate dagli appellati.

Nel corso dei giudizi, hanno depositato memorie difensive il Comune di Monguzzo  il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro, che hanno illustrato le relative deduzioni ed hanno insistito nelle già formulate conclusioni.

3. All’udienza del 18 febbraio 2003 le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il TAR per la Lombardia ha accolto il secondo motivo di primo grado ed ha in parte annullato la delibera n. VII/601 del 28 luglio 2000, con cui la giunta regionale della Lombardia ha approvato il piano territoriale di coordinamento del parco regionale della Valle del Lambro (in precedenza adottato dal Consorzio del Parco con la delibera dell’assemblea n. 3 del 15 gennaio 1997).

In accoglimento della censura degli odierni appellati (il cui terreno è stato destinato ad area agricola), il TAR ha rilevato che:

- nel corso dell’istruttoria relativa alla redazione del piano territoriale di coordinamento, la Regione ha istituito una conferenza di servizi per valutare le osservazioni nel frattempo formulate;

- nelle sedute dell’11 maggio e dell’8 giugno 2000, la conferenza di servizi ha elaborato alcuni criteri per la valutazione delle osservazioni, tra cui il numero 3, sulla riconferma delle valutazioni espresse dall’Ente gestore del Parco, il numero 12 sulla valutazione dei contenziosi in atto e il numero 14 sulla valutazione delle diverse previsioni degli strumenti urbanistici e del medesimo piano territoriale;

- l’osservazione n. 91, formulata dagli appellati, sarebbe stata respinta sulla base di una insufficiente motivazione, perché si è tenuto conto del solo criterio n. 3 e non anche dei criteri n. 12 e n. 14, nel senso che non si sarebbe tenuto conto della proposizione di un loro ricorso avverso la delibera di adozione del piano territoriale e non si sarebbe valutata la destinazione derivante dal piano regolatore, antecedente alla medesima adozione del piano territoriale.

2. Con i gravami in esame (da riunire per essere decisi congiuntamente, perché rivolti avverso la medesima sentenza), il Comune di Monguzzo e il Consorzio del Parco Regionale della Valle del Lambro (nei cui territori si trova il terreno dell’appellata) hanno chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado sia integralmente respinto.

In particolare, secondo l’assunto (v. pp. 8 ss. dei gravami), la contestata delibera della giunta regionale è stata emessa nel rispetto dei criteri elaborati in sede istruttoria dalla conferenza di servizi, poiché sull’osservazione n. 91 già si era motivatamente espresso l’Ente gestore del Parco, con motivazioni specifiche tali da rendere non necessaria una ulteriore valutazione dell’Ente, peraltro non prevista dall’art. 19 della legge regionale n. 86 del 1983 (come modificato dalla legge n. 11 del 2000), che ha disciplinato il procedimento di approvazione del Piano territoriale del Parco.

3. Ritiene la Sezione che le censure così riassunte siano fondate e vadano accolte.

3.1. In punto di fatto, emerge dalla documentazione acquisita che, nel corso della fase di adozione del Piano territoriale, l’osservazione n. 91 – formulata dalla società appellata – era stata specificamente valutata e disattesa dall’Ente gestore del Parco.

Infatti, la scelta di destinare il terreno de quo ad area agricola:

- dapprima è stata motivata in relazione ad una ponderazione degli interessi in conflitto, da cui è emersa la prevalenza di quello “alla conservazione del territorio e del paesaggio, beni primariamente tutelati dall’ordinamento” (per evitare “l’espansione residenziale di Monguzzo secondo una direttrice ambientalmente non accettabile” che avrebbe creato “anche un significativo pregiudizio paesistico”): v. la delibera n. 3 del 15 gennaio 1997;

- a seguito della presentazione delle osservazioni degli interessati, è stata poi ribadita dall’Ente, “in quanto l’area in questione, caratterizzata dalla presenza di cortine boschive e di vasti appezzamenti agricoli coltivati, merita di essere preservata da future espansioni urbanizzative anche per mantenere piena possibilità di percezione panoramica del gradevole contesto d’intorno, risultando appropriata la classificazione agricola di interesse ambientale”: v. la delibera n. 13 del 3 aprile 1998.

Poiché gli interessati hanno proposto un ricorso al TAR (nel frattempo dichiarato perento) avverso la delibera di adozione del Piano territoriale, si tratta di verificare se – sulla base dei criteri elaborati in data 11 maggio 2000 e malgrado l’assenza di diversi elementi di fatto sopravvenuti – la conferenza dei servizi avrebbe dovuto riconoscere rilievo alla proposizione di tale ricorso e riprendere in esame l’osservazione n. 91 e il connesso ricorso giurisdizionale (direttamente o richiedendo un ulteriore parere all’Ente gestore del Parco).

3.2. Ad avviso della Sezione, dalla lettura dei criteri da essa elaborati, si evince che la conferenza dei servizi aveva ritenuto di non sovrapporre le proprie valutazioni a quelle già diffusamente espresse dall’Ente gestore del Parco – e ritenute esaustive - nel corso della fase di adozione del Piano territoriale (e sostanzialmente anche richiamate dai rappresentanti dell’Ente in sede di conferenza).

Ciò emerge dalla lettura dei tredici criteri, enunciati per “analizzare le osservazioni al piano”.

Nella richiamata seduta dell’11 maggio 2000, la conferenza dei servizi con il criterio n. 3, ha esplicitamente ritenuto di fare proprie tutte le valutazioni già espresse dall’Ente gestore del Parco, per quanto riguardava le osservazioni “effettuate dai privati, dalle associazioni, dalle aziende” (così come col criterio n. 4 ha fatto proprie le valutazioni svolte dall’Ente sulle osservazioni di enti pubblici, associazioni di categoria e partiti politici), mentre col successivo criterio n. 12, ha rilevato l’opportunità di “esaminare con particolare attenzione i ricorsi al TAR e i contenziosi in atto”.

Dalla congiunta lettura dei due criteri si evince che la conferenza dei servizi – anche per le esigenze di celerità dei propri lavori - ha espressamente condiviso nel loro complesso ed ha fatto proprie (escludendo così ulteriori approfondimenti propri o dell’Ente) tutte le valutazioni specificamente già “effettuate” dall’Ente gestore del Parco in relazione alle osservazioni esaminate nella fase che ha preceduto la delibera di adozione del Piano territoriale (v. anche le risultanze del verbale della conferenza finale dell’8 giugno 2000, in cui si è dato atto che il rappresentante dell’Ente gestore del Parco aveva “riconfermato” tutte le precedenti valutazioni espresse sulle osservazioni proposte).

La conferenza dei servizi (tranne alcune questioni specificamente determinate, ad esempio al criterio n. 13) ha invece ritenuto di limitare la propria “particolare attenzione” soltanto sulle questioni “nuove”, non esaminate nel corso della fase della adozione del Piano perché sopravvenute:

- il criterio n. 1 ha riguardato le osservazioni “pervenute alla Regione Lombardia fuori termine”, e dunque non esaminate in precedenza dall’Ente gestore del Parco;

- il criterio n. 12 ha riguardato le ulteriori questioni sollevate con “i ricorsi al TAR e ai contenziosi in atto”, e cioè riguardanti le controversie sorte successivamente alla fase della adozione e rispetto alle quali necessariamente non emergeva alcuna specifica valutazione dell’Ente gestore del Parco e risultava opportuna, per la prima volta, una valutazione in sede di conferenza dei servizi.

La conferenza dei servizi, pertanto, non si era autovincolata a riesaminare anche le questioni specificamente già trattate dall’Ente gestore del Parco e contestate in sede giurisdizionale (dal momento che espressamente il criterio n. 3 aveva sancito la regola generale per cui le motivate valutazioni dell’Ente non sarebbero state più poste in discussione): essa si era limitata a disporre che avrebbe valutato se, per chiudere il contenzioso sorto a seguito della adozione del Piano territoriale, occorreva prendere misure conformi all’interesse pubblico, in assenza di specifiche e contrarie determinazioni dell’Ente gestore del Parco.

In altri termini, sulla base dei criteri adottati, la conferenza dei servizi si è vincolata a non rivalutare le motivate determinazioni già assunte dall’Ente gestore del Parco e ad esaminare unicamente le nuove contestazioni sorte – in sede amministrativa o giurisdizionale - dopo la conclusione della fase di adozione del Piano.

In assenza di diversi elementi di fatto e di ulteriori osservazioni degli appellati, pertanto, non è ravvisabile alcun profilo di violazione dei prefissati criteri nella determinazione della conferenza dei servizi di non porre in discussione le valutazioni formulate dall’Ente, sopra riportate al punto 3.1., anche se nel frattempo queste erano state oggetto di un ricorso giurisdizionale.

3.3. Gli appellanti hanno altresì dedotto che, contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, la conferenza dei servizi non ha neanche violato il criterio n. 14, perché esso nella specie non può essere considerato applicabile.

3.4. Anche tale censura risulta fondata e va accolta.

Dalla lettura del verbale della seduta dell’11 maggio 2000, emerge che i criteri 14, 15 e 16 sono stati approvati esclusivamente “per l’esame delle osservazioni previste dai precedenti punti 1, 9, 10, 11 e 12”, senza alcun richiamo al precedente criterio n. 3.

Ciò comporta che, ferme restando le specifiche valutazioni già rese sulle osservazioni dall’Ente gestore del Parco, le discordanze tra gli strumenti urbanistici vigenti e le previsioni del Piano territoriale in itinere si sarebbero dovute prendere in considerazione (sulla base del criterio ‘accessorio’ n. 14) solo se ciò fosse stato evidenziato con osservazioni ‘nuove’ (dirette alla Regione o emergenti dal contenzioso successivo alla adozione del Piano - col richiamo ai criterio n. 1 e n. 12-, ovvero - rispettivamente, col richiami ai criteri 9, 10 e 11-  nei casi di osservazioni riferibili a interessi collettivi e ad enti pubblici, associazioni di categoria o partiti, di osservazioni di carattere generale e normativo ovvero riguardanti specifiche aree, nel cui novero non rientra quella in questione).

Non trovando alcuna deroga il criterio n. 3, risulta pertanto infondata la deduzione di primo grado, secondo cui la conferenza dei servizi avrebbe dovuto nella specie fare applicazione del criterio n. 14: l’Ente gestore aveva già motivatamente disatteso l’osservazione n. 91, con una valutazione che, in base al criterio n. 3, non poteva più essere posta in discussione.

4. Per le ragioni che precedono, gli appelli in esame risultano fondati e vanno accolti.

Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va respinto il secondo motivo del ricorso originario, con la sua conseguente integrale reiezione.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie, previa loro riunione, gli appelli n. 1338 e n. 1385 del 2002 e, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso di primo grado n. 4891 del 2000.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 18 febbraio 2003, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:

Mario Egidio SCHINAIA                                                       Presidente

Sergio SANTORO                                                                 Consigliere

Luigi MARUOTTI                                                                  Consigliere Est.

Carmine VOLPE                                                                    Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS                                                        Consigliere