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DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2006, n.114
Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

Gazzetta Ufficiale N. 69 del 23 Marzo 2006

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della
direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, ed in
particolare l'articolo 13;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare, gli
articoli 1, 2, comma 1, lettera f), 10, e l'Allegato B;
Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE
per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei
prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile
2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda
l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido
glicirrizico e il suo sale di ammonio;
Vista la direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005,
che integra talune disposizioni della direttiva 2003/89/CE;
Vista la direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre
2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2005;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
ha espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 febbraio 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della
salute, delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri,
della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Etichettatura degli ingredienti
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Gli ingredienti, elencati nell'Allegato 2, sezione III, o
derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nella
fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma
modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti se
non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.
2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'Allegato
2, sezione III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto
alimentare e presenti anche se in forma modificata, devono figurare
in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; detta
disposizione non si applica se la stessa sostanza figura gia' col
proprio nome nella lista degli ingredienti del prodotto finito.
2-quater. Gli ingredienti elencati all'Allegato 2, sezione III,
devono figurare nell'etichettatura anche delle bevande contenenti
alcool in quantita' superiore a 1,2 per cento in volume.
L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o dei derivati di
cui all'Allegato 2, sezione III, e' preceduta dal termine "contiene",
se detti ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o
nell'elenco degli ingredienti.».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992,
n. 39 - Supplemento ordinario n. 31.
- La direttiva 89/395/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
186 del 30 giugno 1989.
- La direttiva 89/396/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
186 del 30 giugno 1989.
- L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio
2005, cosi' recita:
«Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano,
per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a
decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».
- Gli articoli 1, 2, comma 1, lettera f), 10, e
l'allegato B) della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005 -
Supplemento ordinario n. 76, cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, ivache', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 oti da successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE,
2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE,
2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE, 2004/12/CE,
2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE,
2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono
corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per
l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE,
concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente
articolo, puo' emanare disposizioni integrative e
correttive al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui, rispettivamente,
all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e
all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.»
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) - e) (omissis);
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;»
«Art. 10 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le modalita'
di cui all'art. 1, un decreto legislativo per il
recepimento della direttiva 2003/89/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica
la direttiva 2000/13/CE, in materia di indicazione degli
ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Conti da specifico riferimento alla disciplina relativa
all'indicazione degli ingredienti che possono provocare
allergie o intolleranze, come individuati dall'allegato
III-bis della direttiva 2003/89/CE, il Governo
nell'adozione del suddetto decreto legislativo si conforma
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire, anche mediante rinvio ad un decreto del
Ministro della salute, sulla base dei sistemi di
rilevazione analitica disponibili, la soglia al di sopra
della quale deve essere indicata in etichetta la presenza
dei suddetti ingredienti;
b) qualora sia accertato, sulla base dei migliori
studi scientifici disponibili a livello internazionale, che
la soglia di tossicita' degli ingredienti di cui
all'alinea, per i soggetti affetti da allergia o
intolleranza, sia superiore a quella di cui alla lettera
a), nelle etichette dei prodotti alimentari puo' essere
indicato che i suddetti ingredienti sono presenti, ma in
misura interiore alla soglia di tossicita';
c) stabilire le procedure di autocertificazione che
le imprese devono adottare per la verifica della presenza
degli ingredienti di cui all'alinea nei propri prodotti, in
relazione alle materie prime ed ai processi di lavorazione
utilizzati;
d) stabilire la disciplina relativa all'indicazione
delle informazioni di cui al presente comma in etichetta,
al fine di garantire l'agevole leggibilita' delle medesime
da parte dei consumatori.».
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del
Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti
annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che
completa lo statuto della societa' cooperativa europea per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
B-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta
epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le
decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti
nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che
modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle
zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della
decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la
direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del
Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di
provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
basata su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di
acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.»
La direttiva 2003/89/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
308 del 25 novembre 2003.
La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
124 del 25 maggio 2000.
La direttiva 2004/77/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
162 del 30 aprile 2004.
La direttiva 94/54/CE e' pubblicata nella GUCE n. L 300
del 23 novembre 1994.
La direttiva 2005/26/CE della Commissione fissa un
elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente
esclusi dall'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE,
allegato inserito dall'allegato della direttiva 2003/89/CE.
La direttiva e' pubblicata nella GUCE n. L 75 del
22 marzo 2005.
La direttiva 2003/89/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
308 del 25 novembre 2003.
La direttiva 2005/63/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
258 del 4 ottobre 2005.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell'art. 5 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
«Art. 5 (Ingredienti). - 1. Per ingrediente si intende
qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella
fabbricazione o nella preparazione di un prodotto
alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se
in forma modificata.
2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro
nome specifico; tuttavia:
a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle
categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella
composizione di un altro prodotto alimentare, possono
essere destinati con il solo nome di tale categoria;
b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle
categorie elencate nell'allegato II devono essere designati
con il nome della loro categoria seguito dal loro nome
specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente
appartenga a piu' categorie, deve essere indicata la
categoria corrispondente alla funzione principale che essoti da svolge nel prodotto finito.
2-bis. Gli ingredienti, elencati nell'allegato 2,
sezione III, o derivati da un ingrediente elencato in tale
sezione, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto
finito e presenti anche se in forma modificata, devono
essere indicati nell'elenco degli ingredienti se non
figurano nella denominazione di vendita del prodotto
finito.
2-ter. Le sostanze derivate da ingredienti elencati
nell'allegato 2, sezione III, utilizzate nella
fabbricazione di un prodotto alimentare e presenti anche se
in forma modificata, devono figurare in etichetta col nome
dell'ingrediente da cui derivano; detta disposizione non si
applica se la stessa sostanza figura gia' col proprio nome
nella lista degli ingredienti del prodotto finito.
2-quater. Gli ingredienti elencati all'allegato 2,
sezione III, devono figurare nell'etichettatura anche delle
bevande contenenti alcool in quantita' superiore a 1,2 per
cento in volume. L'indicazione dell'ingrediente o degli
ingredienti o dei derivati di cui all'allegato 2, sezione
III, e' preceduta dal termine «contiene», se detti
ingredienti non figurano nella denominazione di vendita o
nell'elenco degli ingredienti.
3. L'elenco degli ingredienti e' costituito dalla
enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto
alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della
loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una
dicitura appropriata contenente la parola «ingrediente».
4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili
sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel
prodotto finito. L'acqua aggiunta puo' non essere
menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del
prodotto finito.
5. La quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in
un prodotto alimentare e' determinata sottraendo dalla
quantita' totale del prodotto finito la quantita' degli
altri ingredienti adoperati al momento della loro
utilizzazione.
6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma
concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della
fabbricazione, l'indicazione puo' avvenire nell'elenco in
base al loro peso prima della concentrazione o della
disidratazione con la denominazione originaria.
7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da
consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti
possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni
del prodotto ricostituito, purche' la loro elencazione sia
accompagnata da una indicazione del tipo «ingredienti del
prodotto ricostituito» ovvero «ingredienti del prodotto
pronto per il consumo».
8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei
quali nessuno abbia una predominanza di peso rilevante,
quando sono utilizzati in miscuglio in proporzioni
variabili come ingredienti di un prodotto alimentare,
possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti
sotto la denominazione generica di «frutta», «ortaggi» o
«funghi» immediatamente seguita dalla menzione «in
proporzione variabile» e dalla elencazione dei tipi di
frutta, di ortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio e'
indicato, nell'elenco degli ingredienti, in funzione del
peso globale della frutta, degli ortaggi e dei funghi
presenti.
9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante
aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una
predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono
essere elencati in un altro ordine, purche' la loro
elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo «in
proporzione variabile».
10. Le carni, utilizzate nella preparazione dei
prodotti a base di carne, devono essere indicate, con il
nome della specie animale.
10-bis). Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2
per cento nel prodotto finito, possono essere elencati in
un ordine differente dopo gli altri ingredienti.
10-ter). Gli ingredienti simili o sostituibili fra
loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione
o nella preparazione di un prodotto alimentare senza
alterarne la composizione, la natura o il valore percepito,
purche' costituiscano meno del 2 per cento del prodotto
finito e non siano additivi o ingredienti elencati
nell'allegato 2, sezione III, possono essere indicati
nell'elenco degli ingredienti con la menzione «contiene...
e/o...», se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel
prodotto finito.
11. Un ingrediente composto puo' figurare nell'elenco
degli ingredienti con la propria denominazione prevista da
norme specitiche o consacrata dall'uso in funzione del peso
globale, purche' sia immediatamente seguito dalla
enumerazione dei propri componenti.
12. La enumerazione di cui al comma 11 non e'
obbligatoria:
a) se l'ingrediente composto, la cui composizione e'
specificata dalla normativa comunitaria in vigore,
rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta
disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto
disposto all'art. 7, comma 1;
b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli
di spezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del
prodotto finito; detta disposizione non si applica agli
additivi, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 1;
c) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il
quale la normativa comunitaria non rende obbligatorio
l'elenco degli ingredienti.
13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4,
comma 3, non e' obbligatoria, salvo nel caso sia
espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente
sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere
sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.».

Art. 2.
Etichettatura di frutta, ortaggi e funghi
1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali
nessuno abbia una predominanza di peso rilevante, quando sono
utilizzati in miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di
un prodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degli
ingredienti sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi" o
"funghi" immediatamente seguita dalla menzione "in proporzione
variabile" e dalla elencazione dei tipi di frutta, di ortaggi o di
funghi presenti. Il miscuglio e' indicato, nell'elenco degli
ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degli ortaggi
e dei funghi presenti.».

Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n.
109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si vada
nella nota all'art. 1.

Art. 3.
Ingredienti sostituibili
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 5 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per cento
nel prodotto finito, possono essere elencati in un ordine differente
dopo gli altri ingredienti.
10-ter. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro,
suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella
preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la
composizione, la natura o il valore percepito, purche' costituiscano
meno del 2 per cento del prodotto finito e non siano additivi o
ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III, possono essere
indicati nell'elenco degli ingredienti con la menzione "contiene ...
e/o ...", se almeno uno dei due ingredienti sia presente nel prodotto
finito.».

Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n.
109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si vada
nella nota all'art. 1.

Art. 4.
Deroghe per gli ingredienti composti
1. Il comma 12 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
«12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria:
a) se l'ingrediente composto, la cui composizione e' specificata
dalla normativa comunitaria in vigore, rappresenta meno del 2 per
cento del prodotto finito; detta disposizione non si applica agli
additivi, salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1;
b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli di spezie
e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; detta
disposizione non si applica agli additivi, salvo quanto disposto
all'articolo 7, comma 1;
c) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale la
normativa comunitaria non rende obbligatorio l'elenco degli
ingredienti.».

Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n.
109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si vada
nella nota all'art. 1.

Art. 5.
Ingredienti assimilati agli additivi
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono utilizzate
secondo le stesse modalita' e con le stesse finalita' dei coadiuvanti
tecnologici e che rimangono presenti nel prodotto finito, anche se in
forma modificata.».

Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 7, del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato dal presente
decreto cosi' recita:
«Art. 7 (Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti).
- 1. Non sono considerati ingredienti:
a) i costituenti di un ingrediente che, durante il
procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente
tolti per esservi immessi successivamente in quantita' non
superiore al tenore iniziale;
b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto
alimentare e' dovuta unicamente al fatto che erano
contenuti in uno o piu' ingredienti di detto prodotto,
purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto
finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali
adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della
legge 30 aprile 1962, n. 283;
c) i coadiuvanti tecnologici: per coadiuvante
tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata
come ingrediente alimentare in se', che e' volontariamente
utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti
alimentari o loro ingredienti, per rispettare un
determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o
trasformazione e che puo' dar luogo alla presenza, non
intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di
tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a
condizione che questi residui non costituiscano un rischio
per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul
prodotto finito;
d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente
necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per
gli aromi e le sostanze il cui uso e' prescritto come
rivelatore;
d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi,
sono utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse
finalita' dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono
presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata;
1-bis) le esenzioni di cui al comma 1 non si
applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2,
sezione III.
2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente,
salvo quanto disposto da norme specifiche;
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate,
che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano
subito trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei
formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti
ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal
sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari
alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del
sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi
fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di
tale caratteristica nella denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei
vini, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre
con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti
esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non
siano stati aggiunti altri ingredienti.».

Art. 6.
Casi di esenzione
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le esenzioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di
ingredienti indicati all'Allegato 2, sezione III.».

Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n.
109 del 1992, come modificato dal presente decreto, si veda
nella nota all'art. 5.

Art. 7.
Abrogazioni
1. Nell'Allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
sono soppresse le denominazioni «frutta candita» e «ortaggi» e le
relative designazioni.

Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell'allegato 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:

Tabella

* pag. 11
* pag. 12

1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono
indicati nella tabella seguente:


Specie animale Grasso (%) Tessuto connettivo (%)
-- -- --
Mammiferi, esclusi conigli 25 25
e suini, miscugli di specie
con predominanza di mammiferi

Suini 30 25

Volatili e conigli 15 10

2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o
di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri della
definizione di carne sono rispettati, il tenore di «carne
di» deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli
ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura «carne di»,
l'indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di
entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome
specifico della parte anatomica che lo apporta, puo' essere
designato con tale nome.
3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo
il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine di
carne. Il tenore di collagene e' pari ad 8 volte il tenore
di idrossiprolina.
4. Le percentuali di grasso e di connettivo si
applicano sia nella designazione delle carni nella lista
degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la
determinazione della percentuale di cui all'art. 8.
5. Le «carni meccanicamente separate» sono escluse
dalla definizione di «carne» di cui al comma 1 e devono
essere designate come tali seguite dal nome della specie
animale.
6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli
scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli
della testa diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e
della coda.
7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di
specie diverse, le percentuali di grasso e di connettivo
sono proporzionali alle relative quantita».

Art. 8.
Lista degli ingredienti allergenici
1. All'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui all'Allegato I al
presente decreto.
2. Le sostanze indicate nella sezione IV sono temporaneamente
escluse dall'applicazione della sezione III fino al 25 novembre 2007.
3. Ogni modifica alla sezione IV dell'Allegato 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e' adottata con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
della salute.

Note all'art. 8:
- Il testo vigente dell'allegato 2 decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 109, cosi' come modificato dal presente
decreto, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:

Tabella

* pag. 12
* pag. 13

Art. 9.
Prodotti contenenti acido glicirrizico
1. La sezione II dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109, e' completata con l'aggiunta della categoria di
prodotti indicata all'Allegato II al presente decreto.


Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'allegato 2 del decreto legislativo
n. 109 del 1992 si vede nelle note all'art. 8.

Art. 10.
Sostanze diverse dagli ingredienti
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, puo' essere definita, sulla base
dei sistemi di rilevazione analitica disponibili, in attesa di norme
comunitarie specifiche, la soglia al di sopra della quale deve essere
indicata in etichetta la presenza di sostanze di cui alla sezione III
dell'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
diverse dagli ingredienti.

Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'allegato 2 del decreto legislativo
n. 109 del 1992, si veda nelle note all'art. 8.

Art. 11.
Norme transitorie
1. Le etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto
possono essere utilizzate fino al 20 maggio 2006 per i prodotti di
cui all'Allegato II e fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto negli altri casi; i prodotti etichettati entro tali
date, in modo non conforme alle disposizioni del presente decreto,
possono essere venduti fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 12.
Clausola di cedevolezza
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, le norme del presente decreto, afferenti a
materia di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al
recepimento delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e
2005/63/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata, nel rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.


Nota all'art. 12:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza».
- Per le direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE, 2005/26/CE e
2005/63/CE vedi note alle premesse.

Art. 13.
Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Scajola, Ministro delle attivita'
produttive
Storace, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato I
(previsto dall'art. 8, comma 1)

Sezione III
ALLERGENI ALIMENTARI
Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo, avena,
farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati;
Crostacei e prodotti derivati;
Uova e prodotti derivati;
Pesce e prodotti derivati;
Arachidi e prodotti derivati;
Soia e prodotti derivati;
Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);
Frutta a guscio cioe' mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole
(Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di acagiu'
(Anacardium occidentale), noci pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K.
Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia
vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti
derivati;
Sedano e prodotti derivati;
Senape e prodotti derivati;
Semi di sesamo e prodotti derivati;
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10
mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.

Sezione IV
ELENCO DEGLI INGREDIENTI TEMPORANEAMENTE
ESCLUSI DALLA SEZIONE III

|- Sciroppi di glucosio a base di frumento
Cereali contenenti glutine|compreso il destrosio (1)
---------------------------------------------------------------------
|- Maltodestrine a base di frumento (1)
---------------------------------------------------------------------
|- Sciroppi di glucosio a base di orzo
---------------------------------------------------------------------
|- Cereali utilizzati per la distillazione
|di alcool
---------------------------------------------------------------------
|- Lisozima (prodotto da uova) utilizzato
Uova |come additivo del vino
---------------------------------------------------------------------
|- Albumina (prodotta da uovo) utilizzata
|come chiarificante del vino e del sidro
---------------------------------------------------------------------
|- Gelatina di pesce impiegata come
|supporto per la preparazione di vitamine o
Pesce |di carotenoidi e per gli aromi
---------------------------------------------------------------------
|- Gelatina di pesce utilizzata come
|chiarificante della birra, nel sidro e nel
|vino
---------------------------------------------------------------------
Soia |- Olio e grasso di soia raffinato (1)
---------------------------------------------------------------------
|- Tocoferoli misti naturali (E 306),
|tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo
|acetato D-alfa naturale, tocoferolo
|succinato D-alfa naturale a base di soia
---------------------------------------------------------------------
|- Oli vegetali derivati da fitosteroli e
|fitosteroli esteri a base di soia
---------------------------------------------------------------------
|- Estere di stanolo vegetale prodotto da
|steroli di olio vegetale a base di soia
---------------------------------------------------------------------
|- Siero di latte utilizzato nella
Latte |distillazione per alcool
---------------------------------------------------------------------
|- Lactitolo
---------------------------------------------------------------------
|- Prodotti a base di latte (caseine)
|utilizzati come chiarificanti nel vino e
|nel sidro
---------------------------------------------------------------------
|- Frutta a guscio utilizzata nei
Frutta a guscio |distillati di alcool
---------------------------------------------------------------------
|- Frutta a guscio (mandorle e noci)
|utilizzate (come aromi) in alcool
---------------------------------------------------------------------
Sedano |- Olio di foglie e di semi di sedano
---------------------------------------------------------------------
|- Oleoresina di sedano
---------------------------------------------------------------------
Senape |- Olio di senape
---------------------------------------------------------------------
|- Olio di semi di senape
---------------------------------------------------------------------
|- Oleoresina di semi di senape

(1) e prodotti simili sempre che il processo cui sono stati
sottoposti non aumenti il livello di allergenicita' valutato
dall'EFSA per il prodotto da cui sono derivati.



Allegato II
(previsto dall'art. 9)

=====================================================================
Tipo o categoria di prodotti |
alimentari | Indicazione obbligatoria
=====================================================================
| La dicitura "contiene
|liquirizia" va aggiunta subito
|dopo l'elenco degli ingredienti,
|salvo nel caso in cui il termine
f) Dolciumi o bevande contenenti |"liquirizia" figuri gia'
acido glicirrizico o il suo sale |nell'elenco di ingredienti o nella
di ammonio in seguito all'aggiunta|denominazione di vendita del
delle sostanze stesse o di |prodotto. In assenza dell'elenco
liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a |di ingredienti, l'indicazione
una concentrazione pari o |segue la denominazione di vendita
superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l. |del prodotto.
---------------------------------------------------------------------
| All'elenco di ingredienti va
|aggiunta la seguente indicazione:
g) Dolciumi contenenti acido |"contiene liquirizia - evitare il
glicirrizico o il suo sale di |consumo eccessivo in caso di
ammonio in seguito all'aggiunta |ipertensione". In assenza
delle sostanze stesse o di |dell'elenco di ingredienti,
liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a |l'indicazione segue la
una concentrazione pari o |denominazione di vendita del
superiore a 4 g/kg. |prodotto.
---------------------------------------------------------------------
h) Bevande contenenti acido | All'elenco di ingredienti va
glicirrizico o il suo sale di |aggiunta la seguente indicazione:
ammonio in seguito all'aggiunta |"contiene liquirizia - evitare il
delle sostanze stesse o di |consumo eccessivo in caso di
liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a |ipertensione". In assenza
una concentrazione pari o |dell'elenco di ingredienti,
superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in |l'indicazione segue la
caso di bevande contenenti piu' di|denominazione di vendita del
1,2% per volume di alcool. (1) |prodotto.

(1) Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il
consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del
produttore.