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MINISTERO DELLA SALUTE CIRCOLARE 20 febbraio 2006, n.1
Applicazione della procedura di comunicazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2004, n. 230 «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in materia di disciplina della produzione e commercio delle acque gassate e delle bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi».

Gazzetta Ufficiale N. 51 del 2 Marzo 2006

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Alle regioni e province autonome
Alle aziende e associazioni
professionali interessate

Con la presente circolare vengono fornite indicazioni sulle
modalita' applicative del decreto del Presidente della Repubblica in
oggetto per quanto riguarda la procedura di comunicazione di
ingredienti alimentari non previsti dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.
Si sottolinea che la procedura di comunicazione in oggetto non si
applica a ingredienti ricadenti nel campo di applicazione del
regolamento comunitario n. 258/97 (Novel food).
Premesse.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2004 e' stato
pubblicato il regolamento 2 agosto 2004, n. 230, recante modifica al
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in
materia di produzione e commercio delle acque gassate e delle bibite
analcoliche gassate e non gassate confezionate. Tale regolamento e'
stato emanato ai sensi dell'art. 11 della legge comunitaria 2002 e
sostituisce l'attuale procedura autorizzativa di nuovi ingredienti,
con una procedura di «comunicazione» al Ministero della salute e alla
regione e provincia autonoma competente per territorio sullo
stabilimento di produzione, prima di avviare la produzione.
Il Ministero della salute, previa verifica, si occupa di curare la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle sostanze utilizzabili nelle
bibite analcoliche, allo scopo anche di evitare successive
comunicazioni, relative alla stessa sostanza, da parte di altre
imprese.
Ingredienti attualmente utilizzabili.
Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719,
elenca le sostanze utilizzabili nelle bibite analcoliche che sono,
oltre all'acqua potabile, alle acque minerali naturali e alle acque
di sorgente:
succo di frutta;
infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o
amaricanti o aromatizzanti;
essenze naturali;
saccarosio;
acido citrico, acido tartarico.
In conformita' a provvedimenti specifici successivi ed a una
interpretazione consolidata e' possibile utilizzare anche:
additivi alimentari consentiti, di cui al decreto ministeriale 27
febbraio 1996, n. 209;
aromi consentiti, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 107;
succo di ortaggi;
zuccheri di cui al decreto legislativo 20 febbraio 2004 e in ogni
caso zuccheri alimentari.
Risultano autorizzate dal Ministero della salute e dalle regioni e
province autonome, ai sensi della previgente disciplina dell'art. 15,
comma 3, le seguenti altre sostanze:
caffeina;
sali di chinino;
cloruro di sodio;
latte;
miele.
Si ricorda che le bevande arricchite restano soggette a procedura
di notifica dell'etichetta al momento della immissione in commercio,
ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111
(prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare),
secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della sanita'
n. 8 del 16 aprile 1996.
Procedura di comunicazione di altre sostanze alimentari.
L'art. 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
19 maggio 1958, n. 719, modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2 agosto 2004, prevede una comunicazione, prima
di avviare la produzione, al Ministero della salute e alla regione e
provincia autonoma competente per territorio sullo stabilimento di
produzione, da parte delle imprese che vogliono utilizzare nella
preparazione di bevande analcoliche sostanze alimentari diverse da
quelle elencate nell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 719/1958.
La procedura deve essere effettuata nel modo seguente:
1) ogni comunicazione deve essere riferita ad un singolo prodotto
secondo il modello allegato;
2) la comunicazione deve essere inviata al Ministero della salute
- Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e
la sicurezza degli alimenti e all'assessorato alla sanita' della
regione e provincia autonoma competente per territorio sullo
stabilimento di produzione;
3) nella comunicazione relativa all'utilizzo di sostanze
alimentari diverse da quelle elencate nell'art. 2, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 719/1958, ove necessario,
deve essere segnalata la documentazione scientifica relativa alla
idoneita' all'alimentazione umana. Il Ministero si riserva di
acquisirne copia e o di richiedere chiarimenti.
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le regioni e province autonome comunicano all'impresa e al
Ministero della salute eventuali rilievi relativi alla comunicazione
di altre sostanze alimentari, entro sessanta giorni dal ricevimento
della domanda.
Il Ministero della salute, previa verifica, della effettiva
idoneita' delle sostanze oggetto della comunicazione alla
alimentazione umana, anche attraverso la consultazione dei competenti
organismi tecnico scientifici, cura la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale di un elenco delle sostanze comunicate, secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2004.
La presente circolare e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 20 febbraio 2006

Il Ministro della salute: Storace

Allegato

Al Ministero della salute -
Dipartimento per la sanita' pubblica
veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti (ex Ufficio
XIV - DGVA) - Piazza G. Marconi, 25 -
00144 Roma

Il sottoscritto.... rappresentante
della impresa.... con sede legale in .... via/piazza.... n. ......
telefono ....fax....partita IVA o codice
fiscale....
Comunica
ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
19 maggio 1958, n. 719, modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 2 agosto 2004, n. 230, che intende utilizzare nella
produzione della bibita analcolica denominata: .... la seguente
sostanza (indicare il nome scientifico): .... ...., presente con una
percentuale indicativa del: ...., che si dichiara idonea alla
alimentazione umana e alla preparazione di una bevanda analcolica;
a tal fine si forniscono le seguenti informazioni tecniche: .... ....
e/ o (ove necessario) si segnala la disponibilita' della seguente
documentazione scientifica: ....
La bibita e' prodotta nello stabilimento di: ....
....
Allega alla presente:
documentazione (eventuale).
Data, .........................
Firma e
timbro.............................