Cass. Sez. III n. 27265 del 14 luglio 2010 (Ud. 8 giu. 2010)
Pres. Lupo Est. Petti Ric. De Meio
Caccia e animali. Confisca arma
In caso di condanna per il reato d’abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita, non incluse nell’elenco di cui all’articolo 2 della legge n 157 del 1992,la confisca dell’arma non può essere disposta essendo essa prevista per altre e diverse ipotesi di reato. A fortiori essa quindi non può essere disposta in caso di declaratoria di estinzione del reato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/06/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1113
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 2292/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di De Meio Battista, nato a Belluno il 30 gennaio del 1960;
avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Belluno del 29 novembre del 2008;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Salzano Francesco, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letti il ricorso e la sentenza osserva quanto segue.
IN FATTO
Il tribunale di Belluno, con sentenza del 29 novembre del 2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti di De Meio Battista, in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per prescrizione e disponeva la confisca dell'arma sequestrata. Al predetto si era contestato il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. g), per avere abbattuto un esemplare di cervo femmina, appartenente alla tipica fauna alpina, esemplare del quale era vietato l'abbattimento in tutto il territorio provinciale; reato commesso in data 9.10.2005, ed in relazione al quale era stato disposto dagli agenti accertatoli il sequestro dell'arma (poi convalidato dal G.I.P.).
Ricorre per cassazione l'imputato deducendo la violazione della L. n. 157 del 1992, art. 28, per avere il tribunale disposto la confisca dell'arma nonostante la declaratoria di estinzione del reato, posto che la confisca è invece consentita solo in caso di condanna. IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La L. n. 157 del 1992, art. 28, comma 2, dispone che "nei casi previsti dall'art. 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati".
La norma prevede la confisca solo in caso di condanna e peraltro solo per alcune ipotesi di reato tra le quali non rientra quella contestata che è prevista dal capo g) dell'art. 30 dianzi indicato. Pertanto, in caso di condanna per il reato d'abbattimento, cattura o detenzione di specie nei cui confronti la caccia non è consentita, non incluse nell'elenco di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 2, la confisca dell'arma non può essere disposta essendo essa prevista per altre e diverse ipotesi di reato. Afortiori essa quindi non può essere disposta in caso di declaratoria di estinzione del reato. P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'art. 620 c.p.p..
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'arma, che elimina.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010