Sez. 3, Sentenza n. 37866 del 04/05/2004 Ud. (dep. 24/09/2004 ) Rv. 230046
Presidente: Papadia U. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.G. in proc. Davi'. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)
(Annulla con rinvio, Trib. Palermo 1 Luglio 2003)
DEMANIO - Demanio marittimo - Occupazione - Assenza di concessione rilasciata al soggetto occupante - Arbitrarietà - Conseguenze - Fondamento.
Massima (Fonte CED Cassazione)
L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, ai sensi dell'art. 54 e 1161 cod.
nav., quando non è legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace, rilasciato in precedenza al soggetto che ha intenzione di utilizzare in via particolare il bene pubblico, giacchè tale concessione ha natura costitutiva e presuppone che l'amministrazione concedente abbia valutato contemporaneamente la persona del richiedente e l'uso del bene richiesto, nell'ottica dell'interesse pubblico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 04/05/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 867
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 7868/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo;
nei confronti di:
DAVÌ Emilia, n. a Palermo l'8.4.1943;
avverso la sentenza 1.7.2003 del Tribunale di Palermo Sezione distaccata di Carini;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell'1.7.2003 il Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Carini dichiarava non doversi procedere, nei confronti di Davi Emilia, in ordine ai reati di cui:
- agli artt. 55 e 1161 cod. nav. (per avere - senza la prescritta autorizzazione - realizzato opere edilizie entro la zona di 30 metri dal confine demaniale marittimo -
acc. in Carini, l'1.3.1996);
- agli artt. 54 e 1161 cod. nav. (per avere - senza la prescritta autorizzazione - occupato un'area demaniale marittima), perché estinti per prescrizione.
Rilevava il Tribunale che le opere erano già esistenti alla data del 24.5.1986, quando venne emessa ingiunzione di sgombero nei confronti di tale Rosa Cappellano, dante causa dell'imputata, ed a quest'ultima, comunque, non era riferibile l'esecuzione delle stesse. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, il quale ha eccepito che il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. ha natura permanente e che - essendo stata contestata la continuazione tra entrambi i reati ascritti -anche per la contravvenzione di cui agli artt. 55 e 1161 cod. nav. il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del P.G. è fondato e deve essere accolto.
L'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, ai sensi degli artt. 54 e 1161 cod.
nav., e cioè cantra legem, quando non sia legittimata da un titolo concessorio (art. 36 cod.
nav.), valido ed efficace, in precedenza rilasciato proprio al soggetto che intende esercitare un uso particolare del bene pubblico. Trattasi di concessione costitutiva, che sottende - da parte dell'Amministrazione concedente -una contemporanea valutazione della persona del richiedente e dell'uso del bene e tali due parametri si integrano reciprocamente per la valutazione dell'interesse pubblico (vedi Cons. Stato, Sez. 6^ 5.12.1992, n. 977), tenuto anche conto della necessità di acquisire le maggiori garanzie di proficua e corretta utilizzazione della concessione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema:
- configura sicuramente occupazione abusiva, ex art. 1161 cod. nav., il mantenimento senza titolo dell'utilizzazione di spazio demaniale già occupato abusivamente da altri (vedi
Cass., Sez. 3^, 27.7.1994, a 8450);
- l'utilizzazione in area del demanio marittimo, senza specifico titolo, di un'opera realizzata da terzi integra il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale quando il fruitore, pur non avendo realizzato l'opera stessa, ne abbia tuttavia l'autonoma disponibilità e la abbia finalizzata al miglior godimento di una sua proprietà (cfr.
Cass., Sez. 3^, 25.5.1992, n. 6313, Guidobaldi);
- ai fini dell'art. 1161 cod. nav., costituisce "occupazione abusiva" anche il mantenimento senza titolo del possesso dello spazio demaniale in modo corrispondente all'esercizio di un diritto reale di godimento (cfr.
Cass., Sez. 3^: 13.11.1992, n. 10960, Baldini;
25.5.1992, n. 6314).
Il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. non è prescritto, poiché esso ha natura permanente e la permanenza si protrae per tutta la durata della "occupazione" dello spazio demaniale, pur dopo che le opere in cui questa si è materializzata sono state compiute, fino a quando l'occupazione stessa non sia comunque cessata, volontariamente o per intervento dell'autorità (cfr.
Cass., Sez. 3^:
20.5.2003, n. 22045, Bagnato; 10.4.2000, n. 4401, P.M. in proc. Parisi; 17.6.1998, n. 1546; 18.2.1998, n. 1950, Reale; 30.7.1997, n. 7624; 11.6.1997, n. 5532, Russo Volpe).
La contestata continuazione tra le due contravvenzioni dovrà essere valutata dal giudice del merito, ai fini della determinazione dell'inizio della prescrizione anche in ordine al reato di cui agli artt. 55 e 1161 cod.
nav., la cui permanenza, invece, cessa con la definitiva ultimazione delle opere non autorizzate (vedi
Cass.: Sez. Unite, 27.2.2002, Cavallaro e, di recente, Sez. 3^, 22.9.2003, n. 36182, Vetica ed altri; Sez. 3^, 9.1.2003, n. 219, Gabriele). La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata, con rinvio al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 615, e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2004