Sez. 3, Sentenza n. 41268 del 21/09/2004 Ud. (dep. 22/10/2004 ) Rv. 230312
Presidente: Postiglione A. Estensore: Grassi A. Relatore: Grassi A. Imputato: Deri. P.M. Passacantando G. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Grosseto, 29 Maggio 2003)
DEMANIO - Demanio marittimo - Esecuzione di opere nella cosiddetta fascia di rispetto - Reato permanente - Momento di cessazione della permanenza - Autorizzazione in sanatoria per silenzio - Assenso - Estinzione della contravvenzione di cui all'art. 1161 cod.nav. - Esclusione - Rilascio di autorizzazione successiva - Irrilevanza.
Massima (Fonte CED Cassazione)
Il reato di esecuzione di nuove opere nella fascia di rispetto del demanio marittimo in assenza di autorizzazione (art. 1161 cod. nav.) non può essere dichiarato estinto per il rilascio dell'autorizzazione a seguito di silenzio-assenso, in quanto tale autorizzazione - in base al disposto dell'art. 55 cod.nav. - deve intendersi negata se entro novanta giorni l'amministrazione non abbia accolto la domanda dell'interessato e non rileva il successivo rilascio dell'autorizzazione a mantenere le opere in precedenza abusivamente realizzate.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 21/09/2004
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 1751
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 33643/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PERI GIOVANNA, nata a Follonica il 20/12/1956;
avverso sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Grosseto datata 29/5/'03.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Grassi;
Udito il Pubblico Ministero in persona del S. Procuratore Generale Dott. G. Passacantando, che ha chiesto il rigetto del ricorso, perché infondato;
Ascoltato l'Avv. C. Giacchetti, difensore di fiducia del ricorrente;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
OSSERVA
Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Grosseto, datata 29/5/'03, Giovanna Deri veniva condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 300,00 di ammenda, in quanto colpevole del reato previsto dagli artt. 55 e 1161 del codice della navigazione, del quale era chiamata a rispondere per avere, quale proprietaria dello stabilimento balneare "Bagno Golfo" ubicato in Follonica, costruito nuove opere in prossimità del demanio marittimo, senza la prescritta autorizzazione del capo del Compartimento di Livorno, come accertato il 22/4/99. Affermava, fra l'altro, il Giudice di merito:
a) che dalla documentazione amministrativa, fotografica e planimetrica acquisita agli atti, nonché dalle deposizioni rese da Andrea Porzio, titolare dell'Ufficio marittimo di Follonica e da Stefano Porcini, in servizio presso la Capitaneria di porto di Livorno, era emerso che l'imputata, dopo avere fatto demolire la scala di accesso alla spiaggia ed i preesistenti muretti dello stabilimento balneare sopra indicato, aveva fatto costruire, senza la preventiva autorizzazione del competente Capo del Compartimento marittimo, una nuova imponente scala a due rampe e dei muretti in cemento armato destinati ad essere successivamente ricoperti con blocchetti di tufo;
b) che all'atto del sopraluogo, in data 22/4/'99, le dette nuove opere erano ancora in corso;
c) che la procedura amministrativa relativa al condono chiesto dalla Deri aveva avuto esito negativo, stante il parere contrario espresso da una delle Autorità competenti;
d) che della contravvenzione ascrittale l'imputata doveva essere dichiarata colpevole in quanto proprietaria dello stabilimento balneare e committente dei lavori abusivi;
e) che il reato, di natura permanente, non era prescritto stante che le opere alla data sopra indicata non erano ancora state completate. Avverso tale decisione la Deri ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
In particolare la ricorrente deduce, anche con i motivi nuovi contenuti nella memoria del 16/7/'04:
1. che il reato ascrittole avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per avvenuto rilascio di autorizzazione in sanatoria in quanto, avendo presentato la relativa domanda il 7/5/99, nei confronti di essa erano stati acquisiti i parerei favorevoli della Regione, il 7/10/'99 e del Comune di Follonica l'8/11/'99, mentre l'Agenzia del demanio non aveva espresso alcun parere e l'Ufficio del Genio Civile delle Opere marittime aveva dato parere contrario non notificatole, sicché non essendo stato emesso alcun formale provvedimento di accoglimento o di rigetto nel termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza di rilascio della chiesta autorizzazione, questa doveva ritenersi rilasciata per silenzio-assenso;
2. che il reato avrebbe dovuto, comunque, essere dichiarato estinto per prescrizione, perché anche a volere considerare l'interruzione del relativo termine dovuta all'emissione e successiva notifica del decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, ne sarebbe decorso il termine massimo dalla data - 22/4/'99 - dell'accertamento. Con ulteriore memoria del 15/9/'04 il difensore della ricorrente ha documentato che a costei, con provvedimento del Capo del Compartimento marittimo di Livorno in data 9/7/'04, è stata rilasciata autorizzazione a mantenere le opere di cui al capo di imputazione ed ha chiesto che, in conseguenza, la decisione impugnata venga annullata senza rinvio, perché il fatto non costituirebbe reato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, a mente dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali. La contravvenzione, della quale la Deri è stata dichiarata colpevole, non era e non è prescritta perché al termine massimo di quattro anni e sei mesi, previsto dalla legge e decorrente dalla data dell'accertamento (22/4/99), va aggiunto - come statuito da questa Corte Suprema a Sezioni Unite penali con sentenza del 28/11/'01, ric. Cremonese - il periodo di sospensione, ammontante a complessivi undici mesi e sedici giorni (dal 20/7/'01 al 13/12/'01 e dall'11/4/'02 al 24/10/'02), conseguente alla dichiarata presentazione dell'istanza di autorizzazione ed a richieste di rinvii del dibattimento non per ragioni di acquisizione della prova, ne' per concessione di termini a difesa.
La contravvenzione di cui in rubrica non può essere dichiarata estinta per avvenuto rilascio di autorizzazione a seguito di silenzio assenso in quanto, a mente dell'art. 55 co. 3 R.D. 30/3/'42, n. 327 (codice della navigazione) e contrariamente all'assunto della ricorrente, l'autorizzazione necessaria per l'esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo "si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolto la domanda dell'interessato".
L'avvenuto rilascio, in data 9/8/'04, di autorizzazione a mantenere le opere abusivamente realizzate nel '99, e' - in questa sede - giuridicamente irrilevante in quanto il reato si è perfezionato con la realizzazione delle opere di che trattasi senza la "preventiva" autorizzazione e nessuna norma di legge prevede che il rilascio successivo dell'autorizzazione abbia efficacia scriminante o estingua la contravvenzione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso proposto da Giovanna Deri avverso la sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Grosseto, datata 29/5/'03 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2004