Cass. Sez. III n. 27118 del 4 luglio 2008 (Cc.. 23 mag. 2008)
Pres. Altieri Est. Lombardi Ric. Bondelmonte
Ambiente in genere. Autorizzazione integrata ambientale
La nuova disciplina dettata dal D. Lgs 18.2.2005 n. 59, che ha obbligato i detentori di impianti di rilevanti dimensioni a dotarsi dell\'autorizzazione integrata ambientale non consente affatto la prosecuzione dell\'attività ai titolari di impianti preesistenti, che non fossero in regola con la normativa generale fino all\'adeguamento de11\'impianto all\'autorizzazione integrata ottenuta. Ed, infatti, ai sensi dell\'art. 17 del predetto decreto legislativo, contenenti disposizioni transitorie, "Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico. idrico e del suolo. si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell\'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del/\'articolo 5.
Pres. Altieri Est. Lombardi Ric. Bondelmonte
Ambiente in genere. Autorizzazione integrata ambientale
La nuova disciplina dettata dal D. Lgs 18.2.2005 n. 59, che ha obbligato i detentori di impianti di rilevanti dimensioni a dotarsi dell\'autorizzazione integrata ambientale non consente affatto la prosecuzione dell\'attività ai titolari di impianti preesistenti, che non fossero in regola con la normativa generale fino all\'adeguamento de11\'impianto all\'autorizzazione integrata ottenuta. Ed, infatti, ai sensi dell\'art. 17 del predetto decreto legislativo, contenenti disposizioni transitorie, "Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico. idrico e del suolo. si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell\'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del/\'articolo 5.
Considerato in fatto e in diritto
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Pescara ha rigettato l’appello proposto da Bondelmonte Angelo, indagato dei reati di cui agli art. 269, commi primo e settimo, 279, comma primo, del D. Lgs. n. 152/06 e 674 c.p., avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 26.11.2007 che aveva respinto la richiesta di dissequestro di un impianto per l’allevamento di polli.
Il Tribunale della libertà, premesso che il G.I.P. aveva già respinto precedenti istanze dell’interessato dirette ad ottenere la restituzione dell’impianto, ha ritenuto infondate le deduzioni dell’appellante, con le quali si era fatto rilevare che l’impianto per l’allevamento di polli era preesistente all’entrata in vigore del DPR n. 203/1988; si era affermato che a seguito della tempestiva presentazione della richiesta di autorizzazione da parte dell’interessato, tuttora non evasa dagli organi regionali, doveva ritenersi formato il silenzio assenso in ordine a detta richiesta; che, in ogni caso, la predetta autorizzazione alle emissioni in atmosfera risultava attualmente sostituita, in considerazione delle dimensioni dell’impianto, dall’Autorizzazione integrata ambientale, per il cui rilascio l’indagato aveva egualmente presentato tempestiva richiesta.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Bondelmonte, che denuncia la violazione degli art. 12 del DPR n. 203/88, 269 del D. Lgs. n. 152/06 e 5 del D. Lgs n. 59/2005.
Con il motivo di gravame il ricorrente ripropone sostanzialmente le stesse questioni già dedotte dinanzi al giudice di merito e in particolare osserva che l’impianto per l’allevamento dei polli oggetto del sequestro era operante da circa trenta anni ovvero da prima dell’emanazione del DPR n. 203/88; che, a seguito dell’entrata in vigore della normativa che regola le emissioni in atmosfera, l’interessato aveva presentato tempestiva domanda diretta ad ottenere la prescritta autorizzazione, che, per propria inadempienza, la Regione Abruzzo non aveva mai formalmente rilasciato; che il ventennale silenzio dell’amministrazione regionale doveva ritenersi equivalente al rilascio di un’autorizzazione tacita, valutazione suffragata dal fatto che nelle more erano state disposte anche verifiche dell’impianto da parte dell’ARTA, che non avevano dato luogo a rilievi di sorta; che, peraltro, la stessa regione Abruzzo con delibera del 30.10.1998 aveva stabilito che potevano considerarsi tacitamente autorizzati per un periodo di tre anni gli impianti produttori di emissioni in atmosfera in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa delibera e che non superassero i valori limite prescritti dal DM 12.7.1990; che, stanti le eseguite verifiche, doveva escludersi che l’allevamento di polli oggetto del sequestro superasse i predetti valori limite e, in ogni caso, detta delibera doveva ritenersi riferita solo ai nuovi impianti.
Si osserva, infine, che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 372/1999, poi novellato dal D. Lgs n. 59/05, gli allevamenti intensivi con più di 40.000 posti capo sono obbligati a dotarsi di un’unica autorizzazione integrata per tutte le forme di scarico in atmosfera; che l’azienda del ricorrente ha presentato in data 30.11.2004 richiesta della predetta autorizzazione, sicché tale adempimento fa cessare il reato di esercizio senza autorizzazione.
Il ricorso non è fondato.
La impugnata ordinanza ha correttamente rilevato che al Bondelmonte non è stata mai rilasciata la prescritta autorizzazione per le emissioni in atmosfera, richiesta dall’art. 12 del DPR. n. 203/88 anche per gli impianti preesistenti all’entrata in vigore delle disposizioni che regolano le emissioni in atmosfera, e che sulla richiesta a suo tempo presentata dall’interessato non può ritenersi formato il silenzio assenso.
Infatti, in detta materia non opera la regola del silenzio assenso, di cui agli art. 19 e 20 della L. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di autorizzazioni aventi ad oggetto la tutela della salute.
Inoltre l’eccezione prevista dalla disposizione regionale citata dal ricorrente, riferentesi a tutte le richieste di autorizzazione in corso di espletamento, era limitata nel tempo alla durata di tre anni e, peraltro, subordinata alla esistenza dei requisiti prescritti dalla relativa delibera regionale. Orbene, l’ordinanza impugnata ha osservato in proposito che l’indagato non ha mai ottemperato alle prescrizioni dettate dalla citata delibera regionale, non avendo prodotto come prescritto dalla medesima, “istanza di autorizzazione provvisoria generale” e non essendo in possesso del “certificato di regolare conduzione”, mentre a nulla rilevano sul punto le deduzioni del ricorrente fondate su assunti di natura presuntiva.
Infine, la nuova disciplina dettata dal D. Lgs 18.2.2005 n. 59, che ha obbligato i detentori di impianti di rilevanti dimensioni a dotarsi dell’autorizzazione integrata ambientale non consente affatto la prosecuzione dell’attività ai titolari di impianti preesistenti, che non fossero in regola con la normativa generale fino all’adeguamento dell’impianto all’autorizzazione integrata ottenuta.
Ed, infatti, ai sensi dell’art. 17 del predetto decreto legislativo, contenenti disposizioni transitorie, “Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell’articolo 5”.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al rigetto dell’impugnazione segue a carico del ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Pescara ha rigettato l’appello proposto da Bondelmonte Angelo, indagato dei reati di cui agli art. 269, commi primo e settimo, 279, comma primo, del D. Lgs. n. 152/06 e 674 c.p., avverso il provvedimento del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 26.11.2007 che aveva respinto la richiesta di dissequestro di un impianto per l’allevamento di polli.
Il Tribunale della libertà, premesso che il G.I.P. aveva già respinto precedenti istanze dell’interessato dirette ad ottenere la restituzione dell’impianto, ha ritenuto infondate le deduzioni dell’appellante, con le quali si era fatto rilevare che l’impianto per l’allevamento di polli era preesistente all’entrata in vigore del DPR n. 203/1988; si era affermato che a seguito della tempestiva presentazione della richiesta di autorizzazione da parte dell’interessato, tuttora non evasa dagli organi regionali, doveva ritenersi formato il silenzio assenso in ordine a detta richiesta; che, in ogni caso, la predetta autorizzazione alle emissioni in atmosfera risultava attualmente sostituita, in considerazione delle dimensioni dell’impianto, dall’Autorizzazione integrata ambientale, per il cui rilascio l’indagato aveva egualmente presentato tempestiva richiesta.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Bondelmonte, che denuncia la violazione degli art. 12 del DPR n. 203/88, 269 del D. Lgs. n. 152/06 e 5 del D. Lgs n. 59/2005.
Con il motivo di gravame il ricorrente ripropone sostanzialmente le stesse questioni già dedotte dinanzi al giudice di merito e in particolare osserva che l’impianto per l’allevamento dei polli oggetto del sequestro era operante da circa trenta anni ovvero da prima dell’emanazione del DPR n. 203/88; che, a seguito dell’entrata in vigore della normativa che regola le emissioni in atmosfera, l’interessato aveva presentato tempestiva domanda diretta ad ottenere la prescritta autorizzazione, che, per propria inadempienza, la Regione Abruzzo non aveva mai formalmente rilasciato; che il ventennale silenzio dell’amministrazione regionale doveva ritenersi equivalente al rilascio di un’autorizzazione tacita, valutazione suffragata dal fatto che nelle more erano state disposte anche verifiche dell’impianto da parte dell’ARTA, che non avevano dato luogo a rilievi di sorta; che, peraltro, la stessa regione Abruzzo con delibera del 30.10.1998 aveva stabilito che potevano considerarsi tacitamente autorizzati per un periodo di tre anni gli impianti produttori di emissioni in atmosfera in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa delibera e che non superassero i valori limite prescritti dal DM 12.7.1990; che, stanti le eseguite verifiche, doveva escludersi che l’allevamento di polli oggetto del sequestro superasse i predetti valori limite e, in ogni caso, detta delibera doveva ritenersi riferita solo ai nuovi impianti.
Si osserva, infine, che a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs n. 372/1999, poi novellato dal D. Lgs n. 59/05, gli allevamenti intensivi con più di 40.000 posti capo sono obbligati a dotarsi di un’unica autorizzazione integrata per tutte le forme di scarico in atmosfera; che l’azienda del ricorrente ha presentato in data 30.11.2004 richiesta della predetta autorizzazione, sicché tale adempimento fa cessare il reato di esercizio senza autorizzazione.
Il ricorso non è fondato.
La impugnata ordinanza ha correttamente rilevato che al Bondelmonte non è stata mai rilasciata la prescritta autorizzazione per le emissioni in atmosfera, richiesta dall’art. 12 del DPR. n. 203/88 anche per gli impianti preesistenti all’entrata in vigore delle disposizioni che regolano le emissioni in atmosfera, e che sulla richiesta a suo tempo presentata dall’interessato non può ritenersi formato il silenzio assenso.
Infatti, in detta materia non opera la regola del silenzio assenso, di cui agli art. 19 e 20 della L. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di autorizzazioni aventi ad oggetto la tutela della salute.
Inoltre l’eccezione prevista dalla disposizione regionale citata dal ricorrente, riferentesi a tutte le richieste di autorizzazione in corso di espletamento, era limitata nel tempo alla durata di tre anni e, peraltro, subordinata alla esistenza dei requisiti prescritti dalla relativa delibera regionale. Orbene, l’ordinanza impugnata ha osservato in proposito che l’indagato non ha mai ottemperato alle prescrizioni dettate dalla citata delibera regionale, non avendo prodotto come prescritto dalla medesima, “istanza di autorizzazione provvisoria generale” e non essendo in possesso del “certificato di regolare conduzione”, mentre a nulla rilevano sul punto le deduzioni del ricorrente fondate su assunti di natura presuntiva.
Infine, la nuova disciplina dettata dal D. Lgs 18.2.2005 n. 59, che ha obbligato i detentori di impianti di rilevanti dimensioni a dotarsi dell’autorizzazione integrata ambientale non consente affatto la prosecuzione dell’attività ai titolari di impianti preesistenti, che non fossero in regola con la normativa generale fino all’adeguamento dell’impianto all’autorizzazione integrata ottenuta.
Ed, infatti, ai sensi dell’art. 17 del predetto decreto legislativo, contenenti disposizioni transitorie, “Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell’articolo 5”.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al rigetto dell’impugnazione segue a carico del ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.