D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 e D.L. 25 gennaio 2012, n. 2
a cura di Rosa BERTUZZI
Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
(GU n. 19 del 24-1-2012 – Suppl. Ordinario n.18)
e
Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
(GU n. 20 del 25-1-2012)
In materia ambientale, i due Decreti Legge in commento apportano alcuni modifiche al sistema legislativo. Il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” apporta, attraverso gli artt. 23, 25, 26 e 48, i cambiamenti in materia ambientale.
L’art. 23 “Semplificazione delle procedure per l’approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale” sancisce che, restando l’obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione, Piano e’ sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilità a procedura VAS.
L’art. 25 “Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali” introduce nella legge 14 settembre 2011, n.148 l’art. 3-bis, il quale letteralmente dispone:
Art. 3-bis legge 14 settembre 2011, n.148 “Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali”
1. A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell’unita’ giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.
2. A decorrere dal 2013, l’applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell’ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosita’ degli stessi ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita’.
3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorita’ di regolazione competente abbia verificato l’efficienza gestionale e la qualita’ del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorita’ stessa.
4. Le societa’ affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilita’ interno secondo le modalita’ definite dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L’ente locale o l’ente di governo locale dell’ambito o del bacino vigila sull’osservanza da parte delle societa’ di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita’ interno.
5. Le societa’ affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime societa’ adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita’ per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche’ delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.”.
Inoltre all’articolo 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e inserito il comma 5-bis, il quele determina esplicitamente che:
Art. 5-bis. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
A decorrere dall’anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita’ interno secondo le modalita’ definite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta’ ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L’Unioncamere trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l’elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonche’ le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”;
b) al comma 8 dopo le parole “seguenti atti” sono inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.”.
All’art. 4, il comma 3 viene sostituito con il seguente:
“3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente e’ adottata previo parere obbligatorio dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ ente di governo locale dell’ambito o del bacino o in sua assenza dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralita’ di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita’ idonee”.
Inoltre Il comma, sempre dell’art.4 e’ sostituito da:
“4. L’invio all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e’ effettuato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e’ comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l’ente locale non puo’ procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”.
Al comma 11, dopo la lettera b), e’ inserita la seguente: “b-bis) prevede l’impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all’intera durata programmata dell’affidamento, e prevede altresi’, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;”.
Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
Successivamente il comma 32-bis e’ inserito il seguente: “32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuita’ nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivita’ di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attivita’ medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all’articolo 2, comma 3, lett.
e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all’apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo’ essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.”.
Modifiche assai importanti per la materia ambientale sono quelle all’art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni. Quella più importante è l’introduzione del comma 4 bis:
“4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita’ di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita’ delle potenzialita’ e capacita’ necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d’Ambito.”.
Per quanto riguarda l’art. 26 “Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l’incremento della raccolta e recupero degli imballaggi”, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: ‹‹ Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita’ private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivita’ di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. ››. All’articolo 265, il comma 5 e’ soppresso.
L’art. 48 del Decreto in commento considera i drenaggi. Posteriormente all’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e’ inserito:
“Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio) 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita’ di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l’eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, e’ presentato dall’autorita’ portuale o, laddove non istituita, dall’ente competente ovvero dal concessionario dell’area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione definitiva.
Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all’art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull’assoggettabilita’ o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione.
Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicita’.
2. I materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita’ di dragaggio da realizzare nell’ambito di procedimenti di bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all’origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d’uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell’Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalita’ previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all’articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovra’ essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.
3. I materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita’ di dragaggio da realizzare nell’ambito di procedimenti di bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l’ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalita’ di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto e’ approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilita’ almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilita’ pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l’iter approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attivita’ di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell’Allegato 5 degli allegati della parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell’ara derivante dall’attivita’ di colmata in relazione alla destinazione d’uso. E’ fatta salva l’applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell’ambiente. L’accettabilita’ delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati” elaborati dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, dall’Istituto superiore di sanita’ e dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell’analisi di rischio sono riportati nell’allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell’accettabilita’ delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all’interno di strutture di contenimento nell’ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita’ delle navi e dei galleggianti all’uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l’idoneita’ dell’impresa. Le Autorita’ Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell’ambito delle attivita’ di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. L’idoneita’ del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio nonche’ dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e’ fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualita’ di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attivita’ di dragaggio.
6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.
8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalita’ di cui al comma 7.
10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.”. E sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell’articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Il giorno successivo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio il Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2. Tale decreto apporta delle modifiche nel campo della legislazione ambientale.
La regione Campania e' autorizzata alla realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti. Altresì la regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.
Alla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate alcune modifiche, quella saliente è in materia di AIA. Infatti alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti e' coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.
All’art. 2 si trovano le disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente. Il termine previsto e' prorogato fino all'adozione del decreto specifico e limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita' ingenti di sacchi per l' asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
L’articolo 3 prende in considerazione i materiali da riporto. I riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo, conseguentemente, a determinate condizioni possono essere considerati sottoprodotti.
Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
Art. 23 Semplificazione delle procedure per l’approvazione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale
1. Fermi restando l’obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione, consultazione pubblica ed approvazione previste dall’articolo 36, comma 12, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano e’ sottoposto annualmente alla verifica di assoggettabilita’ a procedura VAS di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e’ comunque sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita’ a procedura VAS di cui al comma precedente, il piano di sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, l’impatto ambientale complessivo delle nuove opere.
Art. 25 Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:
A) dopo l’articolo 3 e’ inserito il seguente:
“Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) 1. A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell’unita’ giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.
2. A decorrere dal 2013, l’applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell’ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosita’ degli stessi ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita’.
3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l’Autorita’ di regolazione competente abbia verificato l’efficienza gestionale e la qualita’ del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall’Autorita’ stessa.
4. Le societa’ affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilita’ interno secondo le modalita’ definite dal decreto ministeriale previsto dall’articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L’ente locale o l’ente di governo locale dell’ambito o del bacino vigila sull’osservanza da parte delle societa’ di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita’ interno.
5. Le societa’ affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le medesime societa’ adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita’ per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche’ delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori.”.
2. All’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
“5-bis. A decorrere dall’anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita’ interno secondo le modalita’ definite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta’ ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L’Unioncamere trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l’elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonche’ le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni alle assunzioni di personale;
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.”;
b) al comma 8 dopo le parole “seguenti atti” sono inserite le seguenti: “da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale.”.
B) All’art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 dopo le parole “libera prestazione dei servizi,” e prima delle parole “verificano la realizzabilita’” inserire le parole: “dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale”.
2. Il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
“3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma precedente e’ adottata previo parere obbligatorio dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria svolta dall’ ente di governo locale dell’ambito o del bacino o in sua assenza dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralita’ di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita’ idonee”.
3. Il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
“4. L’invio all’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato, per il parere obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera quadro di cui al comma 2, e’ effettuato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e’ comunque adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta giorni dal parere dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato. In assenza della delibera, l’ente locale non puo’ procedere all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.”.
4. Al comma 11, dopo la lettera b), e’ inserita la seguente: “b-bis) prevede l’impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all’intera durata programmata dell’affidamento, e prevede altresi’, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale;”.
5. Al comma 13 le parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “somma complessiva di 200.000 euro annui”.
6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in fine le parole “alla data del 31 marzo 2012″ sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l’affidamento per la gestione «in house» puo’ avvenire a favore di azienda risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell’articolo 3-bis.”. In tal caso il contratto di servizio dovra’ prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita’ del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditivita’, qualita’, efficienza). La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell’Autorita’ di regolazione di settore. La durata dell’affidamento in house all’azienda risultante dall’integrazione non puo’ essere in ogni caso superiore a tre anni”;
b) alla lettera b) in fine le parole “alla data del 30 giugno 2012″ sono sostituite con le seguenti: “alla data del 31 marzo 2013″.
7. Dopo il comma 32-bis e’ inserito il seguente: “32-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuita’ nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivita’ di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attivita’ medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale di cui all’articolo 2, comma 3, lett.
e), del presente decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all’apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo’ essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.”.
8. Al comma 33-ter, le parole “Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012″ sono sostituite dalle seguenti: “Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato entro il 31 marzo 2012″.
9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: “il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422″;
b) in fine e’ inserito il seguente periodo: “Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi sei anni di validita’, gli affidamenti e i contratti di servizio gia’ deliberati o sottoscritti in conformita’ all’articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformita’ all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.”.
2. All’art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole “la realizzazione”, sono sostituite le parole “dell’intero” con la seguente: “del” e dopo le parole “servizio,” sono inserite le seguenti: “che puo’ essere”;
b) al comma 4, lettera b) le parole “e smaltimento” sono sostituite con le seguenti: “avvio a smaltimento e recupero, nonche’, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento”;
c) dopo il comma 4, e’ inserito il seguente:
“4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita’ di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita’ delle potenzialita’ e capacita’ necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano d’Ambito.”.
3. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n.
214, le parole “svolto in regime di privativa dai comuni” sono sostituite dalle seguenti: “svolto mediante l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148″.
4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni dall’apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
Art. 26 Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio e per l’incremento della raccolta e recupero degli imballaggi
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 221, 1) al comma 3, la lettera a) e’ sostituita dalla seguente: ‹‹a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio››;
2) al comma 5, 2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base dei››, sono sostituite dalle seguenti ‹‹acquisiti i›› 2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‹‹ Alle domande disciplinate dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle attivita’ private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente articolo, le attivita’ di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare come indicato nella presente norma. ›› 3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole‹‹ comma 3, lettera h) ››, sono inserite le seguenti: ‹‹ in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non recuperati o avviati a riciclo, quota che non puo’ essere inferiore ai 3 punti percentuali rispetto agli obiettivi di cui all’art. 220›› b) all’articolo 265, il comma 5 e’ soppresso c) all’articolo 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute al CONAI» sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»
Art. 48 Norme in materia di dragaggi
1. Dopo l’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
“Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio) 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita’ di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l’eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, e’ presentato dall’autorita’ portuale o, laddove non istituita, dall’ente competente ovvero dal concessionario dell’area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione definitiva.
Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all’art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull’assoggettabilita’ o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione.
Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicita’.
2. I materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita’ di dragaggio da realizzare nell’ambito di procedimenti di bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, che presentino all’origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d’uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell’Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalita’ previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all’articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovra’ essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.
3. I materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita’ di dragaggio da realizzare nell’ambito di procedimenti di bonifica di cui all’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l’ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalita’ di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela di immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto e’ approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilita’ almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilita’ pari a 1,0 x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l’iter approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attivita’ di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell’Allegato 5 degli allegati della parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell’ara derivante dall’attivita’ di colmata in relazione alla destinazione d’uso. E’ fatta salva l’applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell’ambiente. L’accettabilita’ delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati” elaborati dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici, dall’Istituto superiore di sanita’ e dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell’analisi di rischio sono riportati nell’allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell’accettabilita’ delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all’interno di strutture di contenimento nell’ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all’articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita’ delle navi e dei galleggianti all’uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l’idoneita’ dell’impresa. Le Autorita’ Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell’ambito delle attivita’ di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. L’idoneita’ del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita’ di dragaggio nonche’ dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e’ fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualita’ di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall’attivita’ di dragaggio.
6. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di recupero dei relativi materiali.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.
8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui al comma 7, partecipa un rappresentante del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le modalita’ di cui al comma 7.
10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.”.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell’articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2
Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.
(GU n. 20 del 25-1-2012)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticita' del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;
Considerata la necessita' ed urgenza di subordinare l'entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalita' di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficolta' operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
Considerata altresi' la necessita' ed urgenza di offrire maggiori certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire omogeneita' di posizioni in ambito applicativo e piena applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel piu' ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania
1. Il comma 1-bis dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, e' autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».
2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;
2) la parola: «delle» e' sostituita dalla seguente: «di»;
3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonche' alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attivita' finalizzate a tali compiti,»;
4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonche' operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;
c) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione e' coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.»;
d) al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».
3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' differito al 31 dicembre 2013.
4. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.
Art. 2
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, e' prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione ai consumatori. In conformita' al principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo puo' essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita' ingenti di sacchi per l' asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e' stata accertata la violazione.
Art. 3
Materiali di riporto
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.
2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze
Clini, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Severino