Cass. Sez. III n. 15676 del 22 aprile 2022 (CC 13 apr 2022)
Pres. Aceto Est. Scarcella Ric. Galli
Ambiente in genere.Concessioni demaniali marittime e pronuncia Adunanza Plenaria Consiglio di Stato

La pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato rinviando al 31/12/2023 la disapplicazione della normativa nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità ludico-ricreative, ha prodotto effetti solo ed esclusivamente rispetto alle concessioni che hanno beneficiato di tali proroghe, determinandone la sopravvivenza sino alla data individuata, e tali non sono la concessioni già scadute.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 27.12.2021, il Tribunale di Genova ha annullato l’ordinanza di dissequestro del 3.12.2021 emessa dal GIP del medesimo Tribunale, con conseguente ripristino del sequestro preventivo originariamente disposto dal GIP con i decreti del 12.07.2019 e dell’8.11.2021 su tutto il complesso denominato “Bagni di Liggia” in relazione al reato di cui all’art. 1161 cod. nav., contestato a GALLI CLAUDIO.

2. Per migliore intelligibilità dell’impugnazione giova ripercorrere le tappe della vicenda giudiziaria qui in rilievo, riguardante l’ipotizzato reato di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo da parte del sig. Galli, odierno ricorrente, titolare dello stabilimento balneare “Bagni di Liggia”.
L’annosa vicenda trae origine da un controllo della Guardia Costiera, operato nel 2018, nel corso del quale emergeva la pregressa scadenza al 31/12/2009 della concessione in capo al titolare del predetto stabilimento balneare, con conseguente richiesta del PM di applicazione del sequestro preventivo sul tratto arenile ove è sedente lo stabilimento in relazione all’ipotizzato reato di cui all’art. 1161 cod. nav.
Con decreto del 2.10.2018 il GIP respingeva la richiesta ravvisando che l’indagato avesse in buona fede fatto affidamento sulla comunicazione, lui indirizzata, con cui il Comune di Genova aveva recepito due leggi di proroga, fino al 31/12/2020, delle concessioni demaniali.
Il Tribunale del Riesame, pur non condividendo la valutazione del GIP concernente l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato, con ordinanza del 2.11.2018 confermava il rigetto ravvisando, invece, l’insussistenza del fumus in relazione all’elemento materiale della condotta e ritenendo che non potesse disapplicarsi la normativa nazionale, che aveva disposto nel tempo rinnovi automatici delle concessioni demaniali, per contrasto con la direttiva n. 123/2006 (cd. Direttiva Bolkestein), vertendosi in ipotesi di applicazione in malam partem di tale normativa.
Successivamente la Corte di Cassazione, con sentenza del 6.03.2019, annullava con rinvio la decisione del Tribunale del Riesame, rilevando l’inapplicabilità delle leggi di proroga alle concessioni già scadute come quella in esame, la quale, rilasciata nel 1998 al sig. Galli per l’esercizio del predetto stabilimento balneare, risultava scaduta il 31 dicembre 2009, senza essere mai stata oggetto di proroghe tacite.
Uniformandosi al principio di diritto affermato dal Collegio di legittimità, con ordinanza del 12.07.2019 il Tribunale del Riesame, in funzione di giudice di rinvio, disponeva il sequestro preventivo del tratto di arenile su cui insiste lo stabilimento dell’odierno ricorrente, misura, questa, successivamente confermata dalla Corte di Cassazione attraverso la sentenza del 7.02.2020 che rigettava il ricorso formulato dalla difesa, con conseguente formazione di giudicato cautelare sulla vicenda.
Successivamente, il Tribunale del Riesame respingeva un’ulteriore istanza di dissequestro avanzata dalla difesa, con ordinanza del 24.07.2020 anch’essa divenuta irrevocabile.
Con decreto dell’8.11.2021 il GIP disponeva l’estensione del vincolo reale anche all’immobile, adibito a struttura ricettiva dei bagnanti, insistente sull’area demaniale abusivamente occupata senonché, successivamente, con ordinanza del 3.12.2021, il medesimo GIP, accogliendo l’ennesima istanza difensiva finalizzata ad ottenere il dissequestro,  disponeva la revoca del vincolo, tanto sull’arenile quanto sull’immobile sullo stesso insistente, ritenendo che l’indagato fosse incorso in un errore incolpevole e che fosse inesigibile la cessazione dell’occupazione, venendosi egli a trovare nella condizione di moltissimi altri imprenditori del settore turistico balneare.
Su appello cautelare proposto dal PM, il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 27.12.2021, ha annullato il provvedimento di dissequestro del GIP, con conseguente ripristino del vincolo cautelare sull’intera area.

3. Avverso la ordinanza impugnata nel presente procedimento, il difensore fiduciario ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di seguito sinteticamente indicato.

3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 1161 cod. nav., 49 TFUE e 12 della Direttiva 123/2006 (c.d. Direttiva Bolkestein).
In sintesi, la difesa si duole perché il Tribunale del Riesame, nell’annullare il provvedimento di dissequestro del GIP, si sarebbe limitato a far valere l’esistenza di un giudicato cautelare senza tuttavia tenere conto della sentenza 18/21 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale costituirebbe quel “fatto sopravvenuto” capace di superare il giudicato cautelare e idoneo a far venir meno le condizioni di applicabilità del sequestro ai sensi dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen.
Con la menzionata pronuncia, infatti, l’Adunanza Plenaria, pur affermando la diretta applicabilità della normativa comunitaria, con tutte le conseguenti implicazioni sui titoli concessori che dal 2009 hanno beneficiato di proroghe automatiche, avrebbe anche sancito in modo incontrovertibile che la disapplicazione della normativa interna “anticomunitaria” non può in alcun modo avere conseguenze in punto di responsabilità penale, e ciò in quanto il diritto UE non può mai produrre effetti penali diretti in malam partem.
Inoltre, con tale pronuncia la stessa Adunanza avrebbe disposto che le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere, continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.
Tanto basterebbe a considerare valida ed efficace la concessione dei “Bagni di Liggia”, così come tutte le altre che versano nelle medesime condizioni, le quali, diversamente opinando, dovrebbero essere soggette al medesimo titolo ablativo.
L’odierno ricorrente, dunque, si sarebbe mosso in una cornice di piena legalità e, in ogni caso, mancherebbe l’elemento soggettivo in quanto il coacervo di norme succedutesi nel tempo, unito all’atteggiamento del tutto acquiescente tenuto nei suoi confronti dall’Autorità concedente (naturale interlocutore del concessionario), avrebbero generato nell’indagato un legittimo affidamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato in presenza a seguito di istanza, accolta, ai sensi dell’art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, è inammissibile.

2. Con l’odierno ricorso, come anticipato, la difesa contesta il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Genova, annullando l’ordinanza di dissequestro del GIP, ha ripristinato il sequestro preventivo originariamente disposto in relazione al reato di cui all’art. 1161 cod. nav., dapprima sul tratto di arenile ove insiste lo stabilimento balneare Bagni di Liggia e, successivamente, anche sull’immobile in questione di cui il Galli risulta essere il titolare.
Come deducibile dalla breve sintesi dei fatti sopra operata, e come del resto è stato sottolineato anche dal Tribunale del Riesame nel provvedimento oggi ricorso, sul sequestro preventivo avente ad oggetto il tratto di arenile su cui insiste lo stabilimento balneare del Galli si è venuto a formare un giudicato cautelare, essendo sulla questione intervenuta una doppia pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 25993 del 6/3/2019; Sez.4, n.10218 del 7/2/2020).
Com’è noto, il giudicato cautelare è una figura di creazione giurisprudenziale (cfr. Sez. U, n. 20 del 12/10/1993 - dep. 08/11/1993, Durante, Rv. 195354 - 01) la cui ratio è quella di impedire al giudice adito successivamente di valutare nuovamente le questioni già esaminate in una precedente impugnazione cautelare.
Da ciò consegue che, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, le ordinanze in materia cautelare hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 10/04/2007, Librato, Rv. 235908 – 01; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018 - dep. 15/06/2018, Bertocchi, Rv. 273648 – 01; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015 - dep. 29/05/2015, Volpin, Rv. 263627 – 01; Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009 - dep. 24/02/2010, Bidognetti, Rv. 246026 – 01).
Occorre tuttavia ricordare che il giudicato cautelare ha una portata più modesta rispetto al “giudicato in senso proprio”, sia perché è limitato allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili ma soltanto le questioni dedotte, esplicitamente o implicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze cautelari (Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015 - dep. 01/12/2015, Orabona, Rv. 265858 – 01). Da ciò consegue che esso può essere superato qualora siano intervenuti nuovi elementi che giustifichino una rinnovata valutazione delle questioni già decise, potendo rilevare in tal senso anche il mutamento giurisprudenziale intervenuto con decisione delle Sezioni Unite o anche di una delle Sezioni della Corte di Cassazione nel normale esercizio della funzione nomofilattica, purché connotato da caratteristiche di stabilità ed univocità (Sez. U, n. 18288 del 21/01/2010 - dep. 13/05/2010, Beschi, Rv. 246651 – 01; Sez. 3, n. 47042 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, D.B., Rv. 265543 – 01; Sez. 2, n. 19716 del 06/05/2010 - dep. 25/05/2010, Merlo, Rv. 247113 – 01).

3. Tanto premesso, venendo al caso di specie, giova anzitutto mettere a fuoco le questioni che ad oggi costituiscono oggetto di accertamento definitivo (rebus sic stantibus), non rimettibile in discussione salvo il sopraggiungere di rilevanti elementi non precedentemente valutati.

4. Con la prima pronuncia emessa sulla vicenda qui in rilievo, la Corte di Cassazione (Sez.3, n. 25993 del 6/3/2019) ha annullato con rinvio l’ordinanza del 2/11/18 con cui il Tribunale del Riesame, ritenendo insussistente il fumus del reato ex art. 1161 cod. nav. in relazione all’elemento materiale della condotta e ritenendo che non potesse disapplicarsi la normativa nazionale, che aveva disposto nel tempo rinnovi automatici delle concessioni demaniali, per contrasto con la direttiva n. 123/2006 (cd. Direttiva Bolkestein), vertendosi in ipotesi di applicazione in malam partem di tale normativa, aveva confermato il provvedimento di rigetto della richiesta del P.M. di applicazione del sequestro preventivo sul tratto arenile qui di interesse.
Nel rescindere tale pronuncia la Corte di Cassazione ha chiarito che, in verità, la normativa nazionale che ha disposto nel tempo la proroga automatica delle concessioni demaniali non si applica alla concessione dell’odierno ricorrente, la quale, rilasciata nel 1998 per l’esercizio del predetto stabilimento balneare, risulta scaduta il 31 dicembre 2009, senza essere mai stata oggetto di proroghe tacite.

4.1. Giova ripercorrere i passaggi salienti che hanno portato la Corte Suprema a tale convincimento.
Anzitutto, la Corte ha ribadito che, per pacifica giurisprudenza, ai fini dell’integrazione del reato previsto all’art. 1161 cod. nav., la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime, prevista dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25), presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace (Sez. 3, n. 32966 del 02/05/2013, Vita, Rv. 256411; Sez. 3, n. 33170 del 09/04/2013, Giudice, Rv. 257261).
Ciò posto, la Corte ha ricordato che il D.L. n. 400 del 1993, art. 1, comma 2, (così come modificato dalla L. n.88 del 2001) abrogato dalla L. 15 dicembre 2011, n. 217, art. 11, comma 1, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge comunitaria 2010) stabiliva che "Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo l'art. 42, comma 2, cod. nav. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84".
L'abrogazione, come espressamente chiarito dalla L. n. 217 del 2011, che vi provvedeva, si era resa necessaria per chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e per rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consentisse lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa. L'instaurazione della procedura d'infrazione e la successiva abrogazione della norma erano conseguenza di un contrasto della normativa interna, oltre che con i principi del Trattato in tema di concorrenza e di libertà di stabilimento, con la direttiva n. 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein), nella parte in cui, con l'art. 12, comma 2, esclude il rinnovo automatico della concessione.
La Corte ha poi proseguito ricordando che il D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, ha prorogato i termini di scadenza delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative al 31 dicembre 2015; com’è noto, successivamente tale termine è stato ulteriormente  prorogato, con le modifiche apportate dal d.l. 18 ottobre 2012, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, sino al 31 dicembre 2020 e, infine, per effetto dell’art. 1, commi 682 e 683 della successiva L. 145/2018, sino al 31 dicembre 2033.

4.2. Orbene, con la pronuncia che si sta qui richiamando la Corte ha ben messo a fuoco la ratio propria dell’intervento operato con il D.L. n.194/2009.
Sul punto è stato considerato che, come del resto rilevato dalla Corte costituzionale (sent. 213, 18 luglio 2011) nel valutare la legittimità costituzionale di alcune disposizioni regionali in tema di proroga automatica di concessioni demaniali, il menzionato D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, ha "carattere transitorio in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento, sulla base di una intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato - Regioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui al citato art. 37, comma 2, cod. nav. La finalità del legislatore è stata, dunque, quella di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera concorrenza e di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di completare l'ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia, da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni".
Logico corollario di tale impostazione - ha proseguito la Corte - è che le disposizioni ex lege 194 del 2009 si riferiscono esclusivamente alle concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la legge 88 del 2001, e comunque valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. 400 del 1993, come modificato dalla L. 88 del 2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2011.
Una diversa ed inammissibile interpretazione porterebbe a ritenere che il legislatore abbia abrogato espressamente la disciplina della proroga automatica introdotta nel 1993, in quanto in contrasto con la normativa europea, salvaguardandone comunque gli effetti e, in tal modo, operando in contrasto con la disciplina comunitaria (Sez.3, n.29763 del 26/03/2014, Rv.260108).
In forza delle considerazioni di cui sopra, la Corte di Cassazione ha concluso che, nel caso di specie, la concessione demaniale del ricorrente risulta scaduta e non prorogata e ciò in quanto la proroga legale dei termini di durata delle concessioni, prevista dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25) opera solo per gli atti ampliativi “nuovi”, non potendosi considerare tale la concessione del Galli che, rilasciata nell’anno 1998, risulta scaduta in data 31.12.2009 senza che il titolo concessorio sia mai stato oggetto di proroghe tacite.

5. Del resto, quello poc’anzi richiamato è un principio di diritto già più volte sancito da questa Corte, la quale, in tema di occupazione abusiva di beni del demanio marittimo, è per l’appunto ferma nel ritenere che la proroga legale dei termini di durata delle concessioni, prevista dall'art. 1, comma 18, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25), che, se applicabile alla concreta fattispecie, esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., presuppone la titolarità di un provvedimento concessorio valido ed efficace ed opera solo per gli atti ampliativi successivi all'entrata in vigore del medesimo D.L. n. 194 del 2009 (Sez. 3, n. 29763 del 26/03/2014 - dep. 08/07/2014, Di Francia, Rv. 260108 – 01; conforme, più recentemente, Sez. 3, n. 21281 del 16/03/2018 - dep. 14/05/2018, Ragusi, §20).

6. Orbene, posta la centralità di tale snodo ai fini della risoluzione dell’odierno ricorso, si ritiene utile ribadire  che, alla luce delle considerazioni di cui sopra, la concessione dell’odierno ricorrente non risulta essere stata interessata dalle proroghe introdotte dal D.L. n.194 del 2009, convertito in L. 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modifiche, e ciò in quanto dette proroghe, per consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno interessato solo le concessioni “nuove”, ossia successive al d.l. stesso, e tale non risulta la concessione del Galli, rilasciata in data 1998.

7. Questa, del resto, è la conclusione ribadita da questa Corte anche in occasione del secondo pronunciamento sulla vicenda qui in rilievo (Sez.4, n.10218 del 7/2/2020 – dep.16/03/2020).
Con tale decisione, infatti, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Galli avverso l’ordinanza applicativa del sequestro preventivo emessa dal Tribunale del Riesame in sede di rinvio, affermando che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la circostanza che egli avesse richiesto fin dal 2003-2004, e ottenuto nel 2008, il rinnovo della concessione rilasciatagli nel 1998, non consente di ritenere che tale concessione sia stata prorogata alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194/2009, convertito con legge n. 25/2010, per effetto del disposto di cui all’art. 1, comma 18 dello stesso decreto-legge, il quale, come detto, trova applicazione solo per le concessioni “nuove”, dovendosi ritenere tali solo quelle successive al d.l. stesso.
La Corte è addivenuta a tale statuizione ritenendo del tutto priva di fondamento l’assimilazione – operata dal ricorrente – del provvedimento di rinnovo della concessione, emesso dal Comune di Genova l’11 giugno 2008, al rilascio ex novo del titolo concessorio, atteso che risulta evidente il contrario fin dalla premessa del provvedimento allegato al ricorso, che si richiama sia all’originario titolo (n. reg. 1092/98, scadente il 31 dicembre 2003), sia all’istanza «di rinnovo» del 23 dicembre 2003, in esito alla quale il provvedimento è stato reso con espressa indicazione del termine di scadenza della durata sessennale del rinnovo nella data del 31 dicembre 2009 (pag. 3, par. 2 del provvedimento emesso dal Comune di Genova l’11 giugno 2008) (§ 1 del Considerato in diritto).
Ciò posto, la Corte ha ribadito l’inapplicabilità alla concessione del Galli delle leggi nazionali di proroga, riguardando queste ultime esclusivamente le concessioni demaniali “nuove” cioè successive al D.L. 194/2009. Poiché, come è emerso dal tenore del provvedimento, non è tale il rinnovo della concessione disposto dal Comune di Genova l’11 giugno 2008, la Corte ha ritenuto non sussistere ragioni giuridiche per ritenere tuttora in essere la concessione demaniale rilasciata a suo tempo al ricorrente.

8. Come già anticipato, le valutazioni di cui sopra costituiscono oggetto di giudicato cautelare.
Orbene, come anticipato, la difesa è dell’avviso che la sentenza del 9 novembre 2021, n.  18, dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, concernente il tema della proroga automatica delle concessioni demaniali, costituisca un “fatto sopravvenuto” idoneo a superare il giudicato cautelare e comunque idoneo a far venir meno le condizioni di applicabilità del sequestro disposto sullo stabilimento “Bagni di Liggia”.
Ad avviso del ricorrente, infatti, male avrebbe fatto il Tribunale del Riesame, con il provvedimento oggi ricorso, a ripristinare i vincoli reali sui beni in questione e ciò in quanto, così statuendo, egli avrebbe omesso di considerare che, per effetto della pronuncia del Consiglio di Stato poc’anzi richiamata, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere, ivi compresa quella del Galli, continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.

9. L’assunto, pur suggestivo, non convince.
Di seguito si procederà a scandagliare il contenuto del richiamato pronunciamento dell’Adunanza Plenaria – nei soli passaggi che si ritengono di interesse in questa sede – e ciò al fine precipuo di far emergere come lo stesso, invero, non riguardi in alcun modo la posizione giuridica dell’odierno ricorrente in quanto, come si avrà modo di chiarire, esso ha inciso – determinandone la temporanea sopravvivenza – solo ed esclusivamente sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative rientranti nell’ambito applicativo della normativa nazionale di proroga, normativa che, per i motivi sopra già esplicitati, non trova applicazione rispetto alla concessione del Galli.

10. Orbene, come si è già avuto modo di dire, in Italia si è assistito a plurimi interventi legislativi diretti a prorogare il termine delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative.
Ed infatti, il termine individuato al 31 dicembre 2015 per le c.d. “concessioni nuove” dal D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, è stato successivamente prorogato, dapprima con le modifiche apportate dal d.l. 18 ottobre 2012, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, sino al 31 dicembre 2020 e, successivamente, per effetto dell’art. 1, commi 682 e 683 della successiva L. 145/2018, sino al 31 dicembre 2033.
Ciò è avvenuto nonostante la CGUE, con sentenza 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15, P.), nel rispondere al quesito pregiudiziale sottopostole dal Tar Lombardia e Tar Sardegna circa la compatibilità dell’art. 1, comma 18, del d.l. 20 dicembre 2009 n. 194 con l’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein), nonché con gli articoli 49,56 e 196 TFUE, abbia affermato, in sintesi, i seguenti principi:
a) l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che essa osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati;
b) l’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero.
A ben guardare tale pronuncia è stata recepita dalla giurisprudenza nazionale, la quale ha provveduto a disapplicare le disposizioni normative che prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime, in quanto lesive dell’art. 117, comma 1, Cost. per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza (Sez. 3, n. 21281 del 16/03/2018 - dep. 14/05/2018, Ragusi, Rv. 273222 – 01; Sez. 3, n.7267 del 09/01/2014 – dep. 14/02/2014, Rv. 259294).
Invero, pure la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. 6, n.525 del 29 gennaio 2013) si era già schierata in tal senso, ricordando come anche la Corte costituzionale avesse ripetutamente rilevato (sentenze nn. 213/2011,340/2010,233/2010 e 180/2010) che le disposizioni le quali prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime violano l’art. 117, comma 1, Cost. per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza e ciò in quanto l’automatismo della proroga della concessione determina una disparità di trattamento tra gli operatori del settore, violando i principi di concorrenza.
Ciononostante, anche dopo il richiamato pronunciamento della CGUE, il dibattito sulla compatibilità comunitaria della disciplina nazionale che prevede la proroga ex lege è continuato, soprattutto in ambito dottrinale, venendo negato da più parti che il diritto dell’Unione imponga l’obbligo di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa ed essendo contestata apertamente l’applicabilità dei principi generali a tutela della concorrenza desumibili sia all’art. 49 TFUE, sia dall’art. 12 della direttiva 2006/123 CE.
In particolare, l’applicabilità dell’art. 49 TFUE è stata messa in discussione ritenendo mancante nel caso di specie il requisito dell’interesse transfrontaliero certo, il cui accertamento è stato rimesso dalla Corte di Giustizia alla valutazione del giudice nazionale.
Rispetto all’applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, che pretende una procedura di gara trasparente ed imparziale per il rilascio di autorizzazioni in caso di scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, sono stati mossi due ordini di obbiezioni: il primo volto a sostenere l’assenza della risorsa naturale scarsa (requisito la cui sussistenza la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale); il secondo volto radicalmente ad escludere la possibilità di far rientrare le concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative nella nozione di autorizzazione di servizi e, quindi, nel campo di applicazione dell’art. 12 della citata direttiva.

11. Ebbene, le questioni di cui sopra sono state recentemente affrontate dal Consiglio di Stato, riunito nel suo Massimo Consesso, nella pronuncia che l’odierno ricorrente richiama – impropriamente – a proprio beneficio.
Con le sentenze gemelle del 9 novembre 2021, nn. 17 e 18, infatti, l’Adunanza Plenaria ha affermato di ritenere non condivisibili le obiezioni di cui sopra, ribadendo il principio secondo cui il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere (cfr. par. 14).
L’Adunanza Plenaria è giunta a tale conclusione in base alle considerazioni di seguito sintetizzate:
a) il patrimonio costiero nazionale esercita un’eccezionale capacità attrattiva e costituisce per certo oggetto di interesse transfrontaliero, esercitando una indiscutibile capacità attrattiva verso le imprese di altri Stati membri per conformazione, ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione turistica. Conseguentemente, pensare che questo settore, così nevralgico per l’economia del Paese, possa essere tenuto al riparo dalle regole della concorrenza e dell’evidenza pubblica, sottraendo al mercato e alla libera competizione economica risorse naturali in grado di occasionare profitti ragguardevoli in capo ai singoli operatori economici, rappresenta una posizione insostenibile, non solo sul piano costituzionale nazionale (dove pure è chiara la violazione dei principi di libera iniziativa economica e di ragionevolezza derivanti da una proroga generalizzata e automatica delle concessioni demaniali), ma, soprattutto e ancor prima, rispetto ai principi europei a tutela della concorrenza e della libera circolazione. Non essendovi alcun dubbio sul fatto che le spiagge italiane (così come le aree fluviali e lacuali) presentano tutte e nel loro insieme un interesse transfrontaliero certo, la disciplina nazionale che prevede la proroga automatica e generalizzata si pone in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE in quanto suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno (cfr. par. 16);
b) non ha pregio l’argomento volto a contestare la qualificazione della concessione demaniale con finalità turistico-ricreativa in termini di autorizzazione di servizi ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123, posizione, questa, a sostegno della quale si osserva, che la concessione attribuisce il bene (rectius, il diritto di sfruttarlo), ma non autorizza l’esercizio dell’attività e che le attività svolte dal concessionario non sono sempre attività di servizi. Tale impostazione, meramente formalistica, valorizza la distinzione, propria del diritto nazionale, tra concessione di beni (come atto con effetti costitutivi/traslativi che attribuisce un diritto nuovo su un’area demaniale) e autorizzazione di attività (come atto che si limita a rimuovere un limite all’esercizio di un diritto preesistente), distinzione, questa, che tuttavia deve essere rivisitata nell’ottica funzionale e pragmatica che caratterizza il diritto dell’Unione, che da tempo, proprio in materia di concessioni amministrative, ha dato impulso ad un processo di rilettura dell’istituto in chiave sostanzialistica, attenta, più che ai profili giuridico-formali, all’effetto economico del provvedimento di concessione, il quale, nella misura in cui si traduce nell’attribuzione del diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata al fine di svolgere un’attività economica, diventa una fattispecie che, a prescindere dalla qualificazione giuridica che riceve nell’ambito dell’ordinamento nazionale, procura al titolare vantaggi economicamente rilevanti in grado di incidere sensibilmente sull’assetto concorrenziale del mercato e sulla libera circolazione dei servizi. Dall’art. 4, punto 1, della direttiva 2006/123 risulta che per “servizio”, ai fini di tale direttiva, si intende qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 57 TFUE, fornita normalmente dietro retribuzione. In particolare, “un’attività di locazione di un bene immobile […], esercitata da una persona giuridica o da una persona fisica a titolo individuale, rientra nella nozione di ≪servizio≫, ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123” (Corte di giustizia, Grande sezione, 22.9.2020, C-724/2018 e C727/2018, punto 34). La stessa decisione della Commissione 4 dicembre 2020 relativa al regime di aiuti SA. 38399 2019/C (ex 2018/E) “Tassazione dei porti in Italia” contiene l’affermazione per cui “la locazione di proprietà demaniali dietro il pagamento di un corrispettivo costituisce un’attività economica”. È allora evidente che il provvedimento che riserva in via esclusiva un’area demaniale (marittima, lacuale o fluviale) ad un operatore economico, consentendo a quest’ultimo di utilizzarlo come asset aziendale e di svolgere, grazie ad esso, un’attività d’impresa erogando servizi turistico-ricreativi va considerato, nell’ottica della direttiva 2006/123, un’autorizzazione di servizi contingentata e, come tale, da sottoporre alla procedura di gara. Del resto, come ricordato dalla Corte di giustizia nella più volte citata sentenza P., “il considerando 39 della direttiva in questione precisa che la nozione di regime di autorizzazione dovrebbe comprendere, in particolare, le procedure amministrative per il rilascio di concessioni”. E la stessa sentenza ha chiaramente affermato che “tali concessioni possono quindi essere qualificate come autorizzazioni, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123, in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività economica”. Le concessioni di beni demaniali per finalità turistico-ricreative rappresentano dunque autorizzazioni di servizi ai sensi dell’art. 12 della direttiva c.d. servizi, come tali sottoposte all’obbligo di gara (cfr. par. 24);
c) in senso contrario non vale neanche valorizzare la mancanza del requisito della scarsità della risorsa naturale, sul quale peraltro la Corte di giustizia, nella sentenza P., ha rilevato che le concessioni sono rilasciate a livello non nazionale bensì comunale, fatto che deve “essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato”. Il concetto di scarsità va, invero, interpretato in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non solo della “quantità” del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti, oltre che dei fruitori finali del servizio che tramite esso viene immesso sul mercato. Va ancora considerata la concreta disponibilità di aree ulteriori rispetto a quelle attualmente già oggetto di concessione. È sulle aree potenzialmente ancora concedibili (oltre che su quelle già assentite), infatti, che si deve principalmente concentrare l’attenzione per verificare se l’attuale regime di proroga fino al 31 dicembre 2033 possa creare una barriera all’ingresso di nuovi operatori, in contrasto con gli obiettivi di liberalizzazione perseguiti dalla direttiva. La valutazione della scarsità della risorsa naturale, invero, dipende essenzialmente dall’esistenza di aree disponibili sufficienti a permettere lo svolgimento della prestazione di servizi anche ad operatori economici diversi da quelli attualmente “protetti” dalla proroga ex lege. Da questo punto di vista, i dati forniti dal sistema informativo del demanio marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture rivelano che in Italia quasi il 50% delle coste sabbiose è occupato da stabilimenti balneari, con picchi che in alcune Regioni (come Liguria, Emilia-Romagna e Campania) arrivano quasi al 70%. Una percentuale di occupazione, quindi, molto elevata, specie se si considera che i tratti di litorale soggetti ad erosione sono in costante aumento e che una parte significativa della costa “libera” risulta non fruibile per finalità turistico-ricreative, perché inquinata o comunque “abbandonata”. A ciò si aggiunge che in molte Regioni è previsto un limite quantitativo massimo di costa che può essere oggetto di concessione, che nella maggior parte dei casi coincide con la percentuale già assentita. È evidente, allora, che l’insieme di questi dati già evidenzia che attualmente le aree demaniali marittime (ma analoghe considerazioni valgono per quelle lacuali o fluviali) a disposizione di nuovi operatori economici sono caratterizzate da una notevole scarsità, ancor più pronunciata se si considera l’ambito territoriale del comune concedente o comunque se si prendono a riferimento porzioni di costa ridotte rispetto alla complessiva estensione delle coste italiane, a maggior ragione alla luce della già evidenziata capacità attrattiva delle coste nazionali e dell’elevatissimo livello della domanda in tutto il periodo estivo (che caratterizza l’intero territorio nazionale, al di là della variabilità dei picchi massimi che possono differenziare le singole zone). Pertanto, nel settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, le risorse naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono scarse, in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il – o si è molto vicini al – tetto massimo di aree suscettibile di essere date in concessione. Anche da questo punto di vista, quindi, sussistono i presupposti per applicare l’art. 12 della direttiva 2006/123 (cfr. par. 25).

12. Appurata l’incompatibilità comunitaria della disciplina nazionale che prevede la proroga ex lege delle concessioni demaniali già rilasciate, per contrasto sia con gli artt. 49 e 56 TFUE, sia con l’art. 12 della direttiva 126/123 CE, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto prive di pregio le preoccupazioni di quanti hanno sostenuto che la disapplicazione di tale normativa esponga a possibili ripercussioni in termini di responsabilità penale i concessionari demaniali, i quali, venute meno le proroghe ex lege, si troverebbero privi di titolo legittimante l’occupazione del suolo demaniale, così incorrendo nel reato di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo ex art. 1161 cod. nav.
Tale timore – ha affermato l’Adunanza Plenaria – è privo di fondamento in quanto ad una simile conclusione ostano i principi costituzionali di riserva di legge statale e di irretroattività della legge penale, principi, questi, che fanno parte delle tradizioni costituzionali degli Stati membri e, come tali, sono parte integrante dello stesso ordinamento comunitario (e, in ogni caso, rappresenterebbero comunque controlimiti interni al principio di primazia). Da ciò discende che la disapplicazione della legge nazionale “anticomunitaria” non può in alcun modo avere conseguenze in punto di responsabilità penale in quanto il diritto dell’Unione non può mai produrre effetti penali diretti in malam partem (cfr. par. 37).
Ciononostante, il Consiglio di Stato, nella sua composizione più autorevole, si è dichiarato consapevole del notevole impatto (anche sociale ed economico) che può comportare l’immediata disapplicazione della normativa nazionale che ha disposto la proroga ex lege delle concessioni demaniali posto che, determinando l’improvvisa cessazione di tutti i rapporti concessori in atto, essa alimenterebbe ulteriormente quel clima di incertezza già generato dall’annunciato, ma finora mai realizzato, riordino da parte del legislatore della materia in conformità con i principi di derivazione comunitaria.
A fronte di tale incertezza normativa e constatato che la regola in base alla quale le concessioni balneari debbono essere affidate in seguito a procedura pubblica ed imparziale richiede di prevedere un intervallo di tempo necessario per svolgere la competizione, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto necessario modulare nel tempo gli effetti temporali della propria decisione, individuando un periodo nel corso del quale i rapporti concessori in atto continueranno a essere regolati dalla concessione già rilasciata.
In particolare, il Supremo Giudice amministrativo ha ritenuto congruo individuare l’intervallo temporale per l’operatività degli effetti di tale decisione al 31 dicembre 2023, nella speranza che tale lasso di tempo consenta a Governo e Parlamento di approvare doverosamente una normativa che possa riordinare la materia e disciplinarla in conformità con l’ordinamento comunitario, essendo ormai ineludibili le istanze di tutela della concorrenza e del mercato nonché l’esigenza di tutela dei concessionari uscenti; il termine così individuato non potrà subire ulteriori proroghe, dovendosi le stesse eventualmente ritenere in contrasto con il diritto dell’UE e dunque non applicabili, e una volta scaduto tutte le concessioni demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto (Cfr. punti 46-48).

13. Orbene, quanto sopra consente di affermare che, diversamente da quanto asserisce l’odierno ricorrente,  la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato non incide in alcun modo sulla posizione del Galli in quanto, evidentemente, essa, rinviando al 31/12/2023 la disapplicazione della normativa nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità ludico-ricreative, ha prodotto effetti solo ed esclusivamente rispetto alle concessioni che hanno beneficiato di tali proroghe, determinandone la sopravvivenza sino alla data individuata, e tale non è la concessione facente capo all’odierno ricorrente che, rilasciata nel 1998, risulta definitivamente scaduta in data 31/12/2009, a seguito di un rinnovo disposto dal Comune di Genova, senza mai essere stata oggetto di proroghe tacite.
Tanto basta a ritenere sussistente il fumus del reato di cui all’art. 1161 cod. nav. posto che l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è "arbitraria" ed integra il reato di cui all'art. 1161 cod. nav. se non legittimata da un valido ed efficace titolo concessorio, rilasciato in precedenza e non surrogabile da altri atti, ovvero allorquando sia scaduto o inefficace il provvedimento abilitativo (Sez. 3, n. 4763 del 24/11/2017 - dep. 01/02/2018, Rv. 272031 – 01).

14. Per quanto sopra, si deve concludere per l’infondatezza del presente ricorso non potendosi condividere l’asserzione difensiva secondo cui la pronuncia dell’Adunanza Plenaria poc’anzi richiamata sia elemento sopravvenuto idoneo a far venir meno le condizioni di applicabilità del sequestro disposto sullo stabilimento balneare “Bagni di Liggia” e comunque idoneo a superare il giudicato cautelare formatosi sul vincolo apposto sul tratto di arenile ove insiste lo stabilimento stesso.
Per contro, si presentano pienamente condivisibili le osservazioni del Tribunale del Riesame laddove, in riferimento al pronunciamento dell’Adunanza Plenaria, ha affermato che esso “non legittima alcuna proroga generalizzata delle concessioni ma anzi riafferma l’illegittimità delle leggi nazionali di proroga delle concessioni (peraltro non applicabili al caso di specie per espressa statuizione della Corte di Cassazione intervenuta nel presente procedimento) per contrasto con i principi di rango costituzionale espressi sia dalla direttiva Bolkestein del 2006 ritenuta dal CdS direttamente esecutiva, sia dalla sentenza CGUE 14/7/2016 che ha stabilito l’illegittimità delle proroghe disposte proprio dalla Regione Liguria per contrasto con la normativa sovranazionale” (pag. 3); ed ancora, sempre riferendosi alla decisione del supremo giudice amministrativo, afferma che essa si limita “a modulare nel tempo l’obbligo di bandire le gare ad evidenza pubblica stabilito in sentenza per evitarne un impatto immediato il che non significa certamente rendere legittima una condotta di perdurante occupazione sine titulo come nella fattispecie” (pag. 4).
Del resto, e conclusivamente, il comma 3 dell’art. 321, cod. proc. pen., condiziona l’immediata revoca del sequestro preventivo, a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato, alla mancanza “anche per fatti sopravvenuti” delle condizioni di applicabilità della misura.  il "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca della misura cautelare deve essere costituito da risultanze procedimentali nuove o anche preesistenti ma non valutate precedentemente (Sez. 2, n. 54298 del 16/09/2016 - dep. 21/12/2016, Rv. 268634 – 01). Scopo della revoca, infatti, è quello di verificare, senza soggiacere a limiti temporali, i soli profili sostanziali del sequestro e di adeguare la vicenda cautelare tanto alla verifica di eventuali carenze valutative in ordine alla sussistenza originaria dei presupposti applicativi, quanto all'oggettivo verificarsi di fatti storici successivi all'emissione della misura cautelare. Fatto storico che, a giudizio del Collegio, non può essere costituito da una decisione del Consiglio di Stato, ancorché assunta dall’Adunanza Plenaria, che, rinviando al 31/12/2023 la disapplicazione della normativa nazionale di proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità ludico-ricreative, ha tuttavia prodotto effetti solo ed esclusivamente rispetto alle concessioni che hanno beneficiato delle proroghe, determinandone la sopravvivenza sino alla data individuata.
E tale non è, come detto, la concessione facente capo all’odierno ricorrente che, rilasciata nel 1998, risulta definitivamente scaduta in data 31/12/2009, a seguito di un rinnovo disposto dal Comune di Genova, senza mai essere stata oggetto di proroghe tacite. La decisione dell’Adunanza Plenaria, per tali ragioni, non costituisce "fatto nuovo" rilevante ai fini della revoca della misura nell’odierna vicenda processuale, non traducendosi peraltro il decisum del Consiglio di Stato nella modifica delle disposizioni di legge che regolano la specifica materia.

15. Parimenti priva di pregio deve ritenersi la doglianza difensiva secondo cui, in ogni caso, nella fattispecie concreta difetterebbe l’elemento soggettivo in capo all’indagato e ciò in quanto il coacervo di norme succedutesi nel tempo, unito all’atteggiamento del tutto acquiescente tenuto nei suoi confronti dall’Autorità concedente (naturale interlocutore del concessionario) avrebbero generato nel Galli un legittimo affidamento circa la liceità della propria condotta.
Sul punto basti ricordare che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n.364 del 24.3.1998, l’errore di diritto scusabile è configurabile solo se incolpevole a cagione della sua inevitabilità.
Orbene, è insegnamento costante della Corte di Cassazione quello per cui il “dovere di informazione”, attraverso l’espletamento di qualsiasi utile accertamento per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, è particolarmente rigoroso per coloro che svolgono professionalmente una determinata attività, i quali dunque rispondono dell’illecito anche in virtù di una culpa levis nello svolgimento dell’indagine giuridica. Per l’affermazione della scusabilità dell’ignoranza, occorre dunque che da un comportamento positivo degli organi amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale, l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (S.U., n.8154 del 10/06/1994 - dep. 18/07/1994, Calzetta, Rv.197885; Sez. 1, n. 47712 del 15/07/2015 - dep. 02/12/2015, Basile, Rv. 265424 – 01).
Posto che nelle fattispecie contravvenzionali la buona fede può acquistare giuridica rilevanza solo a condizione che si traduca in mancanza di coscienza dell'illiceità del fatto e derivi da un elemento positivo estraneo all'agente, consistente in una circostanza che induca alla convinzione della liceità del comportamento tenuto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova della sussistenza di tale elemento deve essere fornita dall'imputato, unitamente alla dimostrazione di avere compiuto tutto quanto poteva per osservare la norma violata (Sez. 4, n. 9165 del 05/02/2015 – Felli, dep. 02/03/2015, Rv. 262443 – 01).
Orbene, alla luce degli insegnamenti giurisprudenziali poc’anzi richiamati deve ritenersi non sufficiente, ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo, appellarsi ad un mero “atteggiamento acquiescente” tenuto dall’Amministrazione nei confronti dell’indagato, atteso che in assenza di un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a ingenerare uno scusabile convincimento di liceità del comportamento, la buona fede non può essere desunta da un mero fatto negativo, quale, appunto l’acquiescenza della P.A. nei confronti dell’indagato.
In altri termini, la doglianza deve ritenersi priva di pregio in quanto, attraverso l’odierno ricorso, il ricorrente manca di fornire la prova di quel comportamento positivo, riconducibile agli organi amministrativi, dal quale egli abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione normativa, comportamento positivo che non può essere rinvenuto nel provvedimento emesso dal Comune di Genova l’11 giugno 2008 per le ragioni già evidenziate nella sentenza di questa Corte n. 10218/2020, richiamata al § 7. Parimenti, il ricorrente, soggetto professionalmente impegnato nella gestione di stabilimenti balneari, manca di fornire la prova di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata. Del resto, come si è già avuto modo di dimostrare, è sempre stato pacifico a livello giurisprudenziale che le proroghe ex lege introdotte con il D.L. n.194 del 2009, convertito in L. 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modifiche, si applicano solo alle concessioni “nuove”, ossia successive al d.l. stesso.
Per quanto sopra, allo stato degli atti non è possibile escludere, quanto meno in termini di fumus, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo al ricorrente.

16. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versa-mento della somma, ritenuta adeguata, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 13 aprile 2022