TAR Puglia (LE), Sez. I, n. 2358, del 21 novembre 2013
Rifiuti.Legittimità sottoposizione a VIA impianto in revamping precedentemente escluso

E’ legittima la nota della Provincia che rileva la necessità di sottoporre a VIA il progetto del nuovo gestore dell’impianto (piattaforma polifunzionale con: inceneritore di rifiuti, discarica di rifiuti pericolosi, elettrogeneratore per il parziale recupero dell’energia derivante dalla combustione dei rifiuti, linea di reflui), fermato nel marzo 2009, in quanto gli interventi previsti possono essere considerati quale modifica sostanziale. La necessità di rimettere in funzione un impianto fermo da anni non può essere considerato un mero “restyling” dei macchinari al fine della messa in funzione, ma consiste in una revisione completa volta a raggiungere la più elevata funzionalità, anche alla luce delle nuove tecnologie. Anche a non voler ritenere che il revamping comporti modifiche sostanziali, è da rilevare che l’impianto in esame dovrebbe comunque essere sottoposto a VIA c.d. postuma. La giurisprudenza sia comunitaria che nazionale si è posta il problema se l’obbligo di sottoposizione a VIA, stante il suo carattere preventivo, possa essere esteso anche a opere per le quali tale valutazione non era necessaria al momento della loro realizzazione, ritenendo che sussiste la necessità “di verificare se l’attività a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della proroga o del rinnovo del provvedimento di autorizzazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

 

 

N. 02358/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00470/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 470 del 2013, proposto da: 
Consorzio Area Sviluppo Industriale di Brindisi, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Provincia di Brindisi, rappresentata e difesa dagli avv. Mariangela Carulli, Mario Marino Guadalupi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23; 
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, 15;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 4858 del 22 gennaio 2013, inviato al Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Brindisi a mezzo fax ed in pari data, a firma del Dirigente del Servizio ambiente ed ecologia della Provincia di Brindisi;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, della delibera di G.R. n. 648 del 5/4/2011.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Brindisi e di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2013 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi l’avv. prof. Ernesto Sticchi Damiani, per il ricorrente, l’avv. Mariangela Carulli, anche in sostituzione dell’avv. Mario Marino Guadalupi, per la Provincia, e l’avv. Giovanni Calasso, in sostituzione dell’avv. Tiziana T. Colelli, per la Regione.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il Consorzio ricorrente ha realizzato, nella zona industriale di Brindisi, una piattaforma polifunzionale per lo smaltimento di rifiuti industriali che si compone di un inceneritore di rifiuti, di una discarica di rifiuti pericolosi, di un elettrogeneratore per il parziale recupero dell’energia derivante dalla combustione dei rifiuti e di una linea di reflui.

La piattaforma è stata esclusa da VIA con nota del 9 giugno 1993 del direttore generale del servizio valutazione impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente, previo conseguimento dell’autorizzazione alla gestione provvisoria rilasciata con delibera della giunta provinciale del 15 dicembre 1997.

Il ricorrente, con nota del 28 febbraio 2007, ha chiesto l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’inceneritore di rifiuti.

La Regione, con nota dell’11 giugno 2007 ha comunicato l’avvio del procedimento; procedimento poi archiviato con determina del 17 gennaio 2012 visto che nell’anno 2008 il gestore della piattaforma aveva cessato di esercitare l’attività.

Il ricorrente, dopo aver individuato un nuovo gestore della piattaforma, ha chiesto, con nota del 13 febbraio 2012, la riassunzione del procedimento.

La Regione, con nota dell’11 luglio 2012, ha comunicato che “in conseguenza dell’archiviazione della richiamata istanza il gestore dell’impianto dovrà presentare una nuova specifica istanza di A.I.A. presso la vigente Autorità competente così come individuata dal criterio temporale definito dalla L.r. 17/2007”.

Il ricorrente, con nota del 17 luglio 2012, ha chiesto alla Provincia di Brindisi il rilascio dell’AIA per il trattamento dei rifiuti industriali, per l’inceneritore dei rifiuti e per il trattamento delle acque reflue.

La Provincia, con nota del 2 agosto 2012, ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza, perché l’art. 32 della l.r. 19/2010 “attribuisce alla competenza della Regione il rinnovo, riesame e l’aggiornamento delle A.I.A.. conseguenti a istanze formulate fino al 30.6.2007”.

La Regione, invece, con nota del 14 agosto 2012, ha rilevato che l’istanza in questione non era di competenza regionale, posto che era stata presentata il 17 luglio 2012 e, quindi, “presentata successivamente al 31.6.2007 e peraltro riferita anche ad un’attività di trattamento di acque reflue … aggiuntiva rispetto a quella di trattamento dei rifiuti industriali di cui al procedimento archiviato”, e ha invitato la Provincia “ad avviare tempestivamente l’iter procedimentale”.

La Provincia, con nota del 19 settembre 2012, ha continuato a ritenere la competenza della Regione, ritenendo che la sua competenza riguardasse solo impianti nuovi e che l’istanza in questione doveva configurarsi come un riesame.

La Regione, con nota del 29 maggio 2012, ha ribadito la competenza della Provincia.

A seguito di un ricorso proposto avverso i provvedimenti provinciali, questo Tribunale, con sentenza 2013/2012, ha dichiarato la competenza della Provincia a provvedere.

La Provincia, con nota del 22 gennaio 2013, nel comunicare l’avvio del procedimento ha rilevato la necessità che il progetto proposto venisse sottoposto a VIA, in quanto gli interventi previsti possono essere considerati quale modifica sostanziale della piattaforma polifunzionale.

Avverso questo provvedimento, nella parte in cui ritiene la necessità della VIA, è stato proposto il presenti ricorso per i seguenti motivi: violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 152/2006; eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa; vizio di motivazione e di istruttoria; illegittimità in via derivata.

Deduce il ricorrente; che non sono state indicate le ragioni per le quali le modifiche dovrebbero ritenersi sostanziali; che le modifiche non sono sostanziali; che si tratta di manutenzione straordinaria; che non si altera la potenzialità di trattamento dei rifiuti: che non è un impianto nuovo.

La Provincia, con memoria del 12 aprile 2013, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, posto che il giudizio sull’obbligatorietà della VIA è di competenza della Regione e che comunque il ricorrente intende sottoporre il progetto a VIA. Nel merito ha dedotto: che l’art. 7, comma 3, d.lgs. 152/2006 (TU Ambientale) prescrive la necessità della VIA per ogni modifica o estensione degli impianti destinati allo smaltimento e recupero dei rifiuti; che l’impianto è fermo e quindi la riattivazione equivale a un nuovo avvio; che la VIA non era obbligatoria quando è stata rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.

La Regione, con memoria del 12 aprile 2013, ha rilevato che il concetto di modifica sostanziale è differente se riferito al procedimento per il rilascio del parere VIA o al procedimento per il rilascio dell’AIA; che l’impianto in questione non è mai stato in possesso di AIA.

Le parti hanno poi depositato ulteriori memorie e, in particolare, il ricorrente ha precisato (nella memoria del 5 giugno 2013), che ciò che si contesta non è la necessità che l’impianto sia sottoposto a Via, ma che questa riguardi anche la localizzazione dell’impianto.

Nella pubblica udienza del 24 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La questione in esame investe due profili tra di loro connessi: in primo luogo l’impianto deve essere sottoposto a revamping, e quindi a una procedura che comporta la revisione completa dello stesso impianto al fine di raggiungere la massima funzionalità; inoltre, l’impianto in questione è entrato per la prima volta in funzione nel 2001 (come accertato dalla sentenza di questo Tribunale n. 2013/2012) e quindi non è mai stato sottoposto a VIA ex codice dell’ambiente, e quindi dovrebbe essere sottoposto a c.d. VIA postuma.

È incontestato in giudizio che l’impianto in questione è stato fermato nel marzo 2009, epoca in cui è stato sottoposto a sequestro penale, e che la sua riattivazione necessita di una fase di revamping.

Il revamping è un’operazione che permette la revisione e ristrutturazione degli impianti industriali allo scopo di allungare la loro vita utile all’interno del processo produttivo superando i limiti progettuali e tecnologici del passato e integrando il progetto originale con soluzioni attuali e all’avanguardia.

Nel caso in esame, la necessità di rimettere in funzione un impianto fermo da anni non può essere considerato un mero “restyling” dei macchinari al fine della messa in funzione, ma consiste in una revisione completa volta a raggiungere la più elevata funzionalità, anche alla luce delle nuove tecnologie.

In sostanza, si tratta di apportare modifiche sostanziali all’impianto che implicano una modificazione dell’impatto globale del progetto sull’ambiente, con la conseguente necessità di sottoporre l’impianto a VIA ex art. 7 comma 4, d.lgs. 152/2006.

Anche a non voler ritenere che il revamping comporti modifiche sostanziali, è da rilevare che l’impianto in esame dovrebbe comunque essere sottoposto a VIA c.d. postuma.

La giurisprudenza sia comunitaria che nazionale si è posta il problema se l’obbligo di sottoposizione a VIA, stante il suo carattere preventivo, possa essere esteso anche a opere per le quali tale valutazione non era necessaria al momento della loro realizzazione, ritenendo che sussiste la necessità “di verificare se l’attività … a suo tempo assentita risulti ancora aderente allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della proroga o del rinnovo del provvedimento di autorizzazione” (Corte cost., 26 febbraio 2010, n. 67).

In particolare, è stato ritenuto che “il presupposto deve essere cercato nella necessità, emergente nella giurisprudenza comunitaria, di “vegliare” a che l’effetto utile della direttiva n.85/337/CEE sia comunque raggiunto, senza tuttavia rimettere in discussione, nella loro interezza, le localizzazioni di tutte le opere e le attività ab antiquo esistenti. Ciò sarebbe contrario al ragionevole bilanciamento che deve esistere tra l’interesse alla tutela ambientale ed il mantenimento della localizzazione storica di impianti e attività, il cui azzeramento – con rilevanti conseguenze economiche e sociali – sarebbe l’effetto possibile di un’applicazione retroattiva degli standard di valutazione” (Corte cost., 26 febbraio 2010, n. 67).

Con successiva sentenza la Corte costituzionale ha precisato che “un ragionevole bilanciamento degli interessi in campo - la tutela ambientale e l’iniziativa economica privata – entrambi costituzionalmente protetti, giustifica l’intento di non travolgere e azzerare opere o attività da lungo tempo legittimamente localizzate, senza tuttavia consentire che tale status acquisito possa trasmettersi ad interventi di modifica successivi, da assoggettare a VIA” (Corte Cost., 13 luglio 2011, n. 209).

In sostanza, deve ritenersi la necessità che l’impianto in questione venga sottoposto a VIA, tenendo conto ( nei limiti consentiti dall’ordinamento ) della comparazione tra i due interessi costituzionalmente protetti (ambiente e iniziativa economica privata), entrambi presenti nel presente procedimento.

In conclusione, il ricorso è infondato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

Roberto Michele Palmieri, Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)