Cass. Sez. III n. 37860 del 16 settembre 2013 (Cc. 3 lug 2013)
Pres. Mannino Est.Gentile Ric. P.G. in proc. Cicero
Ambiente in genere.Esecuzione di opere sulla fascia demaniale di rispetto

L'autorizzazione prevista dall'art. 55 cod. nav. per l'esecuzione di nuove opere nella fascia demaniale di rispetto di trenta metri rientra tra i vincoli imposti alla proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo, la cui inosservanza determina la sussistenza del reato previsto dall'art. 1161 stesso codice. (In motivazione la Corte ha specificato che il mancato richiamo all'art. 55 Cod. Nav. da parte dell'art. 1161 stesso codice, come riformulato dall'art. 3 del D.Lgs. n.151 del 2006, non ha comportato la depenalizzazione della condotta di inosservanza dell'autorizzazione del capo del compartimento da detto art. 55 prevista).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 03/07/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere - N. 1559
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 208/2013
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania;
nei confronti di:
Cicero Santalena Giuseppe, nato il 09/07/1945;
avverso la sentenza del 27/10/2012 del Gup del Tribunale di Modica;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Roberto Aniello che ha chiesto l'annullamento con rinvio allo stesso ufficio per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
1- Il Gup del Tribunale di Modica, con sentenza emessa il 27/10/2012, assolveva Giuseppe Cicero Santalena del reato di cui agli artt. 55 - 1161 c.n. (come contestato in atti) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Il PM presso il Tribunale di Modica ed il PG presso la Corte di Appello di Palermo proponevano ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge.
In particolare entrambi i ricorrenti esponevano che la nuova formulazione dell'art. 1161 c.n., come modificato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 19 e successivamente dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, art. 3, non aveva depenalizzato la fattispecie di cui agli artt. 1161 e 55 c.n., essendo sempre necessaria la prevista autorizzazione. Tanto dedotto i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza impugnata.
3. La difesa di Giuseppe Cicero Santalena presentava in data 19/06/2013 propria memoria con la quale chiedeva il rigetto delle impugnazioni proposte dal PM e dal PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi del PG e del PM sono fondati.
1.1. La nuova formulazione dell'art. 1161 c.n. - come modificato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, art. 19 successivamente dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, art. 3 - ancorché non richiami più
esplicitamente l'art. 55 c.n., fa comunque riferimento - nel tipizzare la condotta penalmente rilevante ai fini del reato ex art. 1161 c.n. - anche all'inosservanza dei vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo. Non vi è dubbio che l'autorizzazione del capo del compartimento richiesta dall'art. 55 c.n. per l'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare) costituisce un vincolo giuridicamente rilevante cui è assoggettata la proprietà privata. Detto vincolo tende ad evitare che vengano realizzate opere idonee a pregiudicare la sicurezza della navigazione.
1.2. Va affermato, pertanto, che la nuova formulazione dell'art. 1161 c.n. non ha determinato l'abrogazione del reato di cui agli artt. 55 e 1161 c.n..
2. Va annullata, pertanto, la sentenza del Gup del Tribunale di Modica, in data 27/10/2012, con rinvio a detto Tribunale per l'ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Modica. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2013