Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 17571 del 02/08/2006
Presidente: Cappuccio G. Estensore: Piccininni C. Relatore: Piccininni C. P.M. Patrone I. (Diff.)
Prov. Asti (Berruti ed altro) contro Com. Asti (Raviola ed altro)
(Cassa con rinvio, Trib. Asti, 25 Novembre 2002)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - Disciplina in tema di tutela delle acque dall'inquinamento - Normativa di cui al d.lgs. n. 152 del 1999 - Metodiche di prelievo dei campioni - Previsione relativa ai tempi di prelievo - Tassatività - Esclusione - Valutazione in concreto dell'esistenza o meno della violazione - Necessità.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il metodo di campionamento ed analisi stabilito dalla legge ha un valore meramente indicativo, e l'inosservanza delle indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, in quanto non è prevista dalla legge come ipotesi di nullità. Le operazioni di campionamento hanno, infatti, una funzione del tutto strumentale rispetto all'accertamento della violazione, per la legittimità del quale non occorre tanto verificare l'avvenuta formale osservanza delle procedure, quanto procedere ad una valutazione degli elementi complessivamente emersi, per la formulazione del giudizio in ordine all'avvenuta violazione o meno dei limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Presidente -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI ASTI - Amministrazione Provinciale di Asti - in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. BERRUTI Carlo giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ASTI in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 172, presso l'avv. OZZOLA Massimo, che unitamente all'avv. Secondo Dino Raviola lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 999 del 25/11/2002. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26/05/2006 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;
Uditi gli avv. Berruti per la ricorrente e Ozzola per il resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 02/02/2002 il Comune di Asti proponeva opposizione avverso l'ordinanza con la quale la Provincia di Asti aveva applicato la sanzione di L. 5.000.000, in relazione al constatato superamento dei valori limite di emissione dello scarico del depuratore di Asti, strada Quaglie.
Il Tribunale di Asti adito, pur addebitando al Comune la responsabilità dello scarico, accoglieva l'opposizione in quanto i prelievi delle acque erano stati effettuati nell'arco di tre ore e non di ventiquattro, in difformità quindi di quanto prescritto nel D.Lgs. n. 152 del 1999, allegato 5.
Avverso la detta decisione proponeva ricorso per Cassazione la provincia di Asti, che con due motivi denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo sostanzialmente che l'affermazione secondo la quale il campionamento delle acque effettuato in tre ore, anziché in ventiquattro, sarebbe stato non significativo non avrebbe trovato conforto nel dettato normativo e nella giurisprudenza di questa Corte, e lamentando inoltre che comunque il giudice del merito non avrebbe supportato la propria decisione con motivazione adeguata, calibrata sul caso concreto. Resisteva con controricorso il Comune di Asti, che chiedeva il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 26/05/2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la Provincia di Asti ha denunciato violazione di legge per il fatto che il Tribunale di Asti aveva dichiarato la nullità dell'ordinanza ingiunzione per il mancato rispetto delle modalità di prelievo e di campionamento delle acque, eseguiti nell'arco delle tre ore anziché delle ventiquattro, e quindi in contrasto con il D.Lgs. n. 152 del 1999, allegato 5. La decisione sarebbe tuttavia errata, perché la giurisprudenza formatasi sul testo previgente, che pure prevedeva modalità specifiche di prelievo, aveva sempre affermato la non tassatività della prescrizione, giudizio successivamente confermato anche dalla giurisprudenza formatasi sul nuovo testo normativo. Con il secondo motivo la Provincia ha poi denunciato vizio di motivazione in quanto la decisione, fra l'altro disancorata dalla portata effettiva della normativa di riferimento e dai principi di diritto sul punto stabiliti da una addirittura monolitica e ventennale interpretazione giurisprudenziale della Suprema corte n. sarebbe basata sull'unico (ed errato) convincimento della natura precettiva e vincolante del disposto normativo in materia di modalità dei campionamenti.
È fondata la censura prospettata con il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo. Al riguardo va infatti osservato che, come più volte affermato da questa Corte in sede penale (C. 2004/14425, C. 2003/32996, C. 2002/41487, C. 2000/1773), il metodo di campionamento ed analisi stabilito dalla legge ha un valore meramente indicativo, tanto che l'inosservanza delle indicazioni prescritte non determina la nullità dell'atto, per il principio di tassatività che ne imporrebbe una esplicita previsione, ne' è ragione di inutilizzabilità, in quanto non si tratta di prova illegittimamente acquisita. Ne consegue, dunque, che le operazioni di campionamento hanno una funzione del tutto strumentale rispetto all'accertamento della violazione, e pertanto a tal fine non occorre tanto verificare l'avvenuta formale osservanza delle procedure, quanto procedere alla valutazione degli elementi complessivamente emersi, per la formulazione di un giudizio in ordine all'avvenuta violazione o meno dei limiti di emissione previsti dalle tabelle allegate al D.Lgs. del 152 del 1999. Nella specie viceversa il Tribunale di Asti ha espresso il proprio convincimento di insussistenza della violazione esclusivamente in ragione delle modalità di effettuazione dei prelievi ( rilevati in difformità da quanto prescritto nel citato allegato 5) alle quali, con l'attribuzione della funzione di garantirne l'attendibilità, ha sostanzialmente conferito il valore di prova legale, (sintomatica in tal senso la conclusione secondo la quale proprio e solo il campionamento eseguito in questo arco temporale ben individuato - quello riferito alle ventiquattro ore - costituisce presupposto idoneo per effettuare la valutazione dei valori di riferimento, che consentono di ritenere integrato il presupposto oggettivo della fattispecie"), così affermando un principio che non si pone in sintonia con il dettato normativo ed è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata. Conclusivamente va dunque accolto il primo motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Asti in diversa composizione. P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Asti in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2006