Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5881, del 27 novembre 2014
Ambiente in genere.Legittimità esclusione dalla procedura di VIA del progetto per la produzione di carburanti a basso tenore di zolfo

Le reiterate richieste d’integrazioni e chiarimenti e le numerose prescrizioni impartite con il provvedimento finale dimostrano che l’esclusione dall’assoggettabilità alla v.i.a. è sorretta da un’attività istruttoria approfondita ed accurata, nel cui ambito sono stati affrontati tutti i profili di criticità del nuovo sistema di lavorazione relativi all’atmosfera, ai prelievi e scarichi idrici, al rumore, ai rifiuti, al suolo e sottosuolo, alla vegetazione, flora, fauna ed ecosistema, ed al paesaggio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05881/2014REG.PROV.COLL.

N. 01311/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2012, proposto da: 
Comune di Busalla, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Raniero Raggi ed Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Cosseria, 5;

contro

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Regione Liguria, Provincia di Genova, non costituite in giudizio nel presente grado;

nei confronti di

Industria Piemontese Lavorazioni Oli Minerali - IPLOM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gerbi, Ilaria Greco e Ludovico Villani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Asiago, 8;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA, SEZIONE I, n. 966/2011, resa tra le parti e concernente: verifica di assoggettabilità a procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto ‘Autoil 2’ per la produzione di carburanti a basso tenore di zolfo - raffineria di Busalla, nonché autorizzazione integrata ambientale;



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Raggi, Sivieri, Santarelli per delega dell’avvocato Villani, nonché l’avvocato dello Stato Grasso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Liguria pronunciava definitivamente sul ricorso n. 483 del 2009 (integrato da motivi aggiunti), proposto dal Comune di Busalla – nel cui territorio sin dal 1943 insiste una raffineria di oli combustibili gestita dalla controinteressata IPLOM s.p.a. – avverso i seguenti atti:

(i) la determinazione n. DSA 2009-0002948 del 10 febbraio 2009 del direttore generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed i relativi atti presupposti – tra cui l’assenso espresso dalla Regione Liguria con atto n. CTVA 2008/4059 del 29 ottobre 2008 –, con cui era stata accolta l’istanza dell’IPLOM s.p.a., volta a conseguire l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto ‘Autoil 2’ per la produzione di carburanti a basso tenore di zolfo, presso suddetta raffineria;

(ii) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA-DEC-2010-0001001 del 28 dicembre 2010, con cui era stata rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale per la raffineria in questione nell’assetto risultante dalla realizzazione del progetto ‘Autoil 2’ e dal correlativo mutamento delle lavorazioni.

2. In particolare, il T.a.r. provvedeva come segue:

(i) respingeva il primo motivo di ricorso – con il quale era stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. 241 del 1990, per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla v.i.a. (c.d. procedimento discreening) al Comune ricorrente, ente esponenziale degli interessi dei cittadini insediati sul territorio inciso dal mutamento del processo di lavorazione dell’impianto –, ritenendo che gli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 152 del 2006 apportassero un ampliamento della partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti ambientali, rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 7 l. n. 241 del 1990, nonché rilevando che «non è contestato che l’amministrazione ricorrente e tutti i cittadini ebbero degli strumenti assai più incisivi della comunicazione di avvio per conoscere l’avvenuta proposizione della domanda della controinteressata» (v. così, testualmente, l’appellata sentenza);

(ii) respingeva il secondo motivo di ricorso – con cui il Comune di Busalla aveva censurato la violazione degli artt. 3 e 6 l. n. 241 del 1990, 23 e 32 d.lgs. n. 152 del 2006 e 1 e 5 d.P.R. n. 357 del 1997, nonché il vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, illogicità, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, per la mancata considerazione, da parte degli organi ministeriali, dell’impatto ambientale sul territorio di riferimento, nonché per l’appiattimento manifestato dall’Amministrazione procedente sulle asserzioni della controinteressata che si sarebbe limitata ad una generica dichiarazione di garanzia in ordine all’irrilevanza ambientale del nuovo procedimento industriale, senza offrire sostanziali certezze in tal senso –, rilevando che:

- la relazione istruttoria relativa al progetto in questione delineava con precisione la natura del territorio comunale, sicché apparivano del tutto coerenti le osservazioni contenute nella citata relazione istruttoria, nella parte in cui si rilevava che le aree del Comune di Busalla ricomprese nel perimetro del Parco dell’Antola e, rispettivamente, nel sito di importanza comunitaria del Vobbia, distavano molti chilometri dallo stabilimento, per cui l’impianto non sarebbe stato in grado di incidere negativamente sull’ecosistema dei due siti protetti;

- non era ravvisabile la censurata mancanza di un esame critico nell’attività amministrativa ministeriale, poiché la commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, nel parere n. 207 del 18 dicembre 2008, aveva analiticamente esaminato i profili di criticità denunciati, fornendo risposte adeguate a ciascuno di essi;

(iii) respingeva il terzo motivo di ricorso – con cui era stata censurata la contraddittorietà dell’azione amministrativa, contrastando l’assenso prestato dall’Amministrazione alla domanda di esclusione dalla v.i.a. con il rilevato rischio elevato di esondazione del torrente che scorre vicino all’impianto e con la presenza di una frana in corso, ed essendo l’atto autorizzatorio presidiato da ben venti prescrizioni, il che avrebbe dovuto piuttosto condurre al diniego alla domanda –, sulla base del rilievo che, per un verso, non risultava contestata la circostanza dell’avvenuta ultimazione del muro di contenimento dell’alveo torrentizio, con conseguente riduzione/esclusione del paventato rischio di esondazione, e, per altro verso, non poteva ritenersi contraddittoria l’esclusione dall’assoggettamento alla v.i.a. con l’imposizione di prescrizioni, la cui ottemperanza andava comunque verificata nella susseguente fase attuativa;

(iv) respingeva il quarto motivo di ricorso – con cui era stato dedotto il difetto d’istruttoria e di motivazione, sotto altro profilo –, ritenendo la sufficienza del richiamo, da parte dell’organo ministeriale, delle conclusioni del parere della commissione tecnica di verifica;

(v) respingeva il quinto motivo – avente ad oggetto ulteriori profili di difetto d’istruttoria e di motivazione, con riferimento al pericolo alla pubblica incolumità, conseguente all’aumento dello spazio che sarebbe stato occupato dagli impianti di desolforazione, in mancanza di previsione di un aumento della superficie occupata dalla struttura industriale –, rilevandone la genericità, in quanto non fondato su dati concreti, ed aggiungendo che la circostanza in questione risultava comunque essere stata valutata in sede tecnica;

(vi) respingeva il sesto motivo – con cui era stato dedotto un vizio di incompetenza –, ritenendo che l’assemblea plenaria dell’organo consultivo costituito dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, in quanto organo a costituzione allargata rispetto alle rispettive sottocommissioni, fosse titolare della funzione esercitata, ai sensi degli artt, 2, 6 e 8 d.m. 18 settembre 2007;

(vii) respingeva il settimo motivo (dedotto con la memoria notificata il 4 gennaio 2010) – avente ad oggetto ulteriori profili di eccesso di potere –, richiamando, quanto al rischio di esondazione, le considerazioni svolte in reiezione del terzo motivo, nonché rilevando, quanto all’altro profilo di censura, che non emergeva alcun raddoppio della capacità produttiva, quale paventato dal Comune ricorrente;

(viii) respingeva l’ottavo motivo (pure dedotto con la memoria notificata il 4 gennaio 2010) – con cui era stata censurata l’imprecisione dell’esame della domanda da parte dell’Amministrazione statale, per l’incertezza della provenienza dell’istanza da cui ebbe inizio il procedimento –, attesa, per un verso, la riconducibilità della firma al procuratore della controinteressata, sign. Luigi Profumo, e considerata, per altro verso, l’impossibilità di adottare un atto di un diniego senza previa richiesta di chiarimenti e/o integrazioni in sede amministrativa;

(ix) respingeva il nono motivo (dedotto con memoria notificata il 28 ottobre 2010) – di carenza d’istruttoria e di motivazione, di carenza di presupposti e di indeterminatezza, affliggenti l’assenso all’esclusione del progetto dalla v.i.a., espresso dalla Regione Liguria con comunicazione del 29 ottobre 2008 –, rilevando che le allegazioni del Ministero resistente davano conto dell’ampia istruttoria condotta dalle amministrazioni interessate, posta a base del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale del 28 dicembre 2010;

(x) respingeva il decimo motivo (pure formulato in tale memoria) – di difetto d’istruttoria e di motivazione e di carenza di presupposti, sotto ulteriori profili –, richiamando le considerazioni svolte in reiezione di motivi precedenti in punto di rischio di esondazione e raddoppio della capacità produttiva, e valorizzando le produzioni documentali della controinteressata (in data 11 febbraio 2011), che davano conto dell’approfondito esame operato del progetto attuato dagli organi preposti alla tutela ambientale;

(xi) respingeva l’undicesimo motivo (formulato nella memoria notificata il 22 marzo 2011) – con cui era stata dedotta l’invalidità derivata dell’a.i.a. del 28 dicembre 2010, per illegittimità del presupposto provvedimento del 10 febbraio 2009, escludente l’assoggettabilità alla v.i.a. –, per l’acclarata infondatezza delle censure dedotte avverso l’atto presupposto;

(xii) respingeva il dodicesimo motivo (pure formulato in detta memoria) – di violazione dell’art. 22 delle norme di attuazione del p.r.g. del Comune di Busalla, dell’art. 9 del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico approvato dall’autorità di bacino del fiume Po con d.P.C.M. 24 maggio 2001 e dell’art. 3 l. n. 241 del 1990, nonché di correlativo difetto d’istruttoria e di motivazione –, rilevando che «l’ampia istruttoria svoltasi presso la sede governativa ha permesso di acquisire alla sede decisoria l’esatta ubicazione della struttura industriale, la conseguente vicinanza delle abitazioni e di altri siti aziendali a quello per cui è lite, sì che la valutazione svolta al riguardo appare sufficiente (…), restando nella potestà della p.a. di perseguire una soluzione delle questioni sopra ricordate diversa da quella litigiosa» per giungere, in futuro ed in una prospettiva di politica di governo del territorio, ad un’eventuale delocalizzazione dell’intero impianto, mentre, quanto alla questione della compatibilità idrogeologica, la stessa doveva ritenersi risolta con la costruzione del muro di contenimento dell’alveo del torrente Scrivia, da ritenersi opera adeguata di protezione alla luce delle risultanze istruttorie;

(xiii) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti.

3. Avverso tale sentenza interponeva appello il Comune di Busalla, originario ricorrente, in particolare impugnando le statuizioni sub 2.(i), 2.(ii), 2.(iii), 2.(v), 2.(vi), 2.(vii), 2.(ix), 2.(x), 2.(xi) e 2.(xii), sostanzialmente riproponendo i relativi motivi di primo grado, seppur adattati all’impianto argomentativo dell’appellata sentenza, e chiedendo, in sua riforma, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

4. Si costituivano in giudizio sia il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia l’originaria controinteressata IPLOM s.p.a., contestando la fondatezza dell’appello e chiedendone la reiezione. L’originaria controinteressata riproponeva, inoltre, espressamente sia l’eccezione di improcedibilità del ricorso originario volto all’annullamento della determinazione ministeriale del 10 febbraio 2009, di esclusione dalla v.i.a. – sollevata sotto il profilo, che l’assenso espresso dal rappresentante del Comune di Busalla in sede di rilascio dell’a.i.a. (che assorbirebbe la v.i.a.) determinerebbe la sopravvenuta carenza d’interesse a ricorrere avverso la menzionata determinazione ministeriale –, sia l’eccezione di inammissibilità dei terzi motivi aggiunti di cui alla memoria notificata il 22 marzo 2011, per carenza di prova della tempestività della notificazione in relazione all’atto impugnato (a.i.a. del 28 dicembre 2010), nonché, comunque, per l’acquiescenza prestata dal Comune nella relativa conferenza di servizi, sia, infine, l’eccezione di inammissibilità della nuova deduzione formulata dall’originaria ricorrente nella memoria del maggio 2011, in quanto non notificata; eccezioni tutte, ritualmente dedotte in primo grado ma non esaminate dal T.a.r..

5. All’udienza pubblica del 17 giugno 2014 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. Premesso che, per un verso, non risultano impugnate con specifici motivi d’appello le statuizioni sub 2.(iv) e 2.(viii), con la conseguenza che ogni relativa questione esula dai limiti oggettivi del devolutum, e che, per altro verso, a fronte dell’infondatezza nel merito dell’appello, si può prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate in primo grado dall’originaria controinteressata, non affrontate nell’appellata sentenza ed espressamente riproposte nel presente grado (v. sopra sub 4.), si osserva che l’appello è infondato.

6.1. In linea di fatto, occorre premettere che, alla luce di una valutazione unitaria della documentazione versata in giudizio, deve ritenersi comprovato che:

- l’intervento di cui al progetto ‘Autoil 2’ era imposto dalla necessità di adeguare la produzione alla normativa comunitaria (direttive 98/70/CE e 2003/17/CE, recepite con d.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434, e con d.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29), che, con decorrenza dal mese di gennaio 2009, prescrive(va) una diminuzione della concentrazione di zolfo nelle benzine e nei gasoli da 50 ppm a 10 ppm, in funzione del miglioramento della qualità dei carburanti e della riduzione degli effetti inquinanti;

- l’intervento non comportava alcun ampliamento dello stabilimento (esistente in loco sin dai primi anni quaranta), né l’occupazione di nuove aree, né determinava un aumento della capacità complessiva di raffinazione o di stoccaggio.

6.2. Scendendo all’esame dei singoli motivi d’impugnazione, si osserva che destituito di fondamento è il primo motivo d’appello, che investe la statuizione sub 2.(i).

Sebbene si debba condividere la censura del Comune appellante, secondo cui gli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 152 del 2006 sono stati introdotti dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, entrato in vigore il 13 febbraio 2008 – che ha sostituito la Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, comprendente gli artt. 4-36 del citato provvedimento legislativo –, e pertanto non sono applicabili ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, essendo l’istanza per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla v.i.a. stata presentata il 28 gennaio 2008, si rileva che il previgente art. 32 d.lgs. n. 152 del 2006 prevedeva che, a cura delle Amministrazioni competenti, «l’elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica ed i relativi esiti siano resi pubblici», non richiedendo, invece, alcuna comunicazione dell’avvio del procedimento discreening al comune, nel cui territorio fosse localizzato l’impianto.

La disciplina procedimentale di cui al citato art. 32 (nella versione previgente), in applicazione del principio di specialità, deve ritenersi prevalente sulla disciplina generale di cui all’art. 7 l. n. 241 del 1990, sicché, essendo nel caso di specie i dati relativi all’istanza presentata dalla IMPLOM s.p.a. stati resi pubblici sul sito web del Ministero dell’ambiente, devono ritenersi rispettati i prescritti adempimenti pubblicitari.

Merita quindi conferma la statuizione impugnata con il primo motivo d’appello, seppure sulla base di un percorso motivazionale diverso da quello seguito dal T.a.r..

6.3. Infondati sono i motivi d’appello dedotti avverso le statuizioni sub 2.(ii), 2.(iii), 2.(v), 2.(vi), 2.(vii), 2.(ix) e 2.(x), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, in quanto:

- dal parere della commissione tecnica di verifica, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008, e dall’ivi richiamata relazione istruttoria emerge che la stessa aveva puntualmente tenuto conto delle caratteristiche del territorio comunale, espressamente escludendo qualsiasi impatto ambientale sulle aree comprese nel Parco regionale dell’Antola ed in un sito d’importanza comunitaria, attesa la grande distanza di detti siti dal luogo di ubicazione dello stabilimento;

- le reiterate richieste di integrazioni e chiarimenti e le numerose prescrizioni impartite con il provvedimento finale del 10 febbraio 2009 dimostrano che l’esclusione dall’assoggettabilità alla v.i.a. è sorretta da un’attività istruttoria approfondita ed accurata, nel cui ambito sono stati affrontati tutti i profili di criticità del nuovo sistema di lavorazione (relativi all’atmosfera, ai prelievi e scarichi idrici, al rumore, ai rifiuti, al suolo e sottosuolo, alla vegetazione, flora, fauna ed ecosistema, ed al paesaggio);

- risulta, in particolare, essere stata presa in debita considerazione la denunciata esposizione dell’area della raffineria a rischio esondazione del limitrofo torrente Scrivia, avendo il Ministero preso atto del progetto approvato dall’Amministrazione comunale per la realizzazione di un muro di sponda per il contenimento delle piene del torrente «con tempi di ritorno di 200 anni e con un franco di 60 cm per quelle con tempi di ritorno di 500 anni», la cui ultimazione era prevista nel corso dell’anno 2009, prescrivendone, ad ogni modo, l’ultimazione entro il termine di completamento dell’intervento di adeguamento impiantistico oggetto dell’istanza (v., peraltro, la relativa dichiarazione di fine lavori comunicata al Comune il 24 novembre 2008);

- la problematica relativa alla frana segnalata nella cartografia dell’Autorità di Bacino è stata adeguatamente considerata, risultando oggetto di apposita prescrizione (v. prescrizione n. 9);

- non è ravvisabile il paventato contrasto con la disciplina del P.A.I., rispettivamente con quella della variante di P.T.C. Bacini Padani, risultando nelle aree classificate ‘Ee’ (a pericolosità molto elevata) comunque consentiti interventi di manutenzione straordinaria, quale quello di cui è causa (adeguamento impiantistico);

- anche l’incidenza della modifica impiantistica sotto i profili della sicurezza e dell’incolumità pubblica risulta adeguatamente considerata dall’Amministrazione (v. il nulla-osta di fattibilità ex art. 21 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, richiamato sia nella relazione istruttoria ministeriale, sia nel parere della commissione tecnica di verifica);

- ai sensi dell’art. 6 d.m. 18 settembre 2007, la commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale di cui all’art. 9 d.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), delibera i pareri in assemblea plenaria, mentre alle sottocommissioni è riservata solo l’approvazione delle proposte di parere, con conseguente corretta reiezione della censura d’incompetenza sollevata dal Comune appellante;

- il paventato aumento della capacità produttiva dello stabilimento risulta escluso dalla commissione ministeriale istruttoria (v. p. 18 della relazione istruttoria), così come pure l’aumento della produzione di rifiuti industriali risulta adeguatamente considerata nel parere della commissione tecnica di verifica;

- l’assenso espresso dalla Regione Liguria nella nota del 29 ottobre 2008 risulta adeguatamente motivato con riferimento alla necessità dell’adeguamento della raffineria alla normativa comunitaria in materia di miglioramento della qualità di carburanti, e contiene, altresì, la segnalazione circa l’opportunità di impartire, con il provvedimento finale, prescrizioni sul monitoraggio dell’impianto (come, peraltro, disposto nell’impugnato provvedimento del 10 febbraio 2009), a prescindere dal rilievo, di natura assorbente, che, secondo la disciplina del previgente art. 32 d.lgs. n. 152 del 2006 (applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice), nei procedimenti di screening di competenza statale non era previsto il coinvolgimento dell’Amministrazione regionale.

Concludendo in ordine ai motivi in esame, il provvedimento di esclusione dall’assoggettamento alla v.i.a. si sottrae ai motivi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere dedotti dall’originario ricorrente ed odierno appellante.

6.3. Alla conferma delle statuizioni reiettive delle censure mosse avverso il provvedimento del 10 febbraio 2009 consegue, per necessità logica, la conferma della statuizione reiettiva sub 2.(xi), con cui erano state respinte le censure di illegittimità derivata mosse avverso l’a.i.a. del 28 dicembre 2010.

6.4. Infine, in reiezione del motivo d’appello proposto avverso la statuizione sub 2.(xii), è sufficiente rilevare che:

- l’impugnata autorizzazione integrata ambientale contiene un’articolata serie di prescrizioni tese a monitorare l’efficacia della gestione dell’impianto dal punto di vista ambientale e si basa su un articolato ed approfondito parere istruttorio (di ben 93 pagine) della competente commissione istruttoria (trasmesso con nota del 5 ottobre 2010), che ha tenuto conto di tutti gli aspetti attinenti alla tutela dell’ambiente e delle possibili ripercussioni sul territorio del Comune di Busalla, con conseguente corretta reiezione delle censure di difetto d’istruttoria e di motivazione;

- ad ogni modo, il Comune di Busalla, nella conferenza di servizi del 28 luglio 2010, risulta aver espresso parere favorevole (v. relativo verbale, in atti);

- non è ravvisabile il dedotto contrasto con l’art. 22 delle norme di attuazione del p.r.g. di Busalla, trattandosi di intervento volto al miglioramento tecnologico dello stabilimento petrolchimico comportante una riduzione del carico inquinante (e non già di opere ampliamento, come asserito dall’odierno appellante), come tale consentito dalla citata norma di attuazione, né, per le ragioni puntualmente esposte a pp. 11 e 12 del parere istruttorio conclusivo, è ravvisabile un contrasto con le previsioni e gli obiettivi della vigente pianificazione idrogeologica.

6.5. Per le esposte ragioni, l’appello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

7. Tenuto conto della natura della controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 1311 del 2012), lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio integralmente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2014, con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)