Cons. Stato Sez. VI sent. 2851 del 17 maggio 2006
V.i.a. e sindacato del giudice amministrativo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.2851/2006
Reg. Dec.
N. 5360 Reg. Ric.
Anno 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5360/2004 proposto da CALAVERDE S.R.L. in persona del presidente del consiglio di amministrazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Biagetti con domicilio eletto in Roma via A. Bertoloni n. 35;
contro
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA rappresentata e difesa dall’Avv. Graziano Campus con domicilio eletto in Roma via Lucullo n. 24, presso l’Ufficio Rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna;
COMUNE DI PULA, COMUNIONE CALAVERDE, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Paolo Stella Richter con domicilio eletto in Roma viale G. Mazzini n.11;
ASSESSORATO PUB.ISTR.BENI CULTURALI, INFORM. SPETT. E SPORT, ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, ASSOCIAZIONE GRUPPO DI INTERVENTO GIURIDICO, tutti non costituitisi;
COMUNIONE PINETA IS MORUS rappresentato e difeso dall’Avv. Angioletta Orru' con domicilio eletto in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso l’avv. Maria Stefania Masini;
DUNI GIOVANNI rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Duni e Paolo Stella Richter con domicilio eletto in Roma viale G. Mazzini n.11, presso lo studio dell’ultimo;
COMITATO PER LA TUTELA DELLE SPIAGGE DI S. MARGHERITA rappresentato e difeso dall’Avv. Benedetto Ballero con domicilio eletto in Roma via Portuensen. 104, presso la sig.ra Antonia De Angelis;
MITA S.P.A. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcello Vignolo e Massimo Massa con domicilio eletto in Roma via Portuense n. 104, presso la sig.ra Antonia De Angelis;
CASULA MATTEO non costituitosi;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna - Cagliari n. 83/2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 29 novembre 2005 relatore il Consigliere Sabino Luce. Uditi altresì, gli avvocati Campus, Masini, per delega dell’avv.to Orrù, P. Stella Richter, Duni e Vignolo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con delibera n. 34/64, del 29 ottobre 2002, la Giunta della Regione Sardegna respingeva le considerazioni finali dell’organo tecnico istruttore favorevole al rilascio della valutazione di impatto ambientale per un intervento della società Calaverde, titolare di una concessione demaniale in località S. Margherita di Pula (Ca), ove gestiva una struttura per la nautica da diporto e che ne aveva chiesto l’ampliamento alla locale Capitaneria di porto. Alla valutazione positiva l’organo tecnico regionale era pervenuto dopo una complessa ed articolata istruttoria nel corso della quale la Calaverde s.r.l. aveva apportato al progetto alcune modifiche che progressivamente le amministrazioni interessate avevano suggerito; sennonché, come già precedentemente rilevato, la Giunta regionale respingeva il giudizio favorevole espresso dall’organo tecnico, dopo che l’assessore all’ambiente, che pure aveva dato precedentemente parere favorevole di concerto con quello allo sport, aveva successivamente espresso pare contraria alla valutazione positiva dell’impatto ambientale. Contro il provvedimento indicato la società Calaverde s.r.l. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna che con sentenza n. 83/2004, lo riteneva infondato in relazione a tutti i motivi dedotti. Contro l’indicata sentenza ha proposto appello la Calaverde s.r.l. chiedendo, con ricorso notificato il 24 maggio 2004, l’accoglimento della domanda di primo grado con l’annullamento degli atti ivi impugnati; e nella resistenza delle parti indicate in rubrica il ricorso è stato chiamato per l’udienza odierna al cui esito è stato trattenuto in decisione dal collegio-
DIRITTO
Con il primo motivo del ricorso di primo grado, riproposto in appello, era stata dedotta violazione degli artt. 1 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei principi generali in tema di svolgimento dell’attività amministrativa. Nell’impugnata delibera di Giunta n. 34/64, del 29 ottobre 2002, si dava atto che l’assessore alla difesa dell’ambiente della Regione Sardegna aveva dichiarato, in apertura di seduta, la sua decisione di ritirare la proposta precedentemente formulata di concerto con l’assessore della pubblica istruzione, spettacolo e sport con nota n. 21555, del 15 luglio 2002. Secondo la società ricorrente, l’assessore della difesa dell’ambiente aveva operato illegittimamente perché aveva ritirato autonomamente la precedente proposta in assenza di un espresso atto di concerto con l’assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e senza i necessari pareri di legittimità dei direttori generali dei rispettivi assessorati. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo regionale, in particolare- secondo la società ricorrente- non erano state adottate le formalità occorrenti a ritenere realizzato il nuovo concerto, che avrebbe dovuto risultare da un atto esplicito della struttura competente in un documento distinto rispetto a quello dell’organo concertante ed all’esito di una procedura analoga a quelle posta originariamente in atto per l’adozione dell’atto iniziale. Occorreva, infine- sempre secondo la società ricorrente- che, prima del ritiro dell’iniziale parere favorevole, occorreva ne fosse data preventiva comunicazione ad essa società.
La doglianza è infondata e correttamente, pertanto, i giudici di primo grado l’hanno respinta.
In base all’art. 31 della legge regionale della Sardegna n. 1/1999 e successive modificazioni, competente a provvedere in ordine alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti delle opere ricadenti, come quella in esame, all’interno di aree della regione Sardegna, era la Giunta regionale. L’assessorato della difesa dell’ambiente, in base alla legge indicata, era soltanto l’organo tecnico competente allo svolgimento dell’istruttoria il quale, per tale funzione, si avvaleva della collaborazione degli uffici dell’amministrazione regionale competenti, provvedendo, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale e paesaggistica, di concerto con quello della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La diretta competenza in merito alla valutazione finale dell’impatto ambientale, spettante all’assessore della difesa dell’ambiente ed a quello concertato della cultura, era, pertanto, limitata al mero coordinamento dell’istruttoria; e l’intervento del primo in occasione della riunione della Giunta, anche se esplicitato con una proposta di deliberazione, era attività endoprocedimentale non rilevante all’esterno e di mero raccordo tra gli organi tecnici preposti all’istruttoria e l’organo decidente, che era- ripetesi- soltanto la Giunta regionale, peraltro non vincolata ad attenersi al parere dell’organo tecnico. Senza contare che, nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dalla società appellante, come si evince dallo stesso testo dell’atto impugnato, la proposta finale di reiezione della valutazione del gruppo istruttore era riconducibile ad entrambi gli assessorati avendo gli stessi operato di concerto. Né, poi, era necessario- contrariamente a quanto dedotto dalla società ricorrente- che l’atto finale fosse preceduto da previa comunicazione di avvio del procedimento; l’atto che la Giunta regionale andava ad adottare era quello finale di conclusione del procedimento avviato ad iniziativa della parte ricorrente e non occorreva, per la sua adozione, alcun ulteriore preavviso di reiezione.
Con i restanti motivi del ricorso di primo grado, anch’essi riproposti in appello, la società ricorrente aveva, poi, dedotto sviamento, contraddittorietà di comportamento, errore nel presupposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione. Dalla delibera di giunta si evinceva che dall’allargamento del porticciolo deriverebbe un grosso pregiudizio all’attività balneare della Comunione Stella Marina e del Forte Village che fruivano della spiaggia immediatamente collegata a bracci di protezione dell’ingresso del porto. La circostanza, secondo l’appellante, induceva a ritenere configurata un’ipotesi scolastica di eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica dell’atto dato che la giunta regionale avrebbe agito al solo scopo di favorire soggetti privati e non per tutelare l’interesse pubblico. In occasione della valutazione dell’impatto ambientale si era tenuto, inoltre, conto delle distanze che devono essere mantenute rispetto alla spiaggia dalle imbarcazioni da diporto per la tutela dei bagnanti e della perdita di due metri di arenile che sarebbe conseguita alla realizzazione dell’opera; il che,tuttavia, non poteva formare oggetto di valutazione di impatto ambientale per cui rilevavano i soli profili dell’impatto naturalistico.
Anche tali ulteriori censure sono infondate e correttamente sono state respinte.
Ed invero, come già rilevato dalla Sezione in altra occasione, la valutazione dell’impatto ambientale non costituisce un mero giudizio tecnico, suscettibile, in quanto tale, di verificazione sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo (Cons. St. Sez. VI, n. 548/2004); apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi in cui risulti evidente lo sconfinamento dal potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione. Il che non sembra si sia verificato nel caso in esame in cui, dall’esame del provvedimento impugnato e dal complessivo procedimento istruttorio che l’ha preceduto, il riferimento, contenuto nell’atto, all’asserito pregiudizio che l’opera progettata avrebbe arrecato all’attività balneare della Comunione Stella Marina e del forte Villane ed il riferimento alle distanze delle navi da diporto, contrariamente a quanto dedotto dalla società appellante, non sono stati determinanti ai fini della valutazione espressa dalla Giunta regionale, ma sono stati richiamati soltanto per rafforzare la motivazione della decisione basata, invece, sul negativo apprezzamento dell’impatto che ne sarebbe derivato all’ambiente. D’altra parte, che l’opera pubblica fosse comunque invasiva e pregiudizievole all’assetto del territorio lo si ricava dalla natura e dimensione del progettato intervento e dalle modificazioni che sono state apportate al progetto nel corso del procedimento istruttorio; modificazioni che non sono state ritenute sufficienti alla Giunta regionale- cui, come già rilevato, spettava il giudizio finale- a far ritenere che la compromissione all’ambiente fosse compensata da altri profili di utilità generale del progettato intervento.
Per tutto quanto esposto, l’appello va, quindi, respinto con conferma della decisione impugnata e compensazione delle spese processuali ricorrendovi giusti motivi.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge l’appello e conferma la decisione impugnata. Spese compensate.
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
Così deciso in Roma il 29 novembre 2005 in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con l’intervento dei sigg:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere Est.
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Luciano BARRA CARACCIOLO Consigliere
Presidente Consigliere Segretario
CLAUDIO VARRONE SABINO LUCE GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il....17/05/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA