Consiglio di Stato Sez. V n.1274 del 31 marzo 2016
Ambiente in genere.Procedimento di VIA e utilità socio economica del progetto

Il carattere essenziale del procedimento di VIA consiste nella valutazione dell’impatto che il progetto può ragionevolmente e motivatamente produrre sui vari elementi che compongono l’ambiente, elementi rispetto ai quali l’utilità socio-economica del progetto stesso non può che ritenersi recessiva.

 

N. 01274/2016REG.PROV.COLL.

N. 05094/2015 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5094 del 2015, proposto da:
Powercrop S.r.l. e Eridania - Sadam Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Cardi, con domicilio eletto presso il medesmo in Roma, viale Bruno Buozzi, 51;

contro

Provincia di Arezzo, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Cecchetti, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza Barberini, 12;
Regione Toscana, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, con domicilio eletto presso l’avv. Marcello Cecchetti in Roma, piazza Barberini, 12;
Comune di Arezzo, rappresentato e difeso dagli avv. Roberta Ricciarini e Stefano Pasquini, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
Comune di Castiglion Fiorentino, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Iaria, con domicilio eletto presso il suo studio (Studio Legale Lessona), in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 18;
Autorità di Bacino del Fiume Arno, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Turismo Sop. BB. AA. e PP. e Patrimonio Storico Artistico e Etnoant. Arezzo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Toscana, Enav Spa, Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, Comando Militare Regione Toscana, Comando 1 Regione Aerea Aeronautica Militare, Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimi dell'Alto Tirreno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ASL 8 - Arezzo - Dipartimento della Prevenzione - Zona Val di Chiana, Asl 8 - Arezzo - Dipartimento Prevenzione - Zona di Arezzo, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) - Toscana Dipartimento di Arezzo;

nei confronti di

Consorzio di Bonifica 2 - Alto Valdarno, Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale, Enel Spa, RFI Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
F.A.I./C.I.S.L. Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale, F.L.A.I./C.G.I.L. - Federazione Lavoratori Agro-Industria, U.I.L.A./U.I.L. - Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari, rappresentati e difesi dall'avv. Piergiorgio Galli, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, piazza Mignanelli, 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00287/2015, resa tra le parti, concernente giudizio negativo di VIA in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto per energie rinnovabili.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Arezzo, della Regione Toscana, del Comune di Arezzo, del Comune di Castiglion Fiorentino, dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Enav Spa, dell’Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile e di Comando Militare Regione Toscana, del F.A.I./C.I.S.L. Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale, del F.L.A.I./C.G.I.L. - Federazione Lavoratori Agro-Industria e della U.I.L.A./U.I.L. - Unione Italiana Lavoratori Agroalimentari;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di e l’appello incidentale proposto dal Comune di Castiglion Fiorentino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Marcello Cardi, Marcello Cecchetti, anche su delega dell'avvocato Fabio Ciari, Carlo Maria Pisano per l'Avvocatura Generale dello Stato, e Domenico Iaria anche su delega dell'avvocato Stefano Pasquini;

 

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. II, con la sentenza 19 febbraio 2015, n. 287, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento:

- della deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia di Arezzo n. 204 del 29.04.2014, comprensiva di 9 allegati, con la quale, alla luce del parere del Nucleo di Valutazione e sulla base e con riferimento agli esiti della Conferenza di Servizi, è stato espresso giudizio negativo di VIA in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto "Polo Energie Rinnovabili di Castiglion Fiorentino" della potenza massima di 51 Mw, da realizzarsi in Località Bittoni, nel Comune di Castiglion Fiorentino, presentato da Powercrop s.r.l. ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003 previo giudizio favorevole di VIA;

- della lettera della Provincia di Arezzo prot. 89212 del 16.05.2014 con cui è stato comunicato detto giudizio negativo di VIA;

- del parere del Nucleo di Valutazione della Provincia di Arezzo- Territorio e Ambiente, in data 28.04.2014, Allegato 9 alla Deliberazione n. 204 del 29.04.2014 e della allegata Relazione del Dirigente del Servizio Energia in data 28.04.2014;

- di tutti i verbali della Conferenza di Servizi: Verbale delle sedute in data 22.04.2013, 29.04.2013, 17.05.2013 e 8.07.2013, verbale delle sedute 14.11.2013; 19.11.2013 e 25.11.2013, verbale delle sedute 20.12.2013, 13.2.2014; 25.2.2014; 6.3.2014, 14.03.2014; 3.04.2014

- delle note della Soprintendenza per i beni architettonici, Paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Arezzo prot. n. 111031 del 19.12.2011 prot. n. 9069 del 5.11.2012, prot. 3281 del 18.04.2013 prot. 3961 del 15.5.2013, prot. 8894 dell'11.11.2013 con cui è stato espresso parere negativo alla localizzazione in località Bittoni del Comune di Castiglion Fiorentino del "polo energie rinnovabili di Castiglion fiorentino";

- della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Castiglion Fiorentino n. 27del 21.02.2014con la quale è stato espresso in sede di procedimento di VIA parere negativo in merito al progetto;

- della nota della Regione Toscana Direzione Regionale Governo del territorio- settore pianificazione del territorio prot. 31696 del 13.02.2014 con cui è stato espresso parere negativo alla localizzazione in località Bittoni;

- nonché la deliberazione della Giunta provinciale della provincia di Arezzo n. 180 del 14.04.2014 di presa d'atto degli esiti della Conferenza di Servizi e provvedimenti consequenziali e la nota dirigenziale della Provincia di Arezzo prot. 72756 del 16.04.2014 con la quale è stata eseguita la comunicazione ai sensi del'art. 10 bis della l. 241-90.

Il TAR ha, inoltre, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale proposto dal Comune di Castiglion Fiorentino.

Il TAR ha rilevato sinteticamente che:

- la previsione dell’art. 10-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto nell’ordinamento dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15) non preveda, per nulla, la garanzia di un periodo di dieci giorni lavorativi per la formulazione delle osservazioni;

- le osservazioni siano pervenute all’Amministrazione provinciale di Arezzo il 24 aprile e siano state solo protocollate il successivo 28; è pertanto ragionevole e possibile aspettarsi che l’esame delle stesse possa essere cominciato anche il giorno stesso della ricezione da parte dell’Amministrazione procedente, non sussistendo alcun obbligo di attendere la protocollazione del documento (che non ha carattere costitutivo, ma attiene solo all’ordinato svolgimento delle azioni amministrative);

- la violazione dell’art. 14-ter, comma 2-bis della l. 7 agosto 1990 n. 241 non ha sostanzialmente inciso sulle facoltà partecipative della ricorrente;

- è ammissibile il rinvio operato dalla deliberazione 29 aprile 2014, n. 204 della Giunta Provinciale di Arezzo ai verbali della conferenza di servizi, trattandosi di una motivazione che utilizza il rinvio per relationem ad un diverso atto (in questo caso, i verbali della conferenza di servizi);

- sono irrilevanti le dichiarazioni di cui alla deliberazione 7 marzo 2013, n. 9 del Consiglio Provinciale di Arezzo poiché esse si riferiscono ad un diverso procedimento amministrativo e non possono essere valorizzate e considerate come “sintomo” della volontà della Provincia di Arezzo di concludere in senso negativo il procedimento instaurato dalle ricorrenti;

- il proprium della valutazione di impatto ambientale sono da intendersi riferite alla modificazione globale degli equilibri ambientali che potrebbe derivare dal nuovo intervento e, in questa prospettiva, tutte le modificazioni derivanti dall’inserimento nell’ambiente del nuovo impianto devono trovare equilibrata considerazione, senza che possa essere attribuita prevalenza funzionale all’uno o all’altro aspetto;

- La valutazione conclusiva della conferenza di servizi, espressa nel verbale delle sedute del 3 e 4 aprile 2014, si è formata con riferimento ad un progetto ben individuato, sottoposto alla valutazione di impatto ambientale e localizzato nell’area agricola di Bittoni in Comune di Castiglion Fiorentino e non nell’area dell’ex-zuccherificio;

- il progetto è stato quindi ben valutato, secondo una serie di valutazioni che hanno investito un’ipotesi concreta di realizzazione di un nuovo stabilimento in un’area attualmente caratterizzata da insediamenti agricoli-zootecnici;

- L’impostazione corretta della problematica appare pertanto quella della Provincia di Arezzo, essendo stato valutato in concreto l’impatto ambientale del nuovo intervento, senza trascendere dalle valutazioni proprie del procedimento, altrimenti espropriando dei propri poteri le Autorità cui spettano le valutazioni finali in ordine all’interpretazione ed esecuzione dell’accordo di riconversione industriale;

- Non può essere condivisa l’affermazione della ricorrente che tende a qualificare l’area di Bittoni come area degradata ex punto 16.1, lett. d), D.M. 10 settembre 2010 (linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), così valendosi della “preferenza normativa” ai fini della “valutazione positiva dei progetti”;

- Le obiezioni delle ricorrenti si limitano a generiche considerazioni;

- Quello che non è contestato è però il nucleo essenziale del ragionamento, costituito dalla complessiva irrazionalità di localizzare l’intervento in un’area che rende necessarie ulteriori linee elettriche e rende aleatoria l’utilità dell’impianto di teleriscaldamento, quando ambedue gli aspetti sopra richiamati sarebbero meglio risolti, con minori costi e maggiori utilità, nell’altra area in ballottaggio, costituita dall’ex-zuccherificio;

- Sostanzialmente non contestato è l’ulteriore argomento negativo derivante dalla volontà del Comune di Castiglion Fiorentino, espressa con la deliberazione G.M. 21 febbraio 2014, n. 72, di non consentire la realizzazione di una terza area industriale, peraltro soggetta a rapida obsolescenza: considerazioni ampiamente condivisibili e che si giustificano in aree territoriali in cui il consumo di suolo ha raggiunto livelli incompatibili con l’equilibrata salvaguardia dell’esistente;

- L’art. 12, comma 7, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevede una possibile localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici che non è assoluta, ma affidata ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione;

- La realizzazione dell’impianto in zona agricola costituisce pertanto una possibilità da valutare nell’equilibrata composizione dell’interesse alla realizzazione dell’impianto e delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

- In questa prospettiva, il parere negativo reso alla Direzione generale del Territorio della Regione Toscana con la nota 13 febbraio 2014 prot. AOOGRT/42646, e richiamato dal verbale della conferenza di servizi del 3 e 4 aprile 2014, appare sostanzialmente ben argomentato ed immune da vizi;

- In definitiva, le plurime ragioni di diniego relative alla localizzazione dell’impianto ed all’impatto territoriale e paesaggistico richiamate nel verbale delle sedute del 3 e 4 aprile 2014 della conferenza di servizi appaiono congrue e, soprattutto, non sono validamente intaccate dalle censure proposte dalle ricorrenti;

- Il riconoscimento della fondatezza di una argomentazione idonea a reggere l’atto sotto il profilo motivazionale, permette di prescindere dall’esame delle ulteriori censure proposte da parte ricorrente, avverso le altre motivazioni di diniego apposte al provvedimento.

L’appellante contestava la sentenza del TAR, deducendo:

- Error in iudicando. Violazione dell’art. 10-bis della L. n. 241-1990, violazione dei principi del giusto procedimento e di partecipazione; violazione degli artt. 1, 2, 3 10-bis della L. n. 241-1990, violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per omessa istruttoria;

- Error in indicando. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e bilanciamento degli interessi. Violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387-2003 e delle linee guida nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010. Violazione e falsa applicazione della L. n. 81-2006 e del d.lgs. n. 152-2006. Eccesso di potere per sviamento;

L’appellante ha, inoltre, riproposto ex art. 101 c.p.a. i motivi del ricorso di primo grado (dal 9 al 14), assorbiti dal TAR.

Con l’appello in esame si chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si costituivano le Amministrazione appellate, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Comune di Castiglion Fiorentino proponeva altresì appello incidentale riproponendo, nella sostanza i motivi del ricorso incidentale di primo grado.

Si costituivano anche le Organizzazioni Sindacali, intervenute ad adiuvandum, in primo grado, a sostegno delle argomentazioni della parte appellante.

All’udienza pubblica del 28 gennaio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva in punto di fatto che l’oggetto del giudizio trova origine nell’accordo in data 10 dicembre 2007 tra la Regione Toscana, la Provincia di Arezzo ed il Comune di Castiglion Fiorentino e Eridania-Sadam s.p.a., proprietaria dell’ex zuccherificio di Castiglion Fiorentino, e Powercrop s.r.l., costituita per operare nel settore delle energie rinnovabili), per la riconversione produttiva della filiera bieticolo-saccarifera, in attuazione del decreto legge n. 2-2006 (rubricato “Interventi urgenti nel settore bieticolo-saccarifero”), convertito nella legge n. 81-2006.

Al fine di attuare la riconversione prevista, è stato adottato il Piano nazionale per la razionalizzazione e la riconversione della filiera bieticolo-saccarifera che ha espressamente previsto la riconversione verso le bioenergie, e sono stati, conclusi singoli accordi di riconversione degli zuccherifici tra le Amministrazioni pubbliche, le organizzazioni sindacali e le imprese saccarifere di volta in volta coinvolte.

I progetti di riconversione degli impianti dove è cessata la produzione dello zucchero, tra i quali quello di Castiglion Fiorentino, sono stati approvati dal Comitato Interministeriale costituito ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 81-2006 e sono stati espressamente dichiarati “di interesse nazionale” dal medesimo Comitato.

Per quanto riguarda Castiglion Fiorentino, il progetto alla base del citato accordo del 2007 prevedeva la realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituita da biomasse, collegata ad un impianto di teleriscaldamento e ad un frantoio, alimentati dalla centrale, nonché la bonifica delle aree interessate dall’impianto dismesso ed una nuova utilizzazione delle stesse.

In data 23 ottobre 2012, Powercrop s.r.l. presentava quindi l’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, relativa alla realizzazione della centrale di produzione di energia elettrica da biomasse prevista dall’Accordo di riconversione produttiva del 10 dicembre 2007, non nell’area del vecchio zuccherificio, ma nell’area agricola di Bittoni, sempre in Comune di Castiglion Fiorentino.

Con la deliberazione 29 aprile 2014, n. 204 la Giunta Provinciale di Arezzo ha espresso giudizio negativo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto, per le criticità e le motivazioni riportate nei verbali della Conferenza di Servizi.

2. Nel merito, ritiene il Collegio che la decisione del TAR meriti integrale condivisione.

Infatti, passando all’esame del primo motivo di appello con cui si contestano i capi della sentenza relativi ai primi quattro motivi del ricorso di primo grado, relativi ad ipotizzate violazioni procedimentali, si deve innanzitutto rilevare l’infondatezza dei primi due profili sostanzialmente riproposti in appello, relativi alla ristrettezza del termine di 10 giorni di cui all’art. 10-bis L. n. 241-1990, nonché all’adozione da parte del Nucleo di valutazione del parere negativo avvenuta lo stesso giorno in cui sono state protocollate le osservazioni di parte appellante.

In merito è sufficiente rilevare che l’art. 10-bis citato non prevede affatto che il destinatario del provvedimento debba disporre del termine di dieci giorni lavorativi (e, quindi, “liberi”) per presentare le relative osservazioni, e che la stessa norma non preclude all’Amministrazione di esaminare le osservazioni presentate dal privato nel corso del procedimento in un termine più ristretto, che di per sé non è sintomatico di alcuna illegittimità o superficialità delle valutazioni espresse con il provvedimento conclusivo.

Con riferimento alla supposta violazione della previsione di cui all’art 14-ter, comma 2-bis, L n. 241-1990, da cui non potrebbe in alcun modo discendere la nullità ex art. 21-septies del provvedimento finale, trattandosi di evidente, in ipotesi, vizio di legittimità del provvedimento, si deve rilevare che l’appellante Powercrop S.r.l. ha partecipato a tutte le sedute “istruttorie” della conferenza, ovvero a quelle nelle quali era all’ordine del giorno l’illustrazione del progetto e delle integrazioni o l’acquisizione di chiarimenti alla luce delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni partecipanti (cfr. sedute 22 aprile 2013, 17 maggio 2013, 8 luglio 2013 e 14 novembre 2013).

Di conseguenza, la mancata partecipazione ad alcune delle sedute della conferenza di servizi non ha arrecato alcun pregiudizio concreto alle odierne appellanti,

Inoltre, come ha condivisibilmente rilevato il TAR Toscana, la mancata partecipazione a tutte le sedute, nell’ipotesi, come quella di specie, in cui comunque le Società appellanti hanno avuto molteplici occasioni di esporre la loro posizione, non costituisce un vizio riconducibile alla violazione dell’art. 14-ter, cornma 2-bis, L. n. 241-1990.

3. Anche il secondo motivo di appello, dedicato alle contestazioni di tipo sostanziale è da ritenersi infondato.

Infatti, il carattere essenziale del procedimento di VIA consiste nella valutazione dell’impatto che il progetto può ragionevolmente e motivatamente produrre sui vari elementi che compongono l’ambiente, elementi rispetto ai quali l’utilità socio-economica del progetto stesso non può che ritenersi recessiva.

Peraltro, nell’ambito della valutazione della VIA sono indubbiamente emersi seri motivi ostativi sotto il profilo ambientale con l’unica eccezione del profilo attinente alle emissioni in atmosfera, evidentemente di per sé solo insufficiente a basare una valutazione positiva di impatto ambientale, controbilanciando i pregiudizi ambientali, evidenziati nella valutazione contestata, che il nuovo intervento potrebbe produrre.

Inoltre, si deve convenire sul fatto che ai finì della valutazione di impatto ambientale sono sostanzialmente ininfluenti i profili connessi al citato Accordo di riconversione industriale 10 dicembre 2007, che la Provincia di Arezzo e le altre Amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi non hanno correttamente considerato ai finì della compatibilità ambientale del progetto in quanto estranei agli elementi che devono essere valutati ai finì della VIA.

Peraltro, deve rammentarsi che il nuovo impianto sarebbe dovuto sorgere ove era localizzato l’ex zuccherificio Eridania-Sadarn, nell’ottica della riqualificazione e riconversione dell’area su cui insisteva quell’impianto ormai da tempo inattivo, mentre il progetto valutato in sede di VIA prevedeva che il nuovo impianto dovesse essere localizzato in località Bittoni.

Tale mutamento della localizzazione, pur assentito in prima battuta dal Comune di Castiglion Fiorentino (cfr. verbale dell’Accordo 30 luglio 2010, stipulato tra li Regione Toscana, la Provincia di Arezzo, il Comune di Castiglion Fiorentino e le Organizzazioni sindacali), è stato all’evidenza oggetto di una mera intesa di massima che, certamente doveva intendersi condizionata, come è ovvio, da un positivo apprezzamento degli organi competenti deputati alla valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, la scelta di localizzare l’impianto nella località Bittoni, pur opportuna e favorevole secondo gli appellanti, doveva intendersi pur sempre subordinata all’ottenimento del parere ambientale positivo, anche in considerazione del fatto che la zona oggetto dell’ipotizzata localizzazione dell’impianto non era qualificabile come area degradata ai sensi del punto 16.1, lett. d), D.M. 10 settembre 2010 e, dunque, non era idonea a giustificare la “preferenza normativa” ai fini della valutazione positiva dei progetti desumibile da tale normativa.

Deve tenersi conto al riguardo che, ai sensi del predetto punto 16.1, la sussistenza di uno o più dei requisiti indicati è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti, ma non impone senz’altro un automatismo indirizzato all’esito favorevole dell’istanza.

Inoltre, il concetto di area degradata assunto alla lett. d) del predetto punto 16 è particolarmente specifico e non si evidenziano atti che dimostrino inequivocabilmente che ricorressero i presupposti per integrare tale qualificazione normativa.

Infine, e peraltro, l’asserita insostenibilità sotto il profilo ambientale di un ulteriore insediamento è un elemento ulteriore posto correttamente a sostegno della valutazione conclusiva negativa che non appare illogico ed irrazionale e, quindi, non pregiudica la valutazione contestata.

Giova al riguardo rammentare che il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera, apprezzamento che è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. II, 2 ottobre 2014, n. 3938).

Come ha condivisibilmente asserito il TAR, l’art. 12, comma 7, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 prevede una possibile e non automatica localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, in quanto rimessa ad una valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato evidenzia, con motivazioni non illogiche né irrazionali, l’assenza nel progetto di elementi atti a superare le criticità in materia di sostegno al settore agricolo.

Con riguardo al parere della Regione Toscana si osserva che lo stesso evidenzia plurimi profili di criticità del progetto rispetto al profilo paesaggistico-territoriale, parimenti né illogiche né irrazionali, tenuto anche conto dell’applicabilità dell’art. 34-bis del P.I.T., avente valore di Piano Paesaggistico, adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 32 del 16 giugno 2009: non possono sussistere dubbi, pertanto, in ordine alla piena vigenza (e, dunque, all’applicabilità al progetto in esame) dell’ari. 34-bis del P.I.T.

Nel caso di specie, il parere reso dal Settore Pianificazione del territorio ha consentito di verificare l’iter logico seguito dall’Amministrazione nell’assunzione della decisione, dal momento che ha indicato, seppure in maniera succinta, il rapporto tra il dato giuridico ed il caso concreto, atteso inoltre che dalla lettura del parere in questione si evincono chiaramente gli elementi ostativi, sotto il profilo paesaggistico, alla realizzazione del progetto.

In particolare è stata condivisibilmente apprezzata, in senso negativo, la classificazione dell’area oggetto d’intervento nel PTC Provinciale e “nel piano Strutturale come invariante strutturale “Pianura bonificata”; la natura dell’area come tipico paesaggio delle pianure della bonfica e delle Fattorie Granducali della Valdichiana; la presenza nelle adiacenze dell’area oggetto d’intervento di “due complessi edilizi classificati dal Regolamento Edilizio del Comune di Castiglion Fiorentino di “particolare valore storico ed architettonico in territorio extraurbano”; infine, il riconoscimento nel Piano di Indirizzo Territoriale Regionale (P.I.T.) del patrimonio “collinare” della Toscana quale fattore essenziale della qualità del territorio toscano e del suo paesaggio.

Inoltre, si deve aggiungere che, in merito alla compatibilità del progetto con il Piano di indirizzo energetico regionale, che consiste in una pianificazione di secondo livello e, in quanto tale, assoggettata al rispetto dei criteri e obiettivi individuato nel P.I.T., il parere n. 39247-2014 del competente Settore regionale Energia ha accertato la compatibilità del progetto con il PIER solo sotto il profilo dell’aumento delle FER a livello regionale nonché della efficienza, ma non anche per quanto concerne la sostenibilità sotto il profilo dell’impatto sul territorio.

Sotto un ulteriore profilo, l’ipotizzata illegittimità del parere del Settore Pianificazione del territorio nella parte in cui richiama l’integrazione al PIT con valenza di piano paesaggistico di cui alla delibera G.R.T 17 gennaio 2014, n. 1, nonché il nuovo PAER di cui alla delibera G.R.T. del 21.12.2013, atti pianificatori non ancora adottati né approvati dal Consiglio Regionale, non può ritenersi sussistente, posto che all’evidenza, dalla lettura del parere emerge che il Settore regionale, richiamando i predetti atti di pianificazione in corso di formazione, ha soltanto voluto evidenziare che le conclusioni raggiunte non sarebbero venute meno nemmeno a seguito dell’adozione e approvazione di tali atti.

Per quanto riguarda in specifico, invece, le valutazioni assunte e dal parere adottato dalla Soprintendenza di Arezzo, sotto il profilo formale si deve rilevare che la stessa è intervenuta quale soggetto competente in materia ambientale ai sensi dell’art. 25 d.lgs. n. 152-2006 e quale Amministrazione interessata ai sensi degli artt. 46 e 55 L.R. n. 10-2010 con valutazioni anch’esse prive di profili di macroscopica illogicità ed irrazionalità.

5. Infine, deve condividersi la decisione del TAR di non esaminare i motivi da nove a quattordici del ricorso di primo grado stante il riconoscimento della legittimità e, quindi, della fondatezza della motivazione del parere negativo impugnato, di per sé solo sufficiente a sorreggere la decisione stessa.

Infatti, ove una determinazione amministrativa di segno negativo si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse resista alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall'annullamento (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 30 novembre 2015, n. 5415).

Parimenti deve condividersi nella sostanza la statuizione del TAR di difetto di interesse al ricorso, e quindi all’appello, incidentale del Comune di Castiglion Fiorentino, atteso che la procedura di VIA ha carattere autonomo rispetto al procedimento generale in cui essa si inserisce, nonché rispetto all’attuazione degli eventuali accordi conclusi tra privati e amministrazioni, poiché la VIA, come è noto, è una procedura preordinata a verificare, in via preventiva, la compatibilità del progetto di un’opera pubblica o privata con l’ambiente, considerato nella sua globalità, nel quale essa deve essere inserita: si tratta di un giudizio che coinvolge tutti gli elementi e i fattori di cui l’ambiente si compone, ma non aspetti ulteriori e diversi.

Peraltro, anche l’art. 12 d.lgs. n. 387-2003 e le Linee Guida per la localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al D.M. 10 settembre 2010, adottato in attuazione del citato art. 12, evidenziano che la VIA rappresenta un sub-procedimento che si instaura all’interno del procedimento di autorizzazione unica, ma che da esso deve essere tenuto distinto perché espletato da un’Autorità dotata di poteri precipuamente ed esclusivamente finalizzati a verificare la compatibilità ambientale del progetto.

Deve dunque concludersi che la disciplina che regola l’Accordo di riconversione è del tutto estranea rispetto a quella in tema di VIA, con l’ulteriore conseguenza che non è precluso all’autorità preposta alla tutela dell’ambiente di esercitare i poteri valutativi di cui è titolare al fine di effettuare le valutazioni ambientali relative al contenuto del progetto definitivo che deve essere presentato dal soggetto che ha concluso l’Accordo stesso.

Pertanto, l’appello incidentale deve ritenersi improcedibile.

6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato e l’appello incidentale deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, dovendo essere compensate soltanto con riguardo alle Organizzazioni sindacali costituite in appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 4000,00 ciascuna, oltre accessori di legge, a favore della Regione Toscana, della Provincia di Arezzo, del Comune di Arezzo e del Comune di Castiglion Fiorentino e 4000,00 complessivamente in favore delle Amministrazioni difese dall’Avvocatura dello Stato, compensando invece le spese con le Organizzazioni sindacali costituite in appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

 

Manfredo Atzeni, Presidente FF

Claudio Contessa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)