Cass. Sez. III n. 45332 del6 dicembre 2011 (Ud.19 ott. 2011)
Pres.Ferrua Est.Gentile Ric.Doris
Rifiuti.Trasporto abusivo eseguito dal produttore-detentore

Il trasporto di rifiuti speciali, anche se prodotti o detenuti dal gestore, ove non eseguito da ditta regolarmente iscritta nell'apposito Albo Nazionale, dev'essere effettuato tramite automezzi autorizzati. (Nella specie il ricorrente, titolare di una stazione di servizio carburante e rivendita di pneumatici per auto, aveva reiteratamente eseguito il trasporto di pneumatici fuori uso in discarica con automezzi propri, non autorizzati).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 19/10/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 2114
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 50801/2011
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Doris Pasquale, nato il 30/11/53;
Avverso la Sentenza Tribunale di Lanciano, emessa il 18/02/010;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per: rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Piccirilli Giovanni Osvaldo, difensore di fiducia del ricorrente Doris Pasquale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lanciano, con sentenza emessa il 18/02/010, dichiarava Doris Pasquale colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) (in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, comma 8) (come contestato in atti) e lo condannava alla pena di Euro 8.000,00 di ammenda.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il ricorrente esponeva:
1. che i registri dell'impresa de qua, contenenti i diversi formulari di conferimento rifiuti erano stati acquisiti illegittimamente senza l'osservanza delle norme di cui agli artt. 252, 259 e 260 c.p.p.;
2. che, comunque, nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cuoi al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 lett. a), come contestato in atti, trattandosi di trasporto di pneumatici effettuati direttamente dalla Ditta gestita dal Doris, ditta che era la produttrice /o detentrice dei predetti rifiuti. Doris Pasquale comunque aveva agito in buona fede, nel legittimo convincimento della liceità della propria condotta;
3. che andavano concesse le attenuanti generiche; la pena inflitta era comunque eccessiva.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 19/10/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Lanciano ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.
Il giudice del merito, mediante un esame analitico e puntuale delle risultanze processuali ha accertato che Doris Pasquale, quale titolare di una stazione di distribuzione carburante e rivendita di pneumatici per auto - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva effettuato reiteratamente lo smaltimento di pneumatici fuori uso trasportandoli in discarica con mezzi propri senza essere munito della prescritta autorizzazione /o iscrizione. Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, lett. a), come contestato in atti.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto per le seguenti ragioni:
1. I formulari della ditta de qua - da cui si evinceva il trasporto reiterato di pneumatici effettuato direttamente dal Doris con automezzi non autorizzati - sono stati acquisiti a seguito di attività ispettiva di natura amministrativa, per cui non andavano applicate le norme del sequestro giudiziario in sede penale. 2. Il trasporto degli pneumatici, costituenti rifiuti non pericolosi, anche se prodotti o detenuti dalla ditta medesima che li gestiva - ove non effettuati da ditte regolarmente iscritte nell'apposito Albo Nazionale, doveva essere effettuato tramite automezzi autorizzati. 3. Doris Pasquale era pienamente consapevole di trasportare gli pneumatici fuori uso direttamente tramite automezzi non autorizzati, per cui non sussisteva nei suoi confronti il legittimo convincimento di porre in essere condotte lecite.
4. Le attenuanti generiche non sono state concesse all'imputato in considerazione di un precedente penale. La pena inflitta, costituita dalla sanzione pecuniaria dell'ammenda di Euro 8.000,00 è proporzionata ai fatti e conforme ai parametri di cui all'art. 133 c.p.. Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto, non censurabili in sede di legittimità.
Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Doris Pasquale con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011