Nuova pagina 1 La legge Comunitaria 1995-97 ed il recepimento delle Direttive Europee in materia di tutela dell’ambiente: cosa cambia?

a cura della Commissione Giuridica di AIDiM ( avv. Marco Maglio)

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La legge n. 128 relativa alle disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - la cosiddetta legge comunitaria 1995/1997 - è stata definitivamente approvata dalla Camera dei Deputati il 24 aprile 1998.

La legge comunitaria 1995- 1997 costituisce la quinta applicazione della legge del 9 marzo 1989 n. 86(cosiddetta "legge La Pergola") in base alla quale ogni anno il Parlamento è tenuto ad approvare un provvedimento che prevede in un unico testo legislativo le modalità di attuazione delle direttive europee che non siano state già con apposito provvedimento, per consentire di ovviare ai ritardi di recepimento nell’ordinamento italiano delle norme comunitarie,.

Questa nuova legge Comunitaria si occupa in modo approfondito delle direttive su materie connesse con i problemi ambientali, emanate dalle Istituzioni Europee nel triennio 1995 - 97 . Tuttavia, prima di esaminare in dettaglio le modifiche introdotte in questo settore del nostro ordinamento, è opportuno chiarire il nuovo meccanismo adottato dal legislatore italiano per recepire le direttive comunitarie emanate nel periodo 1995-97. Passerà infatti qualche tempo prima che le Direttive Comunitarie in materia ambientale entrino affettivamente in vigore nel nostro paese.

Come verranno recepite le direttive comunitarie

.Anche in questa "comunitaria", come in quelle precedenti, sono previsti diversi modi di attuazione delle direttive comunitarie ma con un’innovazione relativa alla delega al Governo per l’esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee; tale delega contiene l’indicazione dei criteri ai quali dovrà conformarsi il governo per l’attuazione, delle direttive, con appositi decreti legislativi. Essa riguarda essenzialmente due gruppi di atti comunitari che sono individuati:

1) nell’allegato A della legge Comunitaria, ove sono indicate le direttive per le quali il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge comunitaria, decreti legislativi emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri;

2) nell’allegato B della legge Comunitaria, ove sono indicate le direttive per le quali viene prevista l’adozione di decreti legislativi preventivamente sottoposti a una procedura di controllo parlamentare. Infatti gli schemi dei decreti legislativi emanati dal governo entro un anno dall’entrata in vigore della legge comunitaria, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera e al Senato perché su di essi sia espresso, entro 40 giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati;

In particolare: il recepimento le direttive in materia ambientale

Dopo aver chiarito, in termini generali, i due principali meccanismi di recepimento della nuova legge comunitaria possiamo passare a considerare che cosa cambia nel nostro sistema normativo dedicato alla protezione dell’ambiente ambientale.

Il legislatore è intervenuto sia adottando singole direttive sia modificando leggi precedenti. Riservandoci di tornare nel dettaglio sull’argomento, esaminiamo in termini generali i settori sui quali interverranno i cambiamenti recentemente approvati. Va peraltro precisato che le direttive in materia ambientale saranno recepite in parte attraverso l’esercizio diretto della delega da parte del governo (cfr. allegato A della legge n. 128/1996) ed in parte a seguito di parere consultivo espresso dal Parlamento (cfr. allegato B della legge n. 128/1999) :

a) acque (articolo 17 della legge 24 aprile 1998 n.128 )

è prorogato di un anno il termine già concesso al Governo nel 1994 per l’attuazione della direttiva 91/271 sulle acque reflue, nonostante il 12 dicembre 1996 l’Italia sia stata condannata dalla Corte di giustizia Ue per la mancata attuazione;

b) prevenzione integrata dell’inquinamento (articolo 21 della legge 24 aprile 1998 n.128)

nota con la sigla Ippc e introdotta dalla direttiva 96/61 questa attività preventiva favorirà la semplificazione della procedura necessaria per il rilascio delle autorizzazioni dei nulla osta e dei pareri per quanto attiene alle materie ambientali. Non ci saranno effetti rilevanti in tema di valutazione d’impatto ambientale;

c) amianto (articolo 16 della legge 24 aprile 1998 n. 128)

le modifiche apportate alla legge 257/92 (campo di applicazione e metodi di analisi) e al decreto legislativo 277/91 sulla tutela dei lavoratori (concentrazioni di fibre nel crisotilo) ottemperano alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 16 settembre 1997 che aveva condannato l’Italia per mancata notifica del progetto legislativo su questo argomento. La modifica elimina la natura di regola tecnica all’articolo 1 della legge sull’amianto. La legge 257/92 e la modifica saranno notificate alla Ue e tale modifica entrerà in vigore fra quattro mesi;

d) rifiuti (articolo 21 della legge 24 aprile 1998 n.128)

viene modificato il decreto legislativo 22/97 sui rifiuti (decreto Ronchi); infatti, con un’aggiunta all’articolo 31, gli impianti termici produttivi che impiegano in combustione rifiuti pericolosi devono rispettare le prescrizioni tecniche della direttiva 94/67 sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi; questo a prescindere dall’attuazione che è comunque prevista. Il comma 3 dell’articolo 17 della legge Comunitaria relativo alla disciplina delle acque, apporta un significativo cambiamento nel regime specifico dei rifiuti speciali: vengono infatti stabiliti nuovi criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. Come è noto, con l’abrogazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 39 della legge 146/94 (Comunitaria ’93), il decreto Ronchi entra nella pienezza delle sue prescrizioni relative a tali rifiuti. Il comma 2 è ripreso integralmente nell’articolo 21, comma 5 del Decreto Ronchi. Sul comma 1, da sempre, nel testo, si rileva l’uso promiscuo dei termini assimilati/assimilabili: ciò ha fatto ritenere che il "decreto Ronchi" abrogasse implicitamente il citato articolo 39 che, non essendo norma regolarmentare e tecnica, non poteva essere confermata dall’articolo 57, comma 1. Sul punto, però, si registravano interpretazioni spesso difformi. Ora la nuova legge Comunitaria risolve definitivamente queste controversie terminologiche: i rifiuti speciali assimilati per previsione legislativa agli urbani non esistono più e i Comuni tornano in possesso della potestà decisionale sull’assimilazione caso per caso in base alle potenzialità di smaltimento dei rispettivi impianti. Con tale abrogazione, pertanto, la competenza esclusiva dei comuni su questa materia si estende ai rifiuti urbani, ai rifiuti speciali a essi assimilati, che possono essere inseriti in tale categoria solo a seguito dell’esplicito parere del Comune, e non più in base ad una precisione di legge genrale ed astratta. Del resto, già l’articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 22/97 rimette l’assimilazione ai Comuni stessi in base ad apposite determinazioni statali, previste dall’articolo 18, ma ancora non emanate. Poiché il citato articolo 57, comma 1, fa salve le disposizioni regolamentari e tecniche, il punto di riferimento resta la deliberazione 27 luglio 1984 che (al n. 1, punto 1.1.1) detta i criteri di assimilazione: ed è su questa che i Comuni dovranno operare tutti gli "aggiustamenti" che la nuova nomenclatura richiede. Tale situazione derteminerà sicurtamente rilevanti variazioni circa la tassa che molte attività produttive pagano sugli assimilati.

La conseguenza di questa complessa evoluzione normativa è che, in base alle decisioni comunali, potranno nuovamente operare gli smaltitori privati. In materia di coordinamento tra il cosiddetto Decreto Ronchi ed la legislazione di settore, in attesa che il Governo emani l’apposito decreto, il Parlamento ha indicato con sufficiente certezza la strada da seguire. Spetterà ora al Governo ed ai singoli comuni dare adeguato seguito a questa importante presa di posizione assunta dal legislatore.

avv. Marco Maglio