CGA Sicilia sent. 1058 del 21 novembre 2007
Beni Ambientali. Impianti eolici e tutela del paesaggio

Il consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia ha ribadito il principio per cui la soprintendenza nell'esercizio delle potestà che le appartengono in materia di tutela del paesaggio deve attenersi alle valutazioni che attengono a tale specifico profilo non essendo tenuta a comparare l'interesse paesaggistico con altri interessi, comparazione che se mai deve aver luogo in altre sede.

(segnalazione di A. Atturo)

REPUBBLICA ITALIANA N. 1058/07 Reg.Dec.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1356 Reg.Ric.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione sicilia-na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente ANNO 2006
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1356/2006, proposto da
SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E P.I. DI PALERMO e ASSESSORATO REGIONALE AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA P.I., in persona dei rispet-tivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvo-catura distrettuale dello Stato, con domicilio in Palermo, via A. De Gasperi, 81 presso gli uffici della stessa;
c o n t r o
la s.p.a. ENEL PRODUZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Cardi e Ser-gio Agrifoglio, con domicilio eletto in Palermo, via Brunetto Latini, 34, presso lo studio dello stesso;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo (sez. int. II), n. 1398 del 5 giugno 2006.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti M. Cardi e S. Agrifoglio per la s.p.a. Enel Produzione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi, alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, l’avv. dello Sta-to Tutino per le amministrazioni appellanti e l’avv. S. Agrifoglio per l’appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epi-grafe che ha accolto il ricorso della società appellata per l’annulla-mento della nota prot. 474/P del 26.11.2005, con cui la Soprintenden-za per i BB.CC.AA. di Palermo ha espresso parere contrario alla ri-chiesta di Enel Green Power di realizzare un impianto eolico nei co-muni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula, in contrada Susafa Puc-cia.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
1. – Il giudice di prime cure ha ritenuto “il ricorso … fondato in relazione all’assorbente profilo afferente la dedotta censura di viola-zione dell’art. 146 del d.lgs.vo 22 gennaio 2004, n. 42, alla luce del condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale è illegitti-mo il diniego di nulla osta paesaggistico chiesto per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia eolica, che sia stato mo-tivato facendo genericamente riferimento alle caratteristiche morfolo-giche del territorio interessato ed affermando apoditticamente l’incom-patibilità del territorio stesso con il loro insediamento”.
Secondo la sentenza gravata, nella valutazione della compatibi-lità tra la tutela del paesaggio e l’installazione di impianti eolici “l’amministrazione preposta alla tutela dei valori paesaggistici deve valutare la compatibilità dell’attività autorizzanda rispetto al vincolo, ponendo in comparazione detti valori con gli interessi antagonisti”. E, “nel possibile conflitto fra le esigenze correlate all’esercizio dell’atti-vità imprenditoriale, finalizzata alla produzione (con modalità non inquinanti) di energia elettrica, e quelle sottese alla tutela di valori non economici (come la tutela del paesaggio), l’amministrazione deve, in particolare, ricercare non già il totale sacrificio delle une e la preser-vazione delle altre secondo una logica meramente inibitoria, ma … una soluzione necessariamente comparativa della dialettica fra le esi-genze dell’impresa e quelle afferenti valori non economici, tutte rile-vanti in sede di esercizio del potere amministrativo di autorizzazione alla realizzazione di attività imprenditoriali”.
Sicché “l’esito finale del giudizio comparativo” può privilegia-re il valore paesaggistico “solo all’esito di una ragionevole pondera-zione, alla stregua di un canone di proporzionalità … fra valore di tu-tela e intensità del vincolo (e della conseguente compressione dell’in-teresse antagonista) rispetto alla specifica attività considerata, e non già per una scontata prevalenza del primo”.
Nella specie il provvedimento impugnato è stato ritenuto ille-gittimo perché motivato con generico riferimento alle caratteristiche morfologiche del territorio e con l’affermazione della incompatibilità di quest’ultimo con l’insediamento eolico, senza che fossero ponderati comparativamente tutti gli altri interessi coinvolti nella vicenda.
2. – L’appello - volto a sostenere che il surrichiamato art. 146 imponga alla Soprintendenza un’attività valutativa bensì complessa, ma non esulante la valutazione dei soli profili afferenti la tutela pae-saggistica, con esclusione di altri e diversi interessi coinvolti - è fon-dato nel merito, secondo l’orientamento di questo Consiglio.
Può pertanto prescindersi dall’esame degli ulteriori motivi di gravame, volti a sostenere l’inammissibilità del ricorso di prime cure.
Si rileva, dunque, che questo Consesso - chiamato a pronun-ciarsi in una precedente occasione su una richiesta, non accolta, di nulla osta relativamente alla realizzazione di analogo impianto in altra località - ha già chiarito, con la decisione 3 agosto 2007, n. 711, che il diniego di avviso favorevole da parte della Soprintendenza è legitti-mamente fondato “su una sufficiente ricostruzione e valutazione degli elementi in fatto rilevanti nella fattispecie (caratteristiche dell’impian-to da insediare e dell’area interessata, nonchè ragioni ostative al rila-scio del nulla osta paesaggistico, alla stregua di ampie considerazioni sul pregio non solo paesaggistico, ma anche ambientale, storico e ar-cheologico dell’area interessata)”.
Detto Organo non è chiamato, dunque, a valutare ulteriori inte-ressi d’altro genere - per il che neppure dispone delle competenze tec-niche specificamente necessarie - “non rientrando nelle competenze della Soprintendenza, al di là di una attenta comparazione dell’interes-se paesaggistico (rispetto agli interventi progettati), sacrificare il detto interesse per perseguire altri interessi non affidati alle sue cure (nella specie sviluppo delle fonti energetiche alternative e più in generale sviluppo economico della zona). Un tale risultato può se mai essere il frutto di procedure aperte al contributo di tutti gli organi interessati alla vicenda (in particolare attraverso le conferenze di servizi; cfr. art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)”.
Alla stregua di siffatto orientamento esegetico - peraltro del tut-to coerente con i contenuti del cit. art. 146 e, segnatamente, del relati-vo comma 6, e dal quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi - l’appello risulta fondato e deve perciò essere accolto.
3. – In conclusione, l’appello è fondato, e va perciò accolto.
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per dispor-re la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costi-tuite.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione sicilia-na, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso originario.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.
Così deciso a Palermo il 18 aprile 2007, il 21 giugno 2007 e il 6 settembre 2007 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Re-gione siciliana in sede giurisdizionale, riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Gior-gio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.
F.to: Riccardo Virgilio, Presidente
F.to: Ermanno de Francisco, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 21 novembre 2007